Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21865/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 34096/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoElena Capriati; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3670/2018 del 28/7/2018. uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] impugnò per nullitàdinanzi al Tribunale di Va- rese nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la delibera condominiale del 17/4/2012 di approvazione del consuntivo del 2011, nella parte in cui le è stata addebitata (come «addebito personale») la somma di € 80,00priva di inerenza alla gestione condominiale, nonché per nullità o annulla bilità la delibera del 6/5/2013 di approvazione del consuntivo 2012 e del preventivo 2013, con i relativi riparti. 2di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale rigettòle impugnazioni .

La Corte di appello rigetta l’appello, confermando così le due delibere.

Ricorre in cassazione l’attrice con otto motivi di ricorso, illustrati da me- moria.

Resiste il Condominio con controricorso.

Ragioni della decisione

1. –È da rigettare preliminarmente l’eccezione diinammissibilità del con- troricorso perdifetto di autorizzazione a stare in giudizio in capo al Condo- minio, sollevata dalla ricorrente a p. 2 s. della memoria.

Ivi si censura infatti unicamenteil difetto di autorizzazione a resistere al ricorso per cassazione , ma non si contesta che vi sia stata un’autorizzazione iniziale,valevole, come è noto,per tutti i gradi di giudizio (cfr. Cass. n. 11863/2024 ; n. 2584/2010) .

2. –Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo (p. 7) e il secondo (p. 10), sulla mancata ammissione della prova per testi,denunciano ex art. 360 n. 5 c.p.c. che la Corte di appello ha ritenuto che le richieste istruttorie sono state riproposte in modo generico nella precisazione delle conclusioni di primo grado, mentre sono state riproposte in modo analitico.

Si deduce violazione degli artt. 189, 345 c.p.c., 24 e 111 Cost. e omesso esame di fatti decisivi.

Nella parte censurata (p. 4), la sentenza argomenta che: «il primo motivo di appello, contenente censure in ordine alla mancata ammissione di prova da parte del Tribunale, deve ritenersi inammissibile, essendosi limitata l’ap- pellante, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, a reiterare ‘le istanze istruttorie tutte’, indicando solo nelle conclusioni dell’atto di ap- pello i tre capitoli di prova dei quali veniva reiterata la richiesta di ammis- sione.

L’onere di riproposizione delle richieste istruttorie non ammesse non può ritenersi assolto mediante un generico richiamo a tutte le istanze istrut- torie formulate nel corso del giudizio e tale mancanza non può essere col- mata nel presente grado».

I primi due motivi sono inammissibilied in parte anche infondati. 3di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, perdi- fettodi inte resse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza(cfr. tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 9752 del 18/04/2017).

Nel caso in esame, la ricorrente riproduce (p. 9) il passo rilevante della precisazione delle conclusioni, da cui si desume che i capitoli di prova, spe- cificamente riprodotti, aspirano a dimostrare l’inadempimento dell’ammini- stratore del Condominio rispetto al diritto della condomina di accederealla documentazione relativa alle deliberazioni da assumere nell’assemblea.

Inoltre, si fa valere la disparità di trattamento tra le parti per il fatto che la Corte di appello ha ammesso le prove dedotte dal convenuto e non quelle dell'attrice.

La ricorrente ha censurato solo la prima delle due ragioni giustificatrici della decisione sul punto, che quindi si sorregge sulla seconda,argomentata a p. 5,ove si rileva che i mezzi di prova sono irrilevanti, poiché diretti a supplire all’inadempimento di un onere di cui la ricorrente risponde a titolo di autoresponsabilità: era onere della condomina «il richiedere, eventual- mente per iscritto, la visione dei documenti ritenuti necessari, contestando all'amministratore l'eventuale incompletezza della documentazione fornita nel corso dell'accesso, così da consentire all'amministratore di rimediare alle eventuali mancanze».

Quanto alla censura fondata sulla disparità di trattamento tra le parti, è infondata poiché il giudice ha margine di valutazione fondato sul principio di economia processuale, giustificato nel caso concreto dalla maggiore con- gruenza dei capitoli di prova proposti dal Condominio. 4di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

3. - Il terzo (p. 12), il quarto (p. 12) e il quinto motivo (p. 18) sono connessi, poiché censurano la decisione della Corte territoriale che ha rile- vato: (a) che la ripartizione delle spese concerne unicamente le spese di consumo del riscaldamento, mentreessa si estende in realtà alle spese di conservazione (terzo motivo per omesso esame di fatto decisivo); (b) che la ripartizione è avvenuta secondo il criterio dei consumi effettivi, mentre in realtà si tratta di una deroga al criterio dei «millesimi di riscaldamento» con riguardo ad una sola unità immobiliare, la cui quota viene decurtata del 50% per l’uso saltuario che il proprietario ne fa (quarto motivo per omesso esame di fatti decisivi).

Con riferimento ai profili precedenti, il quinto motivo denuncia la violazione dei criteri legali e convenzionali ex artt. 1118, 1123 e 1135 c.c., e la violazione dell’art. 17 co. 4 reg. condominiale («nessun proprietario può rifiutarsi di concorrere alla spesa di riscaldamento né sono ammessi riscaldamenti parziali di locali»).

Si deduce violazione degli artt. 11 disp. prel. c.c. con riferimento al richiamo al d.lgs. 102/2014 non appli- cabile in questo caso, che è anteriore.

Nella parte censurata (p. 5 s.), la sentenza sostiene che l’art. 1123 co. 1 c.c. si riferisceunicamente alle ‘spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni’, «cui risultano estranee le spese per i consumi dei relativi servizi, per le quali appare del tutto legittimo che l’assemblea si sia determinata a ripartire le spese in base ai consumi effet- tivi, come del resto attualmente è prescritto per le spese di riscaldamento, dal d.lgs. 102/14 che ha recepito la direttivaeuropea volta alla diminuzione del consumo energetico».

Messo da parte il riferimento al d.lgs. 102/2014, che indubbiamentenon è applicabilenel caso attuale poiché è successivo, ma che d’altra parte si aggiunge alla ragione portante, si tratta di esaminare innanzitutto il profilo relativo al fatto che la ripartizione delle spese non ha avuto ad oggetto uni- camente le spese di consumo del riscaldamento, bensì anche le spese di conservazione, cfr. indietro, profilo sub (a). 5di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo,il quarto e il quinto motivo sono ammissibili e fondati.

Essi sono ammissibili, sia perché non incorrononella prescrizione ex art. 348-ter co. 5 c.p.c. (la ricorrente evidenzia che le due pronunce si fondano su ragioni almeno in parte diverse), sia perché il canone di specificità/auto- sufficienza è osservato (cfr.specialmente p. 13 s.).

Sotto il profilo sub (a),indicato all’inizio del paragrafo e ripreso qui, i tre motivi sono fondati.Dall’elenco delle spese di esercizio 2012 si desume che, quanto al riscaldamento centralizzato (le cui le spesedi manutenzione sono necessarie per la prestazione dei servizi nell'interesse comune), la Corte di appello haoperato una riduzione globale, omettendo di considerare che tra le spese vi erano non solo quelle dei consumi,ma anche quelle per la ma- nutenzione e riparazione dell’impianto comuneche, come è noto, non hanno alcuna attinenza con la mancata utilizzazione dell’impianto comune.

La necessità di procedere comunque al ricalcolo in sede di giudizio di rin- vio suggerisce al Collegio di considerare assorbito l’ulteriore profilo sub (b) (cfr.indietro, all’inizio del presente paragrafo).

Nei termini appena precisati, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono accolti.

4. -Il sesto (p. 22) e il settimo (p. 25) motivo censurano che la Corte di appello ha ritenuto che, a fronte di delibera condominiale assunta legittima- mente a maggioranza sul presupposto della responsabilità del Condominio nella causazione delle infiltrazioni subite dal box di proprietà di un condò- mino, non spetti al Condominio dare prova dell’esistenza del presupposto bensì spetti al condòmino dissenziente che assuma l’illegittimità della deli- bera, dare prova dell’inesistenza di tale presupposto.

Si deduce omesso esame di fatto decisivo (sesto motivo) e violazione dell’art. 2697 c.c. (set- timo motivo).

In particolare, la ricorrente allega di aver impugnato la deli- bera assembleare del 6/5/13, poiché ha ripartito una spesa non afferente alla gestione condominiale, ma relativa ad interventi effettuati a favore di beni immobili di proprietà esclusiva ad alcuni condomini.

Ciò non è stato 6di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contestato dal Condominio, a cui quindi spetta la prova del fatto modifica- tivo (la responsabilità del Condominio nella causazione delle infiltrazioni), che non è stata data (a sostegno della responsabilità del Condominio, si afferma semplicemente che il sinistro è stato denunciato all’assicurazione, senza dare la prova della denuncia e della comunicazione dell’assicuratore).

Il sesto ed il settimo motivo sono infondati.

Sotto la forma di censura di violazione dell’art. 2697 c.c., si attacca in realtà il margine di discrezionalità di cui l’assemblea del Condominioha usu- fruito correttamente nel caso attuale, disponendo il rimborso al condomino proprietario del box danneggiato, sul presupposto del riconoscimento– ani- mato eventualmente da un ammissibile intento conciliativo – della respon- sabilitàdel Condominio.

Per un precedente specifico sul valore di riconosci- mento del debito del rendicontoin relazione alle poste passive ivi indicate, cfr. Cass. 10153/2011.

Il sesto ed il settimo motivo sonopertanto rigettati.

5. - L’ottavo motivo (p. 27) denuncia (relativamente alla delibera del 17/4/2012) che la Corte di appello ha erroneamente qualificato il vizio re- lativo concernente una spesa non attinente alla gestione condominiale come di annullabilità della delibera (con conseguente pronuncia di tardività dell’impugnazione) e non già di nullità.

Si deduce violazione degli artt. 117 e 1123 c.c.

Nella parte censurata (p. 7), la sentenza argomenta: «Come correttamente allegato dall’appellante [rectius:appellato], i motivi d i cen- sura della delibera appaiono tutti riconducibili a profili di annullamento e non già di nullità, con la conseguenza che al momento della proposizione dell’impugnativa, svolta con l’atto introduttivo del presente giudizio, erano ampiamente decorsi i trenta giorni di cui all’art. 1137 co. 2 c.c.».

L’ottavo motivo è inammissibile per difetto di specificità , p oi ché omette di argomentare se ecome la delibera ha motivato circa il fondamento del carattere personaledell’addebito di € 80 ,00. 7di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

