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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 35310/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5028-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8148/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che vi è in atti certificazione del cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo, mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte; rilevato che Cass. n. 33270 del 2022 ha disposto la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; rilevato che deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa degli esiti della detta trasmissione degli atti; p.q.m. rinvia la causa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5028-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8148/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che vi è in atti certificazione del cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo, mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte; rilevato che Cass. n. 33270 del 2022 ha disposto la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; rilevato che deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa degli esiti della detta trasmissione degli atti; p.q.m. rinvia la causa a
Sentenza Cassazione n. 35310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris