CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in ragione della grossolanità della contraffazione e della mancanza di reale prova quanto alla condotta ascritta, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che il secondo motivo in particolare, inerente al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale (si veda pag. 2); osservato che anche l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso