CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 02678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di minaccia grave perchè commessa con uso di un coltello. Epoca del fatto : 31.1.2013 Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con il primo motivo, la possibilità di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, all'epoca della deliberazione della sentenza di appello non ancora in vigore;con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'art 62 bis cp e del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; in proposito la difesa evidenzia che i precedenti penali dell'imputato erano estinti e risalenti nel tempo. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. Il difensore dell'imputa ha depositato in via telematica conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha richiesto la liquidazione dell'onorario per l'opera prestata. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo legittimamente propone al Collegio la valutazione dell'applicabilità in questa fase del giudizio della clausola di non punibilità ex art 131 bis cp, essendo stata emessa la sentenza impugnata in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art 131 bis cp, introdotto con dlgs del 16.3.2015 nr 28.In tal senso si è pronunziata questa Corte nella composizione più autorevole, chiarendo che quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266594. