CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Il Tribunale di Livorno ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell’Istituto per le Telecomunicazioni e l’[OSCURATO:PERSONA] (“Mariteleradar”) di Livorno, volte ad ottenere la ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico a partire dal 1° gennaio 1994 con il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, nonché l’equiparazione del loro trattamento giuridico ed economico a quello dei ricercatori in servizio nel medesimo [OSCURATO:PERSONA] dalle rispettive date di assunzione, a seguito della mutata collocazione dell’Istituto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza n. 623/2008 laCorte di Appello di Firenze, in riforma d i tale decisione, ha accolto la domanda dei lavoratori ed accertato il loro diritto ad ottenere la valutazione integrale dell’anzianità di servizio ed ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nella IV casse retributiva, di [OSCURATO:PERSONA] nella VI classe retributiva e di MirandaCavicchi nella VII classe retributiva. 3. Con sentenza n. 18220/2015, la Suprema Corte, decidendo sul gravame introdotto dal Ministero, ha dichiaratoinammissibile il primo motivo (relativo al difetto di giurisdizione per il trattamento economico anteriore al 30 giugno 1998), ha accolto i motivi dal secondo al quinto ed ha cassa to con rinvio la decisione impugnata.4. La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio , ha respinto la domanda proposta dai resistenti in riassunzione ed hadichiarato il diritto del Ministero a ripetere nei confronti del resistente [OSCURATO:PERSONA] il complessivo importo capitale di € 88.567,42 pagato in esecuzione della sentenza n. 623/2008 della Corte di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali per € 4.611,60. 5. La Corte territoriale ha ritenuto che le statuizioni della sentenza rescindente imponessero di affermare l’infondatezza della domanda proposta dai lavoratori nel giudizio di primo gradoed ha evidenziato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accoglimento della domanda originaria relativamente al diverso argomento della disparità di trattamento; considerava richieste nuove le eccezioni di illegittimità costituzionale e di violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sollevate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione al suddetto argomento. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 7. Il Ministero della difesa haresistito con controricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. DIRITTO 1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento di rinvioex art. 360 , primo comma, n. 4 c od. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 394 cod. proc. civ. Lamenta la mancata disamina delle argomentazioni riguardanti la disparità di trattamento tra il personale laureato e quello non laureato, e delle conseguenti questioni di legittimità costituzionale e di violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Evidenziache non si tratta di questioni nuove ; sostiene inoltre che il giudice del rinvio è pienamente legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale concernente l’interpretazione normativa risultante dal principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità.Evidenziache il giudice di rinvio si è limitato a dirsi obbligato a confermare la sentenza di primo grado, omettendo di esercitare la propria attività istituzionale di applicazione alla fattispecie concreta del principio di diritto affermato dal giudice di legittimità. 2. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza di rinvio ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente o inesistente in violazionedell’art. 111 Cost., 132 comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp att. cod. proc. civ. Ribadisceche il giudice di rinvio si è limitato a dirsi obbligato a confermare la sentenza di primo grado, omettendo di esercitare la propria attività istituzionale di sussunzione della fattispecie concreta nel principio di diritto affermato dal giudice di legittimità; sostiene che la sentenza impugnata è priva dell’esposizione dei motivi di diritto sui quali è basata la decisione. 3. Il terzo motivo denuncial’illegittimità costituzionale ex artt. 2, 3, 36 e 117 Cost. dell’art. 58 del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1994-1997 nell’interpretazione risultante dalla sentenza della Corte di cassazione n. 18220/2015. Deduce che la Corte territoriale in sede di rinvio ha pedissequamente applicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ritenendo che il suddetto principio imponesse il rigetto delle domande svolte dai lavoratori nel giudizio di primo grado. Sostiene l’illegittimità costituzionale del l’interpretazione del CCNL sottesa a tale conclusione, evidenziando che i ricorrenti hanno subito l’azzeramento dell’anzianità di servizio maturata al 31.12.1993, mentre al personale non laureato del medesimo [OSCURATO:PERSONA] transitato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] con inquadramento contrattuale inferiore era stata conservata tutta l’anzianità di servizio maturata prima del passaggio; avevano parimenti conservato l’anzianità i lavoratori del [OSCURATO:PERSONA] con livello di inquadramento pari a quello dei ricorrenti e che non avevano subito una variazione di Comparto, in violazione degli artt. 2, 3, 36 e 117, comma 1,Cost.5 per il tramite delle c.d. “norme interposte”, rappresentate dall’art. 1 del Protocollo n. 1 Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dell’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali. Evidenzia l’ingerenza dello Stato Italiano nel pacifico godimento di un bene dei ricorrenti, essendo stata la loro anzianità di servizio azzerata da un decreto dell’Amministrazione, che aveva posto in essere un’ingiustificata disparità di trattamento, danneggiandoli in termini retributivi e pensionistici e precludendo loro la partecipazione a concorsi esterni o interni che avessero previsto come requisito di partecipazione il possesso di una determinata anzianità di servizio. 4. Il ricorso sollecita inoltre la compensazione delle spese di lite in caso di rigetto del ricorso, proposto al fine di esaurire i rimedi giurisdizionali interni prima di adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 5. I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili. 6. La sentenza impugnata ha innanzitutto riportato i principi espressi dalla sentenza rescindente (Cass. n. 18220/2015), secondo la quale l’ordinamento conosce solo il principio di salvezza dei livelli retributivi conseguiti prima della cessione e non inveceun principio di conservazione a tutti i fini dell’anzianità pregressa alla “cessione del contratto”; ha inoltre evidenziato che secondo la sentenza rescindente, ai sensi del l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in caso di passaggio diretto del personale fra amministrazioni, si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo del comparto del cessionario, salvi gli assegni ad personam attribuiti per rispettare il divieto di peggioramento del trattamento già acquisito. Ha inoltre aggiunto che secondo la richiamata sentenza, ciò non escludeva che la contrattazione collettiva potesse attribuire un particolare rilievo all’anzianità pregressa dei lavoratori anche nei confronti del cessionario, e nel caso in esame l’art. 50 de CCNL [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito tabelle di reinquadramento dei lavoratori provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e, con previsione oggettiva e ragionevole, aveva stabilito che fossero inseriti nel terzo livello del [OSCURATO:PERSONA] (posizione iniziale) con attribuzione di assegno aggiuntivo, destinato a conservare il solo rilievo economico del trattamento conseguito nel [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha dunque indicato le questioni dedotte in giudizio ed i principi espressi dalla sentenza n. 18220/2015 , rite nendo che la pronuncia di rigetto fosse imposta dalle statuizioni della sentenza di cassazione , ed ha pertanto effettuato il giudizio di sussunzione, consistente nella riconduzione della fattispecie concreta ad unaqualificazione giuridica. La sentenza impugnata ha inoltre esaminato le argomentazioni riguardanti la disparità di trattamento tra il personale laureato e quello non laureato, in relazione al quale erano state svolte le eccezioni di legittimità costituzionale e di violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; ha in particolare ritenuto che si tratti di fatti e richieste nuove rispetto ai temi controversi portati fino in sede di legittimità, e come tali inammissibili nel giudizio di rinvioed ha sul punto richiamato i principi di diritto espressi da Cass. n. 23073/2014 e da Cass. n. 2309/2007. Ciò premesso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, che costituisce un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio). (Sez. 2- , Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023) .7. La sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere inoltre prospettata come “motivo di ricorso per cassazione”, non configurandosi come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte. Questa Corte ha infatti ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. È infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9284 del 16/04/2018; Sez. 2 -Ordinanza n. 9284 del 16/04/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 25343 del 28/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 12055 del 09/08/2003). Né a omesso di rilevare che le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono avere ad oggetto le leggi o gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a t