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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 35962/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, nel GIP di Torino ha applicato agli odierni ricorrenti la pena, concordata tra le parti ai sensi dell'articolo 444 cod proc pen in relazione ai delitti di truffa, autoriciclaggio e associazione delinquere per come rispettivamente contestati, disponendo anche la confisca dei beni già sequestrati con ordinanza del GIP di Torino in data 2 marzo 2021.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 648 bis in quanto contestato in concorso agli articoli 416 e 640 cod pen in relazione alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Denis I ricorrenti affermano in sostanza l'impossibilità di contestare i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio in conseguenza del fatto che vi sarebbe un concorso nei reati presupposti tra cui rientrerebbe il delitto di associazione per delinquere posto che nella motivazione del provvedimento impugnato vengono richiamate disposizioni e direttive fornite dagli imputati ricorrenti ed essendo presente in atti una confessione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione alle truffe commesse dall'[OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, con il ricorso si lamenta che sarebbe impossibile ritenere la contestata associazione a delinquere produttiva di profitto con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

2.2. Con successivo atto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato rinuncia al ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La rinuncia proposta da [OSCURATO:PERSONA] — depositata in data 3 giugno 2022 - determina l'inammissibilità del relativo ricorso ai sensi dell'articolo 591 cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3000,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma arche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione, qualificato dal deposito della rinuncia in data prossima alla celebrazione del ricorso e dal fatto di avere ad oggetto un ricorso ab origine inammissibile.

3. Per il resto i motivi di ricorso riferibili all'[OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili. 3.1 .Non spiega nessuna rilevanza nel giudizio in oggetl:o nemmeno ai fini della qualificazione giuridica dei fatti la confessione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione alle truffe commesse dall'[OSCURATO:PERSONA] posto che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] non risulta autore di nessuno dei delitti presupposto delle imputazioni oggetto del giudizio.

3.2. Quanto alla contemporanea contestazione dei reati presupposto e dell'autoriciclaggio all'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non prende nemmeno atto del fatto che la contestazione di cui ai capi 110 e 111 riguarda il delitto di cui all'art. 648 ter.1 cod pen e non il delitto di cui all'art. 648 ter cod pen e che quindi è la stessa previsione normativa ad ammettere esplicitamente la responsabilità di chi ha concorso nel delitto presupposto.

3.3. Le contestazioni riguardanti l'ipotizzabilità di un profitto derivante dall'associazione e la disposta confisca risultano articolate in relazione alla posizione del rinunciante BERSHAK e non riproposte né compiutamente illustrate in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e comunque non superano il limite della genericità.

Sul punto, deve comunque rilevarsi come la motivazione del provvedimento impugnato, così come in precedenza la motivazione del richiamato provvedimento del GIP di Torino in data 2 marzo 2001, disponga la confisca anche per equivalente del profitto dei reati scopo e in via diretta del profitto del delitto associativo.

Al proposito, la presenza di un palese refuso (manca un segno di interpunzione tra le parole "per equivalente" e le parole "con riferimento" contenute nel primo capoverso di pag. 22 del provvedimento impugnato) non ostacola comunque l'individuazione dell'effettivo senso dell'apparato motivazionale secondo cui la confisca per equivalente è disposta per i delitti richiamati dall'art. 240 bis cod pen (che nel caso di specie sono i delitti scopo) mentre per il delitto associativo - per cui non è possibile disporre alternative forme di confisca - la stessa è disposta ai sensi del primo comma dell'art. 240 cod pen 4.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità anche del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci6 in Roma, il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, nel GIP di Torino ha applicato agli odierni ricorrenti la pena, concordata tra le parti ai sensi dell'articolo 444 cod proc pen in relazione ai delitti di truffa, autoriciclaggio e associazione delinquere per come rispettivamente contestati, disponendo anche la confisca dei beni già sequestrati con ordinanza del GIP di Torino in data 2 marzo 2021. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 648 bis in quanto contestato in concorso agli articoli 416 e 640 cod pen in relazione alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Denis I ricorrenti affermano in sostanza l'impossibilità di contestare i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio in conseguenza del fatto che vi sarebbe un concorso nei reati presupposti tra cui rientrerebbe il delitto di associazione per delinquere posto che nella motivazione del provvedimento impugnato vengono richiamate disposizioni e direttive fornite dagli imputati ricorrenti ed essendo presente in atti una confessione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione alle truffe commesse dall'[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, con il ricorso si lamenta che sarebbe impossibile ritenere la contestata associazione a delinquere produttiva di profitto con tutte le conseguenze che ne possono derivare. 2.2. Con successivo atto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato rinuncia al ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La rinuncia proposta da [OSCURATO:PERSONA] — depositata in data 3 giugno 2022 - determina l'inammissibilità del relativo ricorso ai sensi dell'articolo 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3000,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma arche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione, qualificato dal deposito della rinuncia in data prossima alla celebrazione del ricorso e dal fatto di avere ad oggetto un ricorso ab origine inammissibile. 3. Per il resto i motivi di ricorso riferibili all'[OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili. 3.1 .Non spiega nessuna rilevanza nel giudizio in oggetl:o nemmeno ai fini della qualificazione giuridica dei fatti la confessione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione alle truffe commesse dall'[OSCURATO:PERSONA] posto che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] non risulta autore di nessuno dei delitti presupposto delle imputazioni oggetto del giudizio. 3.2. Quanto alla contemporanea contestazione dei reati presupposto e dell'autoriciclaggio all'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non prende nemmeno atto del fatto che la contestazione di cui ai capi 110 e 111 riguarda il delitto di cui all'art. 648 ter.1 cod pen e non il delitto di cui all'art. 648 ter cod pen e che quindi è la stessa previsione normativa ad ammettere esplicitamente la responsabilità di chi ha concorso nel delitto presupposto. 3.3. Le contestazioni riguardanti l'ipotizzabilità di un profitto derivante dall'associazione e la disposta confisca risultano articolate in relazione alla posizione del rinunciante BERSHAK e non riproposte né compiutamente illustrate in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e comunque non superano il limite della genericità. Sul punto, deve comunque rilevarsi come la motivazione del provvedimento impugnato, così come in precedenza la motivazione del richiamato provvedimento del GIP di Torino in data 2 marzo 2001, disponga la confisca anche per equivalente del profitto dei reati scopo e in via diretta del profitto del delitto associativo. Al proposito, la presenza di un palese refuso (manca un segno di interpunzione tra le parole "per equivalente" e le parole "con riferimento" contenute nel primo capoverso di pag. 22 del provvedimento impugnato) non ostacola comunque l'individuazione dell'effettivo senso dell'apparato motivazionale secondo cui la confisca per equivalente è disposta per i delitti richiamati dall'art. 240 bis cod pen (che nel caso di specie sono i delitti scopo) mentre per il delitto associativo - per cui non è possibile disporre alternative forme di confisca - la stessa è disposta ai sensi del primo comma dell'art. 240 cod pen 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità anche del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci6 in Roma, il 17