CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di due anni, un mese e dieci giorni di reclusione e di 6.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla qualificazione giuridica della condotta per l'esclusione della fattispecie della lieve entità (primo e secondo motivo); Considerato che il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, valorizzando sia il dato quantitativo della sostanza rinvenuta in possesso dell'odierno ricorrente pari a grammi 68,5 di hashish, con possibilità di ricavarne complessivamente 392 dosi medie singole, sia la disponibilità, da parte del medesimo, di un bilancino dì precisione, di nastro isolante e di un quaderno contenente appunti relativi a sostanze, anche diverse dall'hashish, a quantità, a nomi di clienti, nonché a somme di denaro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 20