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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22178/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 maggio 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 30 maggio 2007 del Tribunale di Palermo, ha rideterminato in anni undici mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6 d.P.R. 309 del 1990, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309 del 1990 (capo 22).

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, è stato impugnato il decreto di latitanza del 12 ottobre 2005 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, unitamente agli atti successivi e all'affermazione di responsabilità nonché al trattamento sanzionatorio, ivi compreso il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 13 gennaio 2010 della Corte di Appello di Lecce.

Sono state altresì impugnate le errate valutazioni del verbale di vane ricerche e del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso il 14 gennaio 2003 dal Questore di Brindisi.

2.1.1. Al riguardo, la Corte di Appello di Lecce, nel restituire in termini - quale Giudice dell'esecuzione - il ricorrente al fine di proporre impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Palermo, aveva osservato che da alcun elemento poteva desumersi l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, e quindi non sussisteva prova della volontaria sottrazione del Budani all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Né, quanto al verbale di vane ricerche, sussisteva accenno significativo della volontà dello stesso Budani di sottrarsi alla notifica dell'ordinanza di custodia cautelare.

In realtà all'epoca della tentata notifica dell'ordinanza cautelare il ricorrente - secondo la difesa - era già probabilmente rientrato in Albania ed era ignaro dell'esistenza del provvedimento cautelare, tenuto altresì conto del già emesso provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

2.1.2. Quanto al merito, faceva difetto qualsivoglia contributo stabile alla contestata associazione di cui all'art. 74 cit., né la partecipazione all'unico episodio di cui al capo 22 poteva indurre prova piena dell'accordo finalizzato alla commissione di pluralità indistinta di reati in materia di stupefacenti, atteso che l'attività dell'imputato era stata finalizzata alla perpetrazione di unico reato.

Del pari erano rimaste del tutte) generiche le ragioni di mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e di rimodulazione della dosimetria sanzionatoria.

Quanto alU1-riM223 23 continuazione, la Corte territoriale non aveva correttamente valutato la parziale sovrapposizione dei tempi di commissione dei distinti reati associativi, mentre era altresì coincidente il modus operandi laddove Io stupefacente veniva sempre introdotto nello Stato a partire dal territorio brindisino.

Allo stesso tempo il fratello del ricorrente era presente in entrambe le associazioni, e le droghe leggere erano l'oggetto di entrambe le associazioni (mentre a Lecce vi era traffico anche di droghe pesanti).

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

4.1. In relazione al motivo di gravame complessivamente proposto, ed ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez.

U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569).

Laddove, in ogni caso, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (cfr. Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827).

4.1.1. Ciò posto, in specie la Corte territoriale - preso atto della restituzione del ricorrente nei termini per impugnare la sentenza del 30 maggio 2007 del Tribunale di Palermo, siccome disposto dalla Corte di Appello di Lecce quale Giudice dell'esecuzione - ha inteso disattendere i rilievi dell'appellante, quanto alla ritualità della dichiarazione di latitanza pronunciata ancora il 12 ottobre 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, osservando che dal verbale di vane ricerche del 5 .ottobre 2005 si desumeva che l'imputato non era stato ricercato al vecchio indirizzo di piazza [OSCURATO:PERSONA], 3 in Brindisi, risalente ad un biennio, bensì negli altri luoghi specificamente indicati.

4.1.2. Al riguardo, peraltro, lo stesso verbale di vane ricerche aveva dato atto che gli operanti si erano recati in Brindisi alla via Leopardi, 19, dove avevano rintracciato i familiari del ricercato ma non il diretto interessato.

Esito negativo aveva avuto anche la perquisizione nella casa del cognato del Budani, sempre in Brindisi alla via B. de Royas, 20, mentre "nei giorni precedenti sono stati svolti accertamenti presso l'ufficio anagrafe del Comune di Brindisi, presso l'Enel di Brindisi, alla banca dati FF.PP., all'Ufficio stranieri della Questura di Brindisi onde risalire al domicilio del cittadino albanese Budani..., i quali hanno dato tutti esito negativo".

Per vero la medesima sentenza impugnata ha dato conto (pag. 4) che l'appellante aveva rilevato l'assenza di ricerche tanto alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n.3 in Brindisi quanto alla residenza anagrafica, sempre in Brindisi, alla via [OSCURATO:PERSONA],

15. In proposito la Corte territoriale ha appunto osservato che il vecchio indirizzo di piazza [OSCURATO:PERSONA], 3 risaliva a due anni prima, mentre la ricerca era stata eseguita alla residenza anagrafica di via [OSCURATO:PERSONA], 15 e agli altri luoghi già ricordati.

4.1.3. A questo proposito, peraltro, la residenza anagrafica risulta indicata, come ha sottolineato la Corte palermitana, nell'epigrafe del verbale di vane ricerche, ma nulla viene detto quanto all'esperimento colà di ricerche ovvero di accessi di sorta ovvero ancora di tentativi di notifica, che in effetti avrebbero dovuto precedere i successivi incombenti.

Lo stesso verbale (v. supra) accenna solamente a negativi "accertamenti" all'ufficio anagrafe comunale e all'Enel.

Del pari, quanto all'altro indirizzo di piazza [OSCURATO:PERSONA], 3, dove non sono state eseguite ricerche di sorta, l'odierno ricorrente - come viene dato atto in sentenza (pag. 11), nel rievocare le condotte dell'imputato in ordine al reato fine di cui al punto 22 dell'imputazione, mai specificamente contestato dall'imputato e in relazione al quale la Corte territoriale ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 - colà aveva comunque fattivamente operato nel mondo illecito nel corso del 2003.

In tal modo egli all'evidenza non aveva dato seguito al provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, siccome disposto dal Questore di Brindisi il 14 gennaio 2003 con atto notificato il successivo 30 gennaio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

In definitiva, la dichiarazione dello stato di latitanza non è una conseguenza automatica della redazione del verbale di vane ricerche, ma presuppone uno specifico apprezzamento di merito del giudice in ordine alla ricorrenza di una situazione di "irreperibilità volontaria" della persona ricercata (cfr. Sez. 6, n. 41762 del 15/10/2009, Miraglia, Rv. 245023).

Apprezzamento che, all'apparenza, non risulta eseguito tenuto conto che il decreto di latitanza fu emesso sulle mere risultanze del verbale di vane ricerche, redatto nei termini che precedono.

4.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, ogni ulteriore questione rimane in tal modo assorbita.

Va quindi annullata la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 maggio 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 30 maggio 2007 del Tribunale di Palermo, ha rideterminato in anni undici mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6 d.P.R. 309 del 1990, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309 del 1990 (capo 22). 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stato impugnato il decreto di latitanza del 12 ottobre 2005 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, unitamente agli atti successivi e all'affermazione di responsabilità nonché al trattamento sanzionatorio, ivi compreso il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 13 gennaio 2010 della Corte di Appello di Lecce. Sono state altresì impugnate le errate valutazioni del verbale di vane ricerche e del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso il 14 gennaio 2003 dal Questore di Brindisi. 2.1.1. Al riguardo, la Corte di Appello di Lecce, nel restituire in termini - quale Giudice dell'esecuzione - il ricorrente al fine di proporre impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Palermo, aveva osservato che da alcun elemento poteva desumersi l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, e quindi non sussisteva prova della volontaria sottrazione del Budani all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Né, quanto al verbale di vane ricerche, sussisteva accenno significativo della volontà dello stesso Budani di sottrarsi alla notifica dell'ordinanza di custodia cautelare. In realtà all'epoca della tentata notifica dell'ordinanza cautelare il ricorrente - secondo la difesa - era già probabilmente rientrato in Albania ed era ignaro dell'esistenza del provvedimento cautelare, tenuto altresì conto del già emesso provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. 2.1.2. Quanto al merito, faceva difetto qualsivoglia contributo stabile alla contestata associazione di cui all'art. 74 cit., né la partecipazione all'unico episodio di cui al capo 22 poteva indurre prova piena dell'accordo finalizzato alla commissione di pluralità indistinta di reati in materia di stupefacenti, atteso che l'attività dell'imputato era stata finalizzata alla perpetrazione di unico reato. Del pari erano rimaste del tutte) generiche le ragioni di mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e di rimodulazione della dosimetria sanzionatoria. Quanto alU1-riM223 23 continuazione, la Corte territoriale non aveva correttamente valutato la parziale sovrapposizione dei tempi di commissione dei distinti reati associativi, mentre era altresì coincidente il modus operandi laddove Io stupefacente veniva sempre introdotto nello Stato a partire dal territorio brindisino. Allo stesso tempo il fratello del ricorrente era presente in entrambe le associazioni, e le droghe leggere erano l'oggetto di entrambe le associazioni (mentre a Lecce vi era traffico anche di droghe pesanti). 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione al motivo di gravame complessivamente proposto, ed ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569). Laddove, in ogni caso, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (cfr. Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827). 4.1.1. Ciò posto, in specie la Corte territoriale - preso atto della restituzione del ricorrente nei termini per impugnare la sentenza del 30 maggio 2007 del Tribunale di Palermo, siccome disposto dalla Corte di Appello di Lecce quale Giudice dell'esecuzione - ha inteso disattendere i rilievi dell'appellante, quanto alla ritualità della dichiarazione di latitanza pronunciata ancora il 12 ottobre 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, osservando che dal verbale di vane ricerche del 5 .ottobre 2005 si desumeva che l'imputato non era stato ricercato al vecchio indirizzo di piazza [OSCURATO:PERSONA], 3 in Brindisi, risalente ad un biennio, bensì negli altri luoghi specificamente indicati. 4.1.2. Al riguardo, peraltro, lo stesso verbale di vane ricerche aveva dato atto che gli operanti si erano recati in Brindisi alla via Leopardi, 19, dove avevano rintracciato i familiari del ricercato ma non il diretto interessato. Esito negativo aveva avuto anche la perquisizione nella casa del cognato del Budani, sempre in Brindisi alla via B. de Royas, 20, mentre "nei giorni precedenti sono stati svolti accertamenti presso l'ufficio anagrafe del Comune di Brindisi, presso l'Enel di Brindisi, alla banca dati FF.PP., all'Ufficio stranieri della Questura di Brindisi onde risalire al domicilio del cittadino albanese Budani..., i quali hanno dato tutti esito negativo". Per vero la medesima sentenza impugnata ha dato conto (pag. 4) che l'appellante aveva rilevato l'assenza di ricerche tanto alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n.3 in Brindisi quanto alla residenza anagrafica, sempre in Brindisi, alla via [OSCURATO:PERSONA], 15. In proposito la Corte territoriale ha appunto osservato che il vecchio indirizzo di piazza [OSCURATO:PERSONA], 3 risaliva a due anni prima, mentre la ricerca era stata eseguita alla residenza anagrafica di via [OSCURATO:PERSONA], 15 e agli altri luoghi già ricordati. 4.1.3. A questo proposito, peraltro, la residenza anagrafica risulta indicata, come ha sottolineato la Corte palermitana, nell'epigrafe del verbale di vane ricerche, ma nulla viene detto quanto all'esperimento colà di ricerche ovvero di accessi di sorta ovvero ancora di tentativi di notifica, che in effetti avrebbero dovuto precedere i successivi incombenti. Lo stesso verbale (v. supra) accenna solamente a negativi "accertamenti" all'ufficio anagrafe comunale e all'Enel. Del pari, quanto all'altro indirizzo di piazza [OSCURATO:PERSONA], 3, dove non sono state eseguite ricerche di sorta, l'odierno ricorrente - come viene dato atto in sentenza (pag. 11), nel rievocare le condotte dell'imputato in ordine al reato fine di cui al punto 22 dell'imputazione, mai specificamente contestato dall'imputato e in relazione al quale la Corte territoriale ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 - colà aveva comunque fattivamente operato nel mondo illecito nel corso del 2003. In tal modo egli all'evidenza non aveva dato seguito al provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, siccome disposto dal Questore di Brindisi il 14 gennaio 2003 con atto notificato il successivo 30 gennaio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). In definitiva, la dichiarazione dello stato di latitanza non è una conseguenza automatica della redazione del verbale di vane ricerche, ma presuppone uno specifico apprezzamento di merito del giudice in ordine alla ricorrenza di una situazione di "irreperibilità volontaria" della persona ricercata (cfr. Sez. 6, n. 41762 del 15/10/2009, Miraglia, Rv. 245023). Apprezzamento che, all'apparenza, non risulta eseguito tenuto conto che il decreto di latitanza fu emesso sulle mere risultanze del verbale di vane ricerche, redatto nei termini che precedono. 4.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, ogni ulteriore questione rimane in tal modo assorbita. Va quindi annullata la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di P
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