6. –In conclusione , s ono accolti il terzo , il quarto e il quinto motivo nei termini indicati nel paragrafo n. 3, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello diMilano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso , rigetta i restanti motivi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 34096/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoElena Capriati; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3670/2018 del 28/7/2018. uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] impugnò per nullitàdinanzi al Tribunale di Va- rese nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la delibera condominiale del 17/4/2012 di approvazione del consuntivo del 2011, nella parte in cui le è stata addebitata (come «addebito personale») la somma di € 80,00priva di inerenza alla gestione condominiale, nonché per nullità o annulla bilità la delibera del 6/5/2013 di approvazione del consuntivo 2012 e del preventivo 2013, con i relativi riparti. 2di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale rigettòle impugnazioni . La Corte di appello rigetta l’appello, confermando così le due delibere. Ricorre in cassazione l’attrice con otto motivi di ricorso, illustrati da me- moria. Resiste il Condominio con controricorso. Ragioni della decisione 1. –È da rigettare preliminarmente l’eccezione diinammissibilità del con- troricorso perdifetto di autorizzazione a stare in giudizio in capo al Condo- minio, sollevata dalla ricorrente a p. 2 s. della memoria. Ivi si censura infatti unicamenteil difetto di autorizzazione a resistere al ricorso per cassazione , ma non si contesta che vi sia stata un’autorizzazione iniziale,valevole, come è noto,per tutti i gradi di giudizio (cfr. Cass. n. 11863/2024 ; n. 2584/2010) . 2. –Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo (p. 7) e il secondo (p. 10), sulla mancata ammissione della prova per testi,denunciano ex art. 360 n. 5 c.p.c. che la Corte di appello ha ritenuto che le richieste istruttorie sono state riproposte in modo generico nella precisazione delle conclusioni di primo grado, mentre sono state riproposte in modo analitico. Si deduce violazione degli artt. 189, 345 c.p.c., 24 e 111 Cost. e omesso esame di fatti decisivi. Nella parte censurata (p. 4), la sentenza argomenta che: «il primo motivo di appello, contenente censure in ordine alla mancata ammissione di prova da parte del Tribunale, deve ritenersi inammissibile, essendosi limitata l’ap- pellante, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, a reiterare ‘le istanze istruttorie tutte’, indicando solo nelle conclusioni dell’atto di ap- pello i tre capitoli di prova dei quali veniva reiterata la richiesta di ammis- sione. L’onere di riproposizione delle richieste istruttorie non ammesse non può ritenersi assolto mediante un generico richiamo a tutte le istanze istrut- torie formulate nel corso del giudizio e tale mancanza non può essere col- mata nel presente grado». I primi due motivi sono inammissibilied in parte anche infondati. 3di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, perdi- fettodi inte resse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza(cfr. tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 9752 del 18/04/2017). Nel caso in esame, la ricorrente riproduce (p. 9) il passo rilevante della precisazione delle conclusioni, da cui si desume che i capitoli di prova, spe- cificamente riprodotti, aspirano a dimostrare l’inadempimento dell’ammini- stratore del Condominio rispetto al diritto della condomina di accederealla documentazione relativa alle deliberazioni da assumere nell’assemblea. Inoltre, si fa valere la disparità di trattamento tra le parti per il fatto che la Corte di appello ha ammesso le prove dedotte dal convenuto e non quelle dell'attrice. La ricorrente ha censurato solo la prima delle due ragioni giustificatrici della decisione sul punto, che quindi si sorregge sulla seconda,argomentata a p. 5,ove si rileva che i mezzi di prova sono irrilevanti, poiché diretti a supplire all’inadempimento di un onere di cui la ricorrente risponde a titolo di autoresponsabilità: era onere della condomina «il richiedere, eventual- mente per iscritto, la visione dei documenti ritenuti necessari, contestando all'amministratore l'eventuale incompletezza della documentazione fornita nel corso dell'accesso, così da consentire all'amministratore di rimediare alle eventuali mancanze». Quanto alla censura fondata sulla disparità di trattamento tra le parti, è infondata poiché il giudice ha margine di valutazione fondato sul principio di economia processuale, giustificato nel caso concreto dalla maggiore con- gruenza dei capitoli di prova proposti dal Condominio. 4di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Il terzo (p. 12), il quarto (p. 12) e il quinto motivo (p. 18) sono connessi, poiché censurano la decisione della Corte territoriale che ha rile- vato: (a) che la ripartizione delle spese concerne unicamente le spese di consumo del riscaldamento, mentreessa si estende in realtà alle spese di conservazione (terzo motivo per omesso esame di fatto decisivo); (b) che la ripartizione è avvenuta secondo il criterio dei consumi effettivi, mentre in realtà si tratta di una deroga al criterio dei «millesimi di riscaldamento» con riguardo ad una sola unità immobiliare, la cui quota viene decurtata del 50% per l’uso saltuario che il proprietario ne fa (quarto motivo per omesso esame di fatti decisivi). Con riferimento ai profili precedenti, il quinto motivo denuncia la violazione dei criteri legali e convenzionali ex artt. 1118, 1123 e 1135 c.c., e la violazione dell’art. 17 co. 4 reg. condominiale («nessun proprietario può rifiutarsi di concorrere alla spesa di riscaldamento né sono ammessi riscaldamenti parziali di locali»). Si deduce violazione