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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32990/2026

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lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleudito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Piazza, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito agiudizio abbreviato ed in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto consentenza del 16 aprile 2024, ha rideterminato la pena nei confronti dei ricorrentiin relazione ad alcuni dei reati loro contestati.I n p a r t i c o l a r e , p e r q u a n t o i n e r e n t e a l r i c o r r e n t eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si è fatto riferimento al reato dilesione personale di cui al capo B ed ai reati di minaccia grave di cui ai capi D edPer quanto attiene al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si èfatto riferimento ai reati di lesione personale di cui al capo B ed al reato diminaccia di cui al capo G.In relazione al reato di danneggiamento di cui al capo H, del pari contestatoa tale ricorrente, la sentenza ne ha dichiarato l’estinzione per remissione diquerela, annotando che si era trattato di un errore materiale contenuto neldispositivo e non più emendabile.2.

Il procedimento era pervenuto alla cognizione della Corte di appello dopoche la Corte di cassazione, con la sentenza sopra citata del 16 aprile 2024,aveva definito giuridicamente i fatti di cui al capo A, originariamente contestaticome sequestro di persona a scopo di estorsione, in esercizio arbitrario delleproprie ragioni, annullando senza rinvio il relativo capo della sentenza dellaCorte di appello in allora impugnata per estinzione di tale reato per remissionedella querela e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Milano per ladeterminazione della pena in ordine ai reati residui (come da ordinanza dicorrezione della Suprema Corte), tenuto conto del fatto che il reato di cui al capoA era stato ritenuto il più grave.La sentenza di legittimità era stata, a sua volta, emessa in esito ad unprecedente annullamento di altra sezione della Corte di cassazione, sempre inordine alla definizione giuridica dei fatti di cui al capo A.Con tale precedente sentenza, emessa il 16 febbraio 2023, la SupremaCorte, oltre ad annullare la sentenza impugnata in ordine al capo A, con rinvioper nuovo giudizio, rigettò nel resto i ricorsi degli imputati e dichiarò irrevocabilel’affermazione di responsabilità per i “residui reati” (parte dei quali sono quelliper cui oggi si procede).2.

Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensoree con unico atto, attraverso il quale deducono:1) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l’estinzione dei“residui reati” per intervenuta remissione della querela, che doveva intendersiriferita non solo al reato sub A, ma anche agli altri, trattandosi di una condizionedi procedibilità che opera in tutti gli stati e gradi del procedimento, ivi compresoil giudizio di rinvio, ove la posizione processuale non è definita.Tale principio sarebbe stato affermato da alcune sentenze di legittimità cheil ricorso richiama;2) vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.La Corte si sarebbe limitata ad effettuare il calcolo aritmetico della sanzione,senza offrire alcuna giustificazione a sostegno della sua scelta quanto alladeterminazione della pena base e degli aumenti in continuazione.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essererigettati.1.

In ordine al primo motivo, si osserva quanto segue.1.1.

Gli imputati hanno subito un processo relativo a più reati, ognuno deiquali idoneo a costituire un capo autonomo della sentenza.Per la nozione di capo della sentenza, rimane illuminante quanto affermatoda Sez.U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216237-01, con concetti poiribaditi da Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965-01 .Si legge, nella motivazione della prima autorevole decisione citata, che, “nelsistema delle impugnazioni, la nozione di "capo della sentenza" è riferitasoprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenzanell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di unapluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singolaimputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessarelativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato”.1.2.

Dalla lettura della prima sentenza di annullamento con rinvio, emessadalla Corte di legittimità il 16 febbraio 2023, risulta che i due ricorrenti nonproposero, in allora, alcun motivo di ricorso per cassazione in relazione ai“residui reati” di cui oggi si discute ed in ordine ai quali è intervenuta lacondanna.Ciò spiega la ragione per la quale la Corte di cassazione, in quella sede,dichiarò irrevocabile l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai“residui reati”.Vale a dire che, in esito a tale statuizione, su quei capi della sentenza,relativi a tali “residui reati”, si è formato il cosiddetto giudicato parziale, secondoquanto prevede l’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. (“Se l’annullamento non èpronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosagiudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parteannullata”).Richiamando altro passaggio della sentenza Sez.

U, Tuzzolino, si eraosservato, in quella sede, che “in relazione allo sviluppo dinamico del rapportoprocessuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, maprogressiva, e ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azionipenali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguardaun solo reato attribuito ad un solo soggetto, perchè anche in quest'ultimo caso lasentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute23 novembre 1990, Agnese ed altri, cit.).

