CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44440/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ?r [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1616/20 la Corte di appello di Ancona in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art.337 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla valutazione delle prove per grave travisamento. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado in merito all'utilizzo sia della forza fisica che delle minacce per opporsi all'intervento dei Carabinieri finalizzato a porre fine alla condotte moleste poste in essere dall'imputato presso un esercizio pubblico in stato di ubriachezza. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] te do [OSCURATO:PERSONA] olo 9%T AT l- A Dep