CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 30182/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14423/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bologna, viale Aldini n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimate - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Evaristo n. 157, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 2258/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 9/12/2016; k,21, a5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/2/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib.Bologna 31/1/2011, di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della sig. [OSCURATO:PERSONA] di retratto agrario in relazione alla compravendita di terreni confinanti con il proprio siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], con quest'ultima dalle proprietarie sigg. Rosina e [OSCURATO:PERSONA] stipulata giusta «contratto preliminare non registrato in data 17/11/2003 e, successivamente, con atto pubblico in data 1°/03/2004 ... a rogito notaio ... [OSCURATO:PERSONA] di Bologna. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato anche memoria. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1°, il 2° e il 30 motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Lamenta «difetto assoluto di motivazione» dell'impugnata sentenza in relazione alla sua «qualifica di coltivatore diretto». Si duole che la corte di merito non abbia considerato le pronunzie emesse all'esito di altri procedimenti dalle quali emerge il possesso da parte sua della qualità di coltivatore diretto.Lamenta la «mancata disamina>> sia delle «critiche decisive» mosse alla CTU sia dell'«istanza di rinnovazione della CTU>>. Con il 4°, il 5°, il 6° e il 7° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 8 L. n. 590 del 1965, 7 L. n. 817 del 1971, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito l'abbia «ritenuto decaduto dall'esercizio del diritto di prelazione ... presupponendo sbrigativamente la regolarità della denuntiatio», laddove nel caso nella «proposta di alienazione a mezzo racc. A/R ... non era precisato il bene della stipulanda permuta ivi menzionata», e il «contratto definitivo di compravendita» è stato stipulato «a condizioni ... divergenti da quelle formalizzate nella promessa di vendita del 17.11.2003». Lamenta essere di «immediata evidenza che il complesso fondiario oggetto di compravendita non costituisse un'unica entità, bensì che fosse suscettibile di frazionamento, in ragione non solo della diversa titolarità dei beni alienati ma anche della possibilità del loro autonomo sfruttamento, dipendente dalla separata collocazione dei diversi fondi. In ragione di ciò, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione spettantegli limitatamente ai fondi confinanti di cui ritenesse opportuno l'acquisto»; ed essere di «palmare evidenza ... con riferimento alla determinazione del prezzo, che quanto pagato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è inferiore alle condizioni del preliminare trasmesso al sig. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ella permutato alcunché, così acquistando a condizioni più favorevoli e vantaggiose l'intero compendio fondiario, in quanto ha ottenuto, al medesimo prezzo originariamente pattuito, anche il terreno sub mappale 94». Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che l'«irritualità della denuntiatio e la difformità del prezzo fra il preliminare notificato ed il contratto definitivo di compravendita avevano ... comportato la sospensione dei termini per l'esercizio della prelazione ed il sorgere del titolo per il riscatto del fondo in capo al [OSCURATO:PERSONA] entro un anno dalla trascrizione del contratto definitivo a norma del quinto comma, art. 8, L. n. 590/1965». Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto, sulla base della disposta CTU, che «si sarebbe iscritto con 40 giorni di ritardo nei registri dell'INPS rispetto ai due anni di coltivazione del fondo precedenti al momento di esercizio della prelazione», laddove tale valutazione del CTU è basata su di una erronea considerazione di diritto, cioè che i due anni decorressero dal momento della denuntiatio» anziché «dal momento del definitivo ( stipulato in data 1° marzo 2004, e quindi a far data dal 1° marzo 2002 )». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato, avuto in particolare riguardo al 10 motivo, che diversamente da quando dedotto dall'odierno ricorrente nell'impugnata sentenza risulta ex professo presa in considerazione la questione relativa alla qualifica di coltivatore diretto dell'odierno ricorrente. Dopo aver sottolineato come «la questione non è ipotizzare in astratto che un ristoratore possa anche trovare il tempo di coltivare terreni agricoli», la corte di merito ha al riguardo espressamente posto in rilievo come nella specie non sia stata dal medesimo invero fornita <<la prova positiva» dell'effettivo esercizio della «detta attività di coltivazione ... secondo i dettami dell'art. 31 L. 590/1965», essendo la stessa «nel caso ... totalmente mancata» atteso che le dedotte «prove orali» al riguardo sono state «giustamente» dal giudice di prime cure ritenute «vaghe e generiche», e «di certo non sufficienti ( anche alla luce delle altre risultanze di causa ) a suffragare la domanda di riscatto». Tale giudice ha quindi sottolineato come, «anche indipendentemente dalla non sussistenza dei requisiti previsti dalla legge», l'odierno ricorrente ed originario attore «in ogni caso» sia nella specie «decaduto dal diritto di prelazione e da quello succedaneo di riscatto per mancato suo esercizio nel termine perentorio previsto dalla lew (ossia trenta giorni dalla ricezione della denuntiatio, ex art.8 quarto comma L. 590/1965)». Deve sotto altro profilo porsi in rilievo che l'odierno invero nemmeno precisa se le evocate altre pronunzie emesse all'esito di altri procedimenti da cui asseritamente emerge il possesso da parte sua della qualità di coltivatore diretto [ in particolare la sentenza Trib. Bologna n. 952/12; App. Bologna 12/11/2015 ( asseritamente di conferma della pronunzia Trib. Bologna n. 951/12 ); App. Bologna n. 917/2016 ] siano state emesse tra le stesse parti di giudizio e siano passate in giudicato, e in tal caso se, dove e quando abbia prodotto le necessarie relative attestazioni di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. in ordine all'intervenuto relativo passaggio in giudicato ( v. Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909; Cass., 14/7/2015, n. 14646; Cass., 3/4/2014, n. 7768; Cass., 19/9/2013, n. 21469. E, da ultimo, Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., 22/10/2021, n. 29673 ). Orbene, a fronte dell'operato accertamento in fatto e delle conclusioni dalla corte di merito conseguentemente raggiunte nell'impugnata sentenza, di conferma del rigetto della domanda di retratto agrario dall'odierno ricorrente originariamente proposta disposta dal giudice di prime cure per difetto dei requisiti legittimanti la prelazione agraria del confinante, l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre inammissibilmente in termini di mera contrapposizione la propria non accolta tesi difensiva, prospettando -al di là della formale intestazione dei motivi- un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Tale valutazione l'odierno ricorrente richiede facendo invero richiamo ad atti ed emergenze del giudizio di merito [ in particolare, alla «CTU depositata nel corso del giudizio di appello all'udienza del 21 giugno 2016, doc. 4», al «verbale di accertamento 3 novembre 2009 dell'Inps nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ( moglie dell'odierno ricorrente )», alla «relazione del CTP», alla «nuova CTU», alla «memoria difensiva autorizzata contenente osservazioni alla CTU ( doc. 8 )>>, alla «memoria difensiva autorizzata contenente osservazioni al supplemento di CTU>, alla «proposta di alienazione a mezzo racc. A/R», alla «raccomandata A/R inviata il 25 novembre 2003 ( doc. 15 ), all'«atto notarile stipulato il 1° marzo 2004 presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]», al «contratto definitivo di compravendita», ai «registri dell'Inps» ] in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., limitandosi a meramente richiamarli senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero là dove in tutto o in parte riprodotti ( es., parte della «promessa di vendita del 17 novembre 2003» ) senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore delle altre intimate, non avendo le medesime svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentoLin soIido delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.400,00, di cui euro 7.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per