L'irrevocabilità della sentenza puòessere, dunque, il risultato finale di un percorso frammentato, segnato da unapluralità di decisioni cristallizzate su singoli punti in fasi e gradi diversi delprocesso, in corrispondenza di una graduale e simmetrica riduzione dellaregiudicanda, fino a quando questa, nella sua interezza, diventa irretrattabile edimmutabile ed acquista, cioè, il crisma dell'irrevocabilità, essendo consumato ilpotere decisorio del giudice della cognizione sull'oggetto del giudizio.

È questo ilmomento in cui la res iudicanda diventa res iudicata”.1.3.

Seguendo questo itinerario giuridico, deve osservarsi, nel caso inesame, come una volta formatosi, in esito alla statuizione di legittimità primarichiamata, il giudicato parziale su quei determinati capi della sentenza inerentiai “reati residui” di odierno interesse, non possa più porsi alcuna questionerelativa alla eventuale applicabilità, nel giudizio di rinvio, di una qualunque tra lecause di non punibilità tra quelle previste dall’art. 129 cod. proc. pen., come,nella specie, sarebbe la remissione della querela, che determina l’estinzione delreato per la mancanza sopravvenuta di una condizione di procedibilità.L’operatività della remissione della querela si avrebbe se non vi fosse ilgiudicato parziale su quei capi della sentenza di interesse ed anche nella ipotesi,si è sostenuto, di ricorso inammissibile purchè tempestivamente proposto (inquesto senso, Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01).Ancora, sul punto, la sentenza Sez.

U, Tuzzolino, in motivazione: “Il secondotema sul quale le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi, verte sullapossibilità o non di dichiarare estinto il reato per avvenuta prescrizione quando imotivi di impugnazione non abbiano ad oggetto l'accertata sussistenza del reatoe la ritenuta responsabilità dell'imputato, ma riguardino soltanto la pena.Deve chiarirsi preliminarmente che la questione dedotta è diversa da quellapiù volte esaminata e uniformemente risolta dalle Sezioni Unite nel senso che lecause di estinzione del reato non sono operanti nell'ipotesi del giudicatoprogressivo formatosi a seguito dell'annullamento con rinvio limitato a parti dellasentenza diverse da quella relativa alla responsabilità dell'imputato (Cass., Sez.Un., 26 marzo 1997, Attinà; Cass., Sez.

Un., 19 gennaio 1994, Cellerini ed altri;Cass., Sez.

Un., 11 maggio 1993, Ligresti;Cass., Sez.

Un., 23 novembre 1990,Agnese).Ne deriva che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenzadocumentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alledistinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa incosa giudicata se non investito da impugnazione: con l'ulteriore conseguenza chele cause estintive del reato sono applicabili indipendentemente dai limitidevolutivi dell'impugnazione, tranne l'ipotesi in cui esse attengano ad un capo disentenza passato in giudicato perchè non toccato, nella sua interezza, dallecensure formulate con i motivi di gravame (Cass., Sez. 2, 29 ottobre 1998,Zucca; Cass., Sez. 2, 23 gennaio 1997, Mazza; Cass., Sez. 1, 2 marzo 1992,Perrucci; Cass., Sez. 1, 13 giugno 1987, Altivalle).1.4.

Il caso in esame – come ha correttamente rilevato la Corte di appello –va distinto da quello nel quale il giudizio di rinvio verte su uno stesso capo dellasentenza e, quindi, su un determinato reato, a prescindere dal fatto che debba onon debba essere valutata la questione della responsabilità.In quest’ultima circostanza, l’intervenuta remissione della querela, proprio inquanto la regiudicanda su quel capo della sentenza non si è conclusa in ogni suaparte (non è diventata cosa giudicata), esplica il suo effetto estintivo.A tale evenienza si riferiscono le sentenze citate dai ricorrenti e dalla stessaCorte di appello, secondo cui, in tema di condizioni di procedibilità, la remissionedi querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato aseguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena(Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Ghezzi, Rv. 286692-01; Sez. 1, n. 42994 del07/10/2008, Carissimi, Rv. 241827- 01).Tali principi, a distanza di oltre venti anni dalla sentenza Sez.

U, Tuzzolino,sono stati ribaditi da Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv.280261–01.In una parte del lungo percorso motivazionale di tale decisione (paragrafo8.1.), si è osservato che “L'irrevocabilità dei punti della decisione afferenti algiudizio di colpevolezza dell'imputato - nell'interpretazione della nozione di"parte" della sentenza ex art. 624 cod. proc. pen. accolta dal diritto vivente -offre un sicuro fondamento giustificativo agli effetti correlati al giudicatoprogressivo, effetti non limitati alla definizione (o, meglio, alla riduzione)dell'ambito cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio, ma comprensivi anchedella "barriera" alla rilevazione di alcune cause estintive del reato.

Talefondamento giustificativo dà corpo a quella "condanna definitiva" che, in forzadell'art. 27, secondo comma, Cost., segna, a questi fini, il superamento dellapresunzione di innocenza (Sez.

U, Cellerini).

In altri termini, qualora il giudicatoprogressivo abbia sancito l'irrevocabilità dell'accertamento della sussistenza delreato oggetto del medesimo capo e della sua attribuzione all'accusato,l'annullamento parziale con rinvio relativo a punti di un capo non esclude glieffetti tipici dello stesso giudicato progressivo (quali la definizione dell'ambitocognitivo e decisorio del giudizio di rinvio e la non rilevabilità della prescrizione edi altre cause estintive del reato).

Questi effetti non contrastano con lapresunzione di innocenza, essendo strettamente dipendenti dall'accertamentoche, con la sentenza di annullamento parziale, ha visto il giudizio di colpevolezzasul fatto (nei due punti relativi all'accertamento del reato e alla sua attribuzioneall'accusato) irrevocabilmente sancito dalla decisione della Corte di cassazione.Conclusione, questa, suffragata dalla lettura coordinata dell'art. 27, secondocomma, Cost. e dell'art. 111, settimo comma, Cost., dalla quale si ricava che ladefinitività della sentenza nella parte non oggetto dell'annullamento parziale e ilconseguente superamento della presunzione d'innocenza hanno comepresupposto la proposizione (oltre che la proponibilità) del ricorso per cassazionee, anzi, la decisione sullo stesso, sicché, come si è osservato in dottrina, in casodi irrevocabilità della decisione sull'accertamento del fatto e sulla responsabilitàdell'imputato, la sentenza di condanna è ormai divenuta definitiva sul tema dellaresponsabilità, con l'esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizionesu quella parte della sentenza non oggetto di annullamento.”Nel che, il rigetto del primo motivo di ricorso.2 Anche il secondo motivo è infondato.La Corte di appello, nel determinare la sanzione ben al di sotto della mediaedittale, ha ritenuto congrua la pena anche tenuto conto delle concrete modalitàdella condotta.La motivazione è conforme al diritto.La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01).Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleudito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Piazza, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito agiudizio abbreviato ed in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto consentenza del 16 aprile 2024, ha rideterminato la pena nei confronti dei ricorrentiin relazione ad alcuni dei reati loro contestati.I n p a r t i c o l a r e , p e r q u a n t o i n e r e n t e a l r i c o r r e n t eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si è fatto riferimento al reato dilesione personale di cui al capo B ed ai reati di minaccia grave di cui ai capi D edPer quanto attiene al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si èfatto riferimento ai reati di lesione personale di cui al capo B ed al reato diminaccia di cui al capo G.In relazione al reato di danneggiamento di cui al capo H, del pari contestatoa tale ricorrente, la sentenza ne ha dichiarato l’estinzione per remissione diquerela, annotando che si era trattato di un errore materiale contenuto neldispositivo e non più emendabile.2. Il procedimento era pervenuto alla cognizione della Corte di appello dopoche la Corte di cassazione, con la sentenza sopra citata del 16 aprile 2024,aveva definito giuridicamente i fatti di cui al capo A, originariamente contestaticome sequestro di persona a scopo di estorsione, in esercizio arbitrario delleproprie ragioni, annullando senza rinvio il relativo capo della sentenza dellaCorte di appello in allora impugnata per estinzione di tale reato per remissionedella querela e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Milano per ladeterminazione della pena in ordine ai reati residui (come da ordinanza dicorrezione della Suprema Corte), tenuto conto del fatto che il reato di cui al capoA era stato ritenuto il più grave.La sentenza di legittimità era stata, a sua volta, emessa in esito ad unprecedente annullamento di altra sezione della Corte di cassazione, sempre inordine alla definizione giuridica dei fatti di cui al capo A.Con tale precedente sentenza, emessa il 16 febbraio 2023, la SupremaCorte, oltre ad annullare la sentenza impugnata in ordine al capo A, con rinvioper nuovo giudizio, rigettò nel resto i ricorsi degli imputati e dichiarò irrevocabilel’affermazione di responsabilità per i “residui reati” (parte dei quali sono quelliper cui oggi si procede).2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensoree con unico atto, attraverso il quale deducono:1) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l’estinzione dei“residui reati” per intervenuta remissione della querela, che doveva intendersiriferita non solo al reato sub A, ma anche agli altri, trattandosi di una condizionedi procedibilità che opera in tutti gli stati e gradi del procedimento, ivi compresoil giudizio di rinvio, ove la posizione processuale non è definita.Tale principio sarebbe stato affermato da alcune sentenze di legittimità cheil ricorso richiama;2) vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.La Corte si sarebbe limitata ad effettuare il calcolo aritmetico della sanzione,senza offrire alcuna giustificazione a sostegno della sua scelta quanto alladeterminazione della pena base e degli aumenti in continuazione.