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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2020

Cassazione n. 39000/2021

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 18/12/2020 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 della stessa richiesta, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio e l'ampiezza dell'arco temporale nel quale i comportamenti criminosi si concretizzavano.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte.

Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Napoli, che, attraverso yn percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite controverse, attestato dalla sostanziale omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio e dalla loro contiguità territoriale, derivanti dall'inserimento del ricorrente nel mercato degli stupefacenti napoletano, controllato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], su cui il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Napoli, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui le condotte criminose controverse si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento favor rei.

Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione unitaria, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi presupposti e dell'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio.

Si consideri, in proposito, che tali ipotesi delittuose riguardavano i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nell'arco temporale compreso tra il settembre del 2007 e il 03/10/2011; connotazioni, queste, che rendevano evidente come le condotte delinquenziali di [OSCURATO:PERSONA] erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore.Si aggiunga che la condanna per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. riguardava un singolo episodio di spaccio, che non appare collegato all'attività svolta da Talotti nell'interesse del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che appare, all'evidenza, espressiva di un differente contesto criminale, non assimilabile, oggettivamente e soggettivamente, a quello relativo alla sentenza di cui al punto 2 dell'ordinanza impugnata.

Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che «lo specifico reato oggetto della sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non potesse essere stato già programmato al momento della costituzione dell'associazione, atteso che fu frutto di determinazioni collegate al verificarsi di circostanze e fatti non conosciuti e neanche prevedibili in quel momento».

Si tenga ulteriormente presente che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.

Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine» (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, Hudorovich, dep. 2014, Rv. 258862-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche, Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 06/10/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18/12/2020 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 della stessa richiesta, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio e l'ampiezza dell'arco temporale nel quale i comportamenti criminosi si concretizzavano. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Napoli, che, attraverso yn percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite controverse, attestato dalla sostanziale omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio e dalla loro contiguità territoriale, derivanti dall'inserimento del ricorrente nel mercato degli stupefacenti napoletano, controllato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], su cui il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Napoli, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui le condotte criminose controverse si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento favor rei. Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione unitaria, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi presupposti e dell'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio. Si consideri, in proposito, che tali ipotesi delittuose riguardavano i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nell'arco temporale compreso tra il settembre del 2007 e il 03/10/2011; connotazioni, queste, che rendevano evidente come le condotte delinquenziali di [OSCURATO:PERSONA] erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore.Si aggiunga che la condanna per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. riguardava un singolo episodio di spaccio, che non appare collegato all'attività svolta da Talotti nell'interesse del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che appare, all'evidenza, espressiva di un differente contesto criminale, non assimilabile, oggettivamente e soggettivamente, a quello relativo alla sentenza di cui al punto 2 dell'ordinanza impugnata. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che «lo specifico reato oggetto della sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non potesse essere stato già programmato al momento della costituzione dell'associazione, atteso che fu frutto di determinazioni collegate al verificarsi di circostanze e fatti non conosciuti e neanche prevedibili in quel momento». Si tenga ulteriormente presente che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine» (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, Hudorovich, dep. 2014, Rv. 258862-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche, Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179-01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2021. Il Consigliere
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