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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00731/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 25 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Trieste ha respinto la richiesta di rescissione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza del Tribunale di Trieste in data 03/03/2022, irrevocabile dal 16/07/2022, che lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione e di euro 780.000,00 di multa per reati di favoreggiamento aggravato dell’ingresso clandestino; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso non è corredato da procura speciale del condannato; Ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen., è stato affermato il principio per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede la procura speciale come condizione di legittimazione (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480; nonché da ultimo sez. 7, n. 29392 del 24/05/2024, n.m.); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 25 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Trieste ha respinto la richiesta di rescissione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza del Tribunale di Trieste in data 03/03/2022, irrevocabile dal 16/07/2022, che lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione e di euro 780.000,00 di multa per reati di favoreggiamento aggravato dell’ingresso clandestino; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso non è corredato da procura speciale del condannato; Ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen., è stato affermato il principio per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede la procura speciale come condizione di legittimazione (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480; nonché da ultimo sez. 7, n. 29392 del 24/05/2024, n.m.); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00731/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris