CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 19075/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/01/2026 della Corte d'appello di Milanosvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di riconoscimento diun indennizzo per la detenzione ingiustamente subita da [OSCURATO:PERSONA] LEONEETCHART nell’ambito di un procedimento penale, nel quale gli era statocontestato il reato di omicidio ai danni del connazionale [OSCURATO:PERSONA] RAMARODRIGUEZ, oltre alla detenzione e al porto illegali di un’arma comune dasparo, relativamente a fatti occorsi in Milano il 23 giugno 1990. A sostegnodel titolo cautelare erano stati valorizzati, tra l’altro, le dichiarazioni rese dalteste GAMBARO, gestore del locale ove avvenne l’omicidio e testimone dialcune fasi salienti dell’accaduto; le confidenze di un pregiudicato uruguaiano(tale Eduardo [OSCURATO:PERSONA]); nonché un fax riservato, trasmessodall’Interpol di Montevideo a quella di Roma (nel quale si dava conto di fonticonfidenziali che avevano indicato l’odierno istante quale autore del fatto disangue). Nell’ordinanza impositiva della misura, poi, secondo quantoriportato nell’ordinanza della Corte territoriale, vi era stato anche ilcomportamento del LEONE successivo al fatto (la sua fuga nel paese d’orgine)e il contesto malavitoso nel quale sia il sospettato che la vittima simuovevano, quello cioè dello sfruttamento della prostituzione di donneuruguaiane in Milano.Il processo si era svolto in contumacia dell’imputato e si era concluso concondanna definitiva del LEONE ad anni ventitré di reclusione e un mi lione divecchi lire di multa. Estradato dall’Uruguay a tale titolo, il ricorrente avevatuttavia ottenuto la restituzione nei termini per proporre appello,impugnazione respinta dalla Corte d’assise di Milano con sentenza annullatacon rinvio dalla Corte di cassazione che aveva censurato la decisione delgiudice territoriale di non procedere, come richiesto a difesa, alla riaperturadella istruttoria. All’esito del rinnovato giudizio, nelle more deceduti i testiGAMBARO e CONDELLO, il giudice d’appello aveva assolto il LEONE per nonaver commesso il fatto. Costui, in forza del titolo cautelare rispetto al qualeha agito ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., aveva subito unadetenzione preventiva, in diversi periodi, pari ad anni sei.2. Nel rigettare la richiesta, la Corte della riparazione ha ravvisato uncomportamento dell’interessato causalmente collegato alla detenzioneingiustamente subita: il fatto di sangue era accaduto all’interno del bar“Risveglio”, luogo noto alle forze dell’ordine, siccome frequentato da cittadinisudamericani coinvolti nel giro della prostituzione; l’indagato era statoidentificato grazie alle dichiarazioni del gestore GAMBARO e delle altre fontisopra richiamate; la prima Corte d’assise d’appello aveva dichiarato prescrittii reati in materia di armi, confermando la condanna per l’omicidio; la secondaaveva assolto il LEONE, tuttavia confermando l’assunto, ritenuto nelle tre,precedenti sentenze di condanna, che l’omicidio fosse da inquadrare nelcontesto malavitoso sopra descritto (quello cioè di un gruppo di soggetticapitanati dalla vittima, amico del LEONE, già protagonisti di altri fatti disangue, cui faceva capo l’attività criminosa di sfruttamento dellaprostituzione di donne uruguaiane). Era stato pure accertato lo strettolegame tra LEONE e i fratelli RAMA, soggetti con i quali egli aveva purecostituito una società per gestire un bar in Milano, così come il pienocoinvolgimento del LEONE stesso nell’attività criminosa suindicata per losvolgimento della quale era arrivato in Italia, egli essendosi occupato deltrasporto delle donne e delle esigenze logistiche. Quanto, poi, allo strettolegame, di natura criminosa, con la vittima, si era accertato che il LEONE siera prestato, per sua stessa ammissione, a sposare una prostituta, con laquale non aveva alcuna relazione, per farle ottenere la cittadinanza italianaproprio su richiesta del RAMA, avendo pure riportato, in relazione a unasparatoria a Milano che lo aveva coinvolto insieme alla vittima, una condannadefinitiva per il delitto di favoreggiamento.Alla stregua di quanto rimasto accertato nella sentenza assolutoria evalorizzato nell’ordinanza impositiva della misura, la Corte milanese haritenuto che, nella specie, non venisse in rilievo soltanto la frequentazionecon gli ambienti criminali, quanto piuttosto lo stabile inserimento del LEONEall’interno di quel contesto criminoso, nel quale aveva assunto un preminenteruolo di gestione dell’attività di prostituzione, un contesto malavitoso,peraltro, connotato dalla disponibilità di armi, come valorizzato neiprovvedimenti restrittivi susseguitisi.3. Il LEONE ha proposto ricorso, formulando due motivi, con i quali ha,rispettivamente, dedotto violazione di legge in relazione al ritenuto nessoeziologico tra la condotta dolosa o gravemente colposa e l’evento detenzionee vizio della motivazione quanto alla valutazione delle emergenze del giudizioassolutorio.3.1. Quanto alla prima censura, la difesa ha rilevato che la Corte dellariparazione si sarebbe limitata a ritenere il ruolo preminente del LEONEnell’attività di sfruttamento dlela prostituzione, senza tuttavia spiegare comeciò fosse falsamente apparso indizio di omicidio o pericolo diinquinamento/fuga/reiterazione criminosa. L’ordinanza si fonderebbe su unerrore di diritto, atteso che il necessario collegamento causale devesussistere fra tale attività criminale e quella per la quale il LEONE fudetenuto, cosicché sarebbe irrilevante accertare se lo stesso fosse o menodedito a traffici illeciti, quanto piuttosto verificare se da tali traffici potessescaturire il sospetto più che giustificato in ordine alla sua reità per il reatoper il quale fu ristretto, al predetto non essendo stato contestato in quelprocedimento alcun reato in materia di sfruttamento della prostituzione. Lastessa ordinanza cautelare, secondo il deducente, presenterebbe un’aporialogica evidente: da un lato, il giudice ha ritenuto l’inserimento del ricorrentenel mondo della prostituzione; dall’altro, ne ha giustificato la restrizionepreventiva in base al concreto rischio che egli commettesse gravi delitti conuso di armi o altri mezzi di violenza. Tuttavia, una cosa è lo sfruttamentodella prostituzione, altra i reati violenti, altresì rilevando che, nella specie,quel contesto criminoso non avebbe avuto nulla a che vedere con il reato peril quale il LEONE aveva subito la detenzione, non versandosi in ipotesi dicontestazioni associative.Sotto altro profilo, la Corte della riparazione avrebbe errato nel condurrela valutazione del comportamento ostativo, avendolo desunto da condotte(inerenti allo afruttamento della prostituzione) che non giustificavano in alcunmodo, secondo un giudizio da svolgersi necessariamente ex ante, laprevedibilità della commissione di un omicidio o del porto di un’arma dasparo.3.2. Quanto alla seconda doglianza, la difesa ha rilevato che l’ordinanzaimpugnata si fonderebbe sì sul giudizio assolutorio, ma senza aver preso attodella circostanza che nessuno degli elementi originari considerati dal GIPaveva i connotati di grave indizio, il LEONE essendo stato ristretto sullascorta di elementi, come le dichiarazioni di GAMBARO e CONDELLO (nellemore deceduti), le cui incongruenze sono state ritenute non superabili dallaCorte d’appello, considerato che non era stato neppure appurato ove sitrovasse, al momento dell’omicidio, il LEONE. Parimenti, quanto allavalorizzazione dell’elemento fuga, la difesa ha contestato che, nella specie,potesse considerarsi provata una fuga “pianificata” del LEONE, posto che,allorquando egli si recò in Canada nel giugno del 1990, non pendeva ancoraun procedimento a suo carico, l’ordinanza essendo stata emessa solo il 17dicembre di quell’anno e che la sua successiva irreperibilità era dipesa dadifficoltà economiche e non da un dolo di evasione.4. Il Procuratore generale, in persona della sostitua [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi.2. Va preliminarmente precisato che, nella specie, si versa in ipotesi diingiustizia ai sensi dell’art. 314 comma 1, cod. proc. pen. (c.d. ingiustiziasostanziale), non constando l’annullamento del titolo nell’incidente cautelare perdifetto dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. e neppure unadecisione irrevocabile nel merito, dalla quale sia emersa la insussistenza originariadi essi, condizione indispensabile perché possa configurarsi, invece, un’ipotesi diingiustizia c.d. formale (art. 314, comma 2, cod. proc. pen.)Il che toglie pregio alle argomentazioni difensive svolte con il secondo motivo diricorso, con le quali si è opposta la insussistenza, sin dalla fase cautelare, di graviindizi di colpevolezza in capo al LEONE, considerato peraltro che, nella specie, aseguito di annullamento della doppia condanna di merito, la Corte di cassazione harinviato per nuovo giudizio al giudice d’appello che ha disposto la rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale.3. L’attenzione vira, dunque, sulla correttezza, censurata con il primomotivo, della condotta individuazione della regola cautelare violata dall’istante,rilevandosi sin da subito la non configurabilità di un difetto di correlazione eziologicatra quella ritenuta come origine del comportamento ostativo e il titolo impositivodella misura. Invero, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato solo elementiche avevano fondato la misura e che non erano stati esclusi o superati dal giudicatoassolutorio, in perfetta coerenza con i principi consolidati in materia (Sez. U, n.32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664 – 01; Sez. U, n. 51779 del28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 – 01, in cui si è, per l’appunto, precisato che, aifini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza diun "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale"tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia edeventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione dellalibertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbiadato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravementecolposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente lapropria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla basedell'istituto). In applicazione di tali principi, anche successivamente, si è chiaritoche il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale oextraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare exante, secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello delprocesso di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che lacondotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di unerrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01).Di ciò la Corte ha tenuto conto nel caso all’esame, valorizzando unicamenteelementi rimasti accertati nel giudizio di merito e posti al contempo a fondamentodel titolo cautelare.4. Fatta tale premessa, va intanto richiamato un diritto vivente ancoradetenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deveapprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili,con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante omacroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendodel convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, èincensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/0672002, DeBenedictis, Rv. 222263 – 01, in cui la Corte ha affermato che il giudice devefondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su meresupposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo laperdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, chequest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, convalutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se siastata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto; Sez. 4, n.9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. 259082 – 01; n. 3359 del22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01; n. 39726 del 27/9/2023, DiDio, RV. 285069 - 01).In maniera coerente a tali principi, si è così precisato che la colpa grave dicui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integranteil diritto all'equa riparazione, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene inrilievo solo la sua componente oggettiva; essa è costituita da una condottamacroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'interventodell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante,formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro dellacomune esperienza (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 – 01).In altri termini, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non èconfigurabile nel caso in cui l'interessato abbia tenuto, consapevolmente evolontariamente, una condotta tale da costituire prevedibile ragione dell'adozione diun provvedimento restrittivo della libertà personale o di mancata revoca di quellogià emesso (Sez. 4, n. 13360 del 28/0272025, Demasi, Rv. 287903 – 01), siccomepotenzialmente idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine allasussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato ilvincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmentecollegato (Sez. 4, n. 2619 del 07/11/2018, dep. 2019, Ahmetovic, Rv. 276253 –01; n. 2619 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276253 – 01).Quanto precede consente di formulare il principio per il quale la colparilevante ai fini in esame ha un carattere generale, direttamente collegato allanatura solidaristica dell’istituto e uno spettro di operatività più ampio che riguarda ilrischio di essere cautelati. Il che permette di delimitare, con ragionevole grado dichiarezza e precisione, le condotte a tal fine irrilevanti, rispetto ad altre che, invece,abbiano contribuito a ingenerare l’errore determinante la patita restrizione dellalibertà personale.5. Ciò implica, con ogni evidenza, che il giudice della riparazione deve seguireun iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito, operando intanto un raffronto tra gli elementi che hannogiustificato il titolo cautelare e quelli che sono rimasti confermati o che, comunque,non sono stati esclusi nel giudizio di merito, posto che il comportamentodell’interessato (da ricostruirsi anche alla luce del verdetto assolutorio), rilevante intermini di condizione negativa rispetto al diritto azionato, deve trovarsi in rapportodi causalità con l’intervento restrittivo ingiustamente subito. Pertanto, il compendioprobatorio non è valutato dal giudice della riparazione ai fini della responsabilitàpenale, ma ai fini della verifica dell’esistenza di un comportamento dell’interessatoche abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quelgrave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine,apprezzando, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili,con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante omacroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendodel convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile insede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458 – 01).Questo, dunque, è il significato dell’autonomia tra il giudizio per la riparazione equello di cognizione: essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare aconclusioni differenti in base allo stesso materiale probatorio in atti; il che, tuttavia,non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sonostati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze chequest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015,Patanella, Rv. 262957 – 01; n. 46469 del 14/9/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01).6. Fatta tale premessa in diritto, deve rilevarsi che, nel caso all’esame, lavalutazione condotta dal giudice della riparazione appare del tutto coerente con isuindicati principi. La Corte territoriale, debitamente operata una ricognizione deglielementi ritenuti utilizzabili ai fini dello scrutinio inerente alla condizione negativaposta dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., cioè quelli che hanno trovatoconferma nella sentenza di assoluzione, ne ha enucleati alcuni specifici,ricollegandovi un comportamento del LEONE che aveva contribuito a ingenerarel’erroneo convincimento dell’autorità giudiziaria in ordine al suo coinvolgimento nelfatto di sangue del quale era stato accusato. La difesa, dal canto suo, senzaaffermare la insussistenza o la smentita di tali dati nella loro storicità, si è limitata aevidenziarne l’eccentricità rispetto al reato per il quale il titolo cautelare era statoemesso e mantenuto.A ben vedere, dunque, il tema è quello della rilevanza assegnata dalla Cortedella riparazione al contesto criminale nel quale è maturato l’omicidio del RAMA e,sul punto, deve sgombrarsi il campo da un errore che connota l’impostazionedifensiva: la Corte della riparazione non ha assegnato rilievo, contrariamente aquanto sembra adombrare lo scritto difensivo, al mero coinvolgimento del LEONEnell’attività illecita di sfruttamento della prostituzione, condotta anche dalla vittima,reato non contestatogli nel procedimento cui accede la domanda di riparazione.Quel giudice ha, piuttosto, valorizzato il compotamento del richiedente alla streguadella circostanza che esso si inseriva in uno specifico contesto criminoso, connotatoanche dalla disponibilità di armi, tale da denunciare la prevedibilità, in capo alsoggetto che in quell’ambiente aveva scelto di muoversi, di un suo possibilecoinvolgimento in fatti di sangue. La cornice sopra richiamata è stataanaliticamente descritta dalla Corte della riparazione, non come un generico sfondocriminale, bensì come un preciso contesto organizzato, nel quale sia la vittima che ilLEONE si muovevano, connotato da cointeressenze legate allo sfruttamento dellaprostituzione, ma anche ad altri affari, nel quale era stata parimenti accertata ladisponibilità di armi da fuoco, disponibilità ricondotta anche al LEONE alla luce diuna condanna definitiva da costui riportata per un favoreggiamento correlato a unasparatoria che aveva coinvolto, ancora una volta, il RAMA. Parimenti, è stato datorilievo all’origine dell’indagine sull’omicidio, inserita in altra, più generale, avviataprima del fatto di sangue e avente a oggetto proprio quell’attività di sfruttamentodella prostituzione di donne uruguaiane da parte di un gruppo di loro concittadini,era avvenuto proprio all’interno di un bar noto agli operanti come luogo frequentatodai soggetti coinvolti in quell’attività illecita.La decisione è giuridicamente corretta e le doglianze difensive non ne hannointaccato la consistenza: nella specie, il richiedente aveva tenuto comportamenti,non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezzao macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) in ordine allacui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione ilgiudice ha specificamente motivato (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015,[OSCURATO:PERSONA] medina, Rv. 263197 – 01; Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv.283411 – 01, in cui si è affermato che integra la colpa gravedell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avutoincidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato comeuno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare ilprovvedimento restrittivo della libertà). Cosicché, erra la difesa nel porre in risaltola sola eccentricità del reato di sfruttamento della prostituzione rispetto al delitto diomicidio per il quale il LEONE è stato ristretto: non vige, invero, una classificazionedelle condotte che possono assurgere a condizione ostativa al riconoscimentodell’indennizzo, valendo piuttosto la loro riconducibilità al criterio di individuazionesopra richiamato e la loro valorizzazione in sede cautelare, sempre che tali condottenon siano superate dall’epilogo assolutorio.7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]