degli artt. 11 disp. prel. c.c. con riferimento al richiamo al d.lgs. 102/2014 non appli- cabile in questo caso, che è anteriore. Nella parte censurata (p. 5 s.), la sentenza sostiene che l’art. 1123 co. 1 c.c. si riferisceunicamente alle ‘spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni’, «cui risultano estranee le spese per i consumi dei relativi servizi, per le quali appare del tutto legittimo che l’assemblea si sia determinata a ripartire le spese in base ai consumi effet- tivi, come del resto attualmente è prescritto per le spese di riscaldamento, dal d.lgs. 102/14 che ha recepito la direttivaeuropea volta alla diminuzione del consumo energetico». Messo da parte il riferimento al d.lgs. 102/2014, che indubbiamentenon è applicabilenel caso attuale poiché è successivo, ma che d’altra parte si aggiunge alla ragione portante, si tratta di esaminare innanzitutto il profilo relativo al fatto che la ripartizione delle spese non ha avuto ad oggetto uni- camente le spese di consumo del riscaldamento, bensì anche le spese di conservazione, cfr. indietro, profilo sub (a). 5di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo,il quarto e il quinto motivo sono ammissibili e fondati. Essi sono ammissibili, sia perché non incorrononella prescrizione ex art. 348-ter co. 5 c.p.c. (la ricorrente evidenzia che le due pronunce si fondano su ragioni almeno in parte diverse), sia perché il canone di specificità/auto- sufficienza è osservato (cfr.specialmente p. 13 s.). Sotto il profilo sub (a),indicato all’inizio del paragrafo e ripreso qui, i tre motivi sono fondati.Dall’elenco delle spese di esercizio 2012 si desume che, quanto al riscaldamento centralizzato (le cui le spesedi manutenzione sono necessarie per la prestazione dei servizi nell'interesse comune), la Corte di appello haoperato una riduzione globale, omettendo di considerare che tra le spese vi erano non solo quelle dei consumi,ma anche quelle per la ma- nutenzione e riparazione dell’impianto comuneche, come è noto, non hanno alcuna attinenza con la mancata utilizzazione dell’impianto comune. La necessità di procedere comunque al ricalcolo in sede di giudizio di rin- vio suggerisce al Collegio di considerare assorbito l’ulteriore profilo sub (b) (cfr.indietro, all’inizio del presente paragrafo). Nei termini appena precisati, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono accolti. 4. -Il sesto (p. 22) e il settimo (p. 25) motivo censurano che la Corte di appello ha ritenuto che, a fronte di delibera condominiale assunta legittima- mente a maggioranza sul presupposto della responsabilità del Condominio nella causazione delle infiltrazioni subite dal box di proprietà di un condò- mino, non spetti al Condominio dare prova dell’esistenza del presupposto bensì spetti al condòmino dissenziente che assuma l’illegittimità della deli- bera, dare prova dell’inesistenza di tale presupposto. Si deduce omesso esame di fatto decisivo (sesto motivo) e violazione dell’art. 2697 c.c. (set- timo motivo). In particolare, la ricorrente allega di aver impugnato la deli- bera assembleare del 6/5/13, poiché ha ripartito una spesa non afferente alla gestione condominiale, ma relativa ad interventi effettuati a favore di beni immobili di proprietà esclusiva ad alcuni condomini. Ciò non è stato 6di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contestato dal Condominio, a cui quindi spetta la prova del fatto modifica- tivo (la responsabilità del Condominio nella causazione delle infiltrazioni), che non è stata data (a sostegno della responsabilità del Condominio, si afferma semplicemente che il sinistro è stato denunciato all’assicurazione, senza dare la prova della denuncia e della comunicazione dell’assicuratore). Il sesto ed il settimo motivo sono infondati. Sotto la forma di censura di violazione dell’art. 2697 c.c., si attacca in realtà il margine di discrezionalità di cui l’assemblea del Condominioha usu- fruito correttamente nel caso attuale, disponendo il rimborso al condomino proprietario del box danneggiato, sul presupposto del riconoscimento– ani- mato eventualmente da un ammissibile intento conciliativo – della respon- sabilitàdel Condominio. Per un precedente specifico sul valore di riconosci- mento del debito del rendicontoin relazione alle poste passive ivi indicate, cfr. Cass. 10153/2011. Il sesto ed il settimo motivo sonopertanto rigettati. 5. - L’ottavo motivo (p. 27) denuncia (relativamente alla delibera del 17/4/2012) che la Corte di appello ha erroneamente qualificato il vizio re- lativo concernente una spesa non attinente alla gestione condominiale come di annullabilità della delibera (con conseguente pronuncia di tardività dell’impugnazione) e non già di nullità. Si deduce violazione degli artt. 117 e 1123 c.c. Nella parte censurata (p. 7), la sentenza argomenta: «Come correttamente allegato dall’appellante [rectius:appellato], i motivi d i cen- sura della delibera appaiono tutti riconducibili a profili di annullamento e non già di nullità, con la conseguenza che al momento della proposizione dell’impugnativa, svolta con l’atto introduttivo del presente giudizio, erano ampiamente decorsi i trenta giorni di cui all’art. 1137 co. 2 c.c.». L’ottavo motivo è inammissibile per difetto di specificità , p oi ché omette di argomentare se ecome la delibera ha motivato circa il fondamento del carattere personaledell’addebito di € 80 ,00. 7di 7 – 34096/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 6. –In conclusione , s ono accolti il terzo , il quarto e il quinto motivo nei termini indicati nel paragrafo n. 3, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello diMilano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso , rigetta i restanti motivi,
Sentenza Cassazione n. 21865/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris