CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31537 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL]; - contro ricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4907/13/2021, depositata in data 21 maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1695/03/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa di accoglimento del ricorso della contribuente, esercente attività di medico dentista, avverso l'avviso di accertamento n. TYZO1C401613/2014 con il quale l'Ufficio, ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, previo p.v.c. della G.d.F. - Tenenza di Modica, aveva contestato nei confronti di quest'ultima maggiori compensi non dichiarati ai fini Irpef, Irap e Iva, per l'anno 2011 sulla base di rinvenuta documentazione extracontabile ( file contenente l'anagrafica clienti e i relativi pagamenti con l'indicazione delle fatture emesse); - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittimo l'avviso in quanto "i dati extracontabili oggetto del giudizio non risultavano riscontrati da altri elementi della contabilità o della movimentazione dei flussi bancari per cui non potevano da soli costituire la base dell'accertamento con stigma di certezza"; - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/73 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in questione negando erroneamente valenza presuntiva di maggiori compensi non dichiarati alla documentazione extracontabile rinvenuta dai verificatori in assenza di un riscontro da altri elementi della contabilità, ancorché, per giurisprudenza di legittimità, anche un singolo elemento indiziario, grave e preciso, sia idoneo a fondare una prova presuntiva e, in particolare, la documentazione extracontabile legittimamente reperita costituisca un elemento probatorio, presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro d'irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti di obblighi di legge (è richiamata Cass. sez. 5, n. 21138 del 2018); -il motivo è fondato; - nella specie, dalla sentenza impugnata e dall'avviso di accertamento riportato in ricorso si evince che l'accertamento in questione di maggiori compensi non fatturati derivanti dall'attività professionale di dentista svolta dalla contribuente è stato fondato dall'Ufficio, sulla scorta delle indagini di cui al p.v.c. della G.d.f., sulla documentazione extracontabile rinvenuta presso lo studio della medesima e, in particolare, sul file contenente la rubrica-clienti, riportante la data dei Al pagamenti, gli importi pagati e le fatture emesse, con conseguente riconciliazione, per ciascun periodo di imposta, tra i dati riportati in rubrica e le fatture emesse ed emersione di importi non fatturati, per il 2011, pari a euro 15.664,00; -invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018; Cass. civ., 23 maggio 2018, n. 12680; Cass. n. 26487 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 13329 del 2022); -in tema di accertamento dell'IVA, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge: ne deriva che qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta dal giudice priva di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle medesime con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (Cass. sez. 5, n. 21138 del 2018); -inoltre, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui all'art. 39 comma 1 lettera d d.p.r. 600/1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass.Civ., 22 dicembre 2017, n. 30803; Cass.Civ., 16 novembre 2011, n. 24051, con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; Cass.Civ., 27 febbraio 2015, n. 4080, in relazione ad un quadernone contenente l'indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto; Cass.Civ., 3 ottobre 2014, n. 20902, per la necessità della comparazione tra i dati acquisiti e quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente); -nella sentenza impugnata, il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi, nel ritenere privi di valenza presuntiva circa maggiori compensi non dichiarati i dati extracontabili rinvenuti dai verificatori presso lo studio della contribuente ("non possono da soli costituire la base dell'accertamento con stigma di certezza") in quanto non supportati "da altri elementi della contabilità o della movimentazione dei flussi bancari"; con ciò senza effettuare l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni promananti dalla documentazione medesima peraltro, in violazione anche dei criteri distributivi dell'onere probatorio, dovendo, a fronte "contabilità in nero", ricadere sulla contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria; -in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentnione delle spese del giudizio di legittimità, ( o alla