CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 01576/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14151/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 16778/2023depositata il 13/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., per la correzione dell’errore materiale presente nel dispositivo della ordinanza emessa da questa Corte il 13 giugno 2023 con numero 16778 nella parte, successiva a quella in cui si legge “ PQM La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c., dichiara inammissibile l’appello del Comune di LA [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 502 del 2016; condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito nell’importo di euro 173 per il primo grado e di euro 332 per il secondo grado, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge”, nella quale si legge “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 600 più 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge”. Viene chiesto che il termine “ricorrente” sia sostituito con il temine “controricorrente” in modo tale che la parte sopra riportata dell’ordinanza n.16778 del 2019 divenga: “… condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 600 più 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge”. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Nella parte motiva e nel dispositivo della ordinanza si dà espressamente atto dell’accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente cassazione senza rinvio della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato per errore ritenuto ammissibile l’appello -in realtà tardivo- del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avvero la prima decisione interamente favorevole all’odierno ricorrente. In coerenza con le argomentazioni alla base della cassazione la Corte ha condannato il Comune alle spese del primo e del secondo grado. I dati che precedono offrono piena contezza dell’errore e del carattere materiale dell’errore del quale si chiede la correzione, frutto di mera svista nella redazione del dispositivo in relazione all’indicazione del “ricorrente” invece che del “controricorrente” ossia del Comune quale soggetto che deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte ordina la correzione dell’errore materiale del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.16778 del 2023 mediante sostituzione nel nono rigo del dispositivo stesso della parola “ricorrente” con la parola “controricorrente. Roma, così deciso