CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 41344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato avverso precedente provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di sorveglianza, in data 12 febbraio 2020, aveva respinto già respinto il reclamo proposto contro il provvedimento di diniego, da parte del Magistrato di sorveglianza, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], della liberazione anticipata, in relazione ai semestri di pena espiata compresi tra il 21 giugno 2013 ed il 20 dicembre 2017, per l'esistenza di plurime trasgressioni e sanzioni disciplinari, ritenute indicative di una generale mancata partecipazione all'opera di rieducazione. A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che la nuova impugnazione era stata proposta irritualmente, poiché avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo l'unico rimedio esperibile era il ricorso per cassazione, per il solo vizio di violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. 2. Condemi ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo deduce il violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il provvedimento reso nella forma dell'ordinanza sarebbe sempre suscettibile di modificazione, in presenza di situazioni di fatto sopravvenute all'adozione del provvedimento stesso. Tale principio ben si attaglierebbe anche ai provvedimenti inerenti alla liberazione anticipata la cui concessione è, infatti, sempre revocabile. Sicché - giusta la tesi difensiva - «non è abnorme rispetto al sistema una rivisitazione della valutazione sottesa ai presupposti di un provvedimento», presupposti che - nel caso che ci occupa - andrebbero individuati nel buon comportamento tenuto da Condemi nel periodo successivo di detenzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuta con requisitoria scritta depositata in data 28 febbraio 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato.2. Non è superfluo ribadire in questa sede che la liberazione anticipata è istituto previsto dalla legge, allo scopo di sollecitare l'adesione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario. In tale prospettiva, viene accordato uno sconto di pena (art. 54 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'azione predetta. L'art. 103, comma 2, reg. es . Ord. pen. ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibili «all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonché «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406) ha in proposito chiarito che le trasgressioni comportamentali, specie se ripetute, possono ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui esse hanno avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, se e in quanto indici dell'assenza, in preterito, di reali effetti positivi di detta opera sul detenuto. In questa cornice sistematica s'inserisce il principio, risalente ma mai superato, pure affermato da questa Corte secondo cui «Una volta respinta l'istanza di riduzione della pena per liberazione anticipata, si forma il giudicato qualora l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza non venga impugnata ovvero il ricorso per cassazione sia rigettato, con la conseguenza che, se il condannato presenta una nuova istanza di riduzione di pena, la successiva decisione soggiace all'effetto preclusivo del precedente giudicato, talché è inibito riprendere in esame il comportamento del condannato durante il periodo di detenzione oggetto della prima decisione, a nulla rilevando che il provvedimento di rigetto sia stato emesso con la clausola "allo stato", che deve ritenersi tamquam non esset, essendo precluso al giudice modificare gli effetti che discendono ope legis dal provvedimento stesso» (Sez. 1, n. 2419 del 26/05/1992, Papalia, Rv. 191544). 3. Ciò premesso in diritto, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio', in quanto ha puntualmente indicato le ragioni per le quali il nuovo reclamo doveva considerarsi irritualmente proposto, dovendo il condannato piuttosto esperire il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 71-ter Ord. pen., peraltro con limitazione delle doglianze alla sola violazione di legge. Tale congrua motivazione resite alle deduzioni meramente rivalutative del ricorrente che invoca, in modo affatto aspecifico, un non consentito nuovo esame della partecipazione all'opera di rieducazione da parte del condannato, senza neppure dedurre alcun fatto sopravvenuto suscettibile di positiva valutazione. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1