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essererigettati.1. In ordine al primo motivo, si osserva quanto segue.1.1. Gli imputati hanno subito un processo relativo a più reati, ognuno deiquali idoneo a costituire un capo autonomo della sentenza.Per la nozione di capo della sentenza, rimane illuminante quanto affermatoda Sez.U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216237-01, con concetti poiribaditi da Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965-01 .Si legge, nella motivazione della prima autorevole decisione citata, che, “nelsistema delle impugnazioni, la nozione di "capo della sentenza" è riferitasoprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenzanell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di unapluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singolaimputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessarelativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato”.1.2. Dalla lettura della prima sentenza di annullamento con rinvio, emessadalla Corte di legittimità il 16 febbraio 2023, risulta che i due ricorrenti nonproposero, in allora, alcun motivo di ricorso per cassazione in relazione ai“residui reati” di cui oggi si discute ed in ordine ai quali è intervenuta lacondanna.Ciò spiega la ragione per la quale la Corte di cassazione, in quella sede,dichiarò irrevocabile l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai“residui reati”.Vale a dire che, in esito a tale statuizione, su quei capi della sentenza,relativi a tali “residui reati”, si è formato il cosiddetto giudicato parziale, secondoquanto prevede l’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. (“Se l’annullamento non èpronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosagiudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parteannullata”).Richiamando altro passaggio della sentenza Sez. U, Tuzzolino, si eraosservato, in quella sede, che “in relazione allo sviluppo dinamico del rapportoprocessuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, maprogressiva, e ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azionipenali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguardaun solo reato attribuito ad un solo soggetto, perchè anche in quest'ultimo caso lasentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute23 novembre 1990, Agnese ed altri, cit.). L'irrevocabilità della sentenza puòessere, dunque, il risultato finale di un percorso frammentato, segnato da unapluralità di decisioni cristallizzate su singoli punti in fasi e gradi diversi delprocesso, in corrispondenza di una graduale e simmetrica riduzione dellaregiudicanda, fino a quando questa, nella sua interezza, diventa irretrattabile edimmutabile ed acquista, cioè, il crisma dell'irrevocabilità, essendo consumato ilpotere decisorio del giudice della cognizione sull'oggetto del giudizio. È questo ilmomento in cui la res iudicanda diventa res iudicata”.1.3. Seguendo questo itinerario giuridico, deve osservarsi, nel caso inesame, come una volta formatosi, in esito alla statuizione di legittimità primarichiamata, il giudicato parziale su quei determinati capi della sentenza inerentiai “reati residui” di odierno interesse, non possa più porsi alcuna questionerelativa alla eventuale applicabilità, nel giudizio di rinvio, di una qualunque tra lecause di non punibilità tra quelle previste dall’art. 129 cod. proc. pen., come,nella specie, sarebbe la remissione della querela, che determina l’estinzione delreato per la mancanza sopravvenuta di una condizione di procedibilità.L’operatività della remissione della querela si avrebbe se non vi fosse ilgiudicato parziale su quei capi della sentenza di interesse ed anche nella ipotesi,si è sostenuto, di ricorso inammissibile purchè tempestivamente proposto (inquesto senso, Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01).Ancora, sul punto, la sentenza Sez. U, Tuzzolino, in motivazione: “Il secondotema sul quale le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi, verte sullapossibilità o non di dichiarare estinto il reato per avvenuta prescrizione quando imotivi di impugnazione non abbiano ad oggetto l'accertata sussistenza del reatoe la ritenuta responsabilità dell'imputato, ma riguardino soltanto la pena.Deve chiarirsi preliminarmente che la questione dedotta è diversa da quellapiù volte esaminata e uniformemente risolta dalle Sezioni Unite nel senso che lecause di estinzione del reato non sono operanti nell'ipotesi del giudicatoprogressivo formatosi a seguito dell'annullamento con rinvio limitato a parti dellasentenza diverse da quella relativa alla responsabilità dell'imputato (Cass., Sez.Un., 26 marzo 1997, Attinà; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, Cellerini ed altri;Cass., Sez. Un., 11 maggio 1993, Ligresti;Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990,Agnese).Ne deriva che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenzadocumentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alledistinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa incosa giudicata se non investito da impugnazione: con l'ulteriore conseguenza chele cause estintive del reato sono applicabili indipendentemente dai limitidevolutivi dell'impugnazione, tranne l'ipotesi in cui esse attengano ad un capo disentenza passato in giudicato perchè non toccato, nella sua interezza, dallecensure formulate con i motivi di gravame (Cass., Sez. 2, 29 ottobre 1998,Zucca; Cass., Sez. 2, 23 gennaio 1997, Mazza; Cass., Sez. 1, 2 marzo 1992,Perrucci; Cass., Sez. 1, 13 giugno 1987, Altivalle).1.4. Il caso in esame – come ha correttamente rilevato la Corte di appello –va distinto da quello nel quale il giudizio di rinvio verte su uno stesso capo dellasentenza e, quindi, su un determinato reato, a prescindere dal fatto che debba onon debba essere valutata la questione della responsabilità.In quest’ultima circostanza, l’intervenuta remissione della querela, proprio inquanto la regiudicanda su quel capo della sentenza non si è conclusa in ogni suaparte (non è diventata cosa giudicata), esplica il suo effetto estintivo.A tale evenienza si riferiscono le sentenze citate dai ricorrenti e dalla stessaCorte di appello, secondo cui, in tema di condizioni di procedibilità, la remissionedi querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato aseguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena(Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, Ghezzi, Rv. 286692-01; Sez. 1, n. 42994 del07/10/2008, Carissimi, Rv. 241827- 01).Tali principi, a distanza di oltre venti anni dalla sentenza Sez. U, Tuzzolino,sono stati ribaditi da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv.280261–01.In una parte del lungo percorso motivazionale di tale decisione (paragrafo8.1.), si è osservato che “L'irrevocabilità dei punti della decisione afferenti algiudizio di colpevolezza dell'imputato - nell'interpretazione della nozione di"parte" della sentenza ex art. 624 cod. proc. pen. accolta dal diritto vivente -offre un sicuro fondamento giustificativo agli effetti correlati al giudicatoprogressivo, effetti non limitati alla definizione (o, meglio, alla riduzione)dell'ambito cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio, ma comprensivi anchedella "barriera" alla rilevazione di alcune cause estintive del reato. Talefondamento giustificativo dà corpo a quella "condanna definitiva" che, in forzadell'art. 27, secondo comma, Cost., segna, a questi fini, il superamento dellapresunzione di innocenza (Sez. U, Cellerini). In altri termini, qualora il giudicatoprogressivo abbia sancito l'irrevocabilità dell'accertamento della sussistenza delreato oggetto del medesimo capo e della sua attribuzione all'accusato,l'annullamento parziale con rinvio relativo a punti di un capo non esclude glieffetti tipici dello stesso giudicato progressivo (quali la definizione dell'ambitocognitivo e decisorio del giudizio di rinvio e la non rilevabilità della prescrizione edi altre cause estintive del reato). Questi effetti non contrastano con lapresunzione di innocenza, essendo strettamente dipendenti dall'accertamentoche, con la sentenza di annullamento parziale, ha visto il giudizio di colpevolezzasul fatto (nei due punti relativi all'accertamento del reato e alla sua attribuzioneall'accusato) irrevocabilmente sancito dalla decisione della Corte di cassazione.Conclusione, questa, suffragata dalla lettura coordinata dell'art. 27, secondocomma, Cost. e dell'art. 111, settimo comma, Cost., dalla quale si ricava che ladefinitività della sentenza nella parte non oggetto dell'annullamento parziale e ilconseguente superamento della presunzione d'innocenza hanno comepresupposto la proposizione (oltre che la proponibilità) del ricorso per cassazionee, anzi, la decisione sullo stesso, sicché, come si è osservato in dottrina, in casodi irrevocabilità della decisione sull'accertamento del fatto e sulla responsabilitàdell'imputato, la sentenza di condanna è ormai divenuta definitiva sul tema dellaresponsabilità, con l'esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizionesu quella parte della sentenza non oggetto di annullamento.”Nel che, il rigetto del primo motivo di ricorso.2 Anche il secondo motivo è infondato.La Corte di appello, nel determinare la sanzione ben al di sotto della mediaedittale, ha ritenuto congrua la pena anche tenuto conto delle concrete modalitàdella condotta.La motivazione è conforme al diritto.La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01).Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 32990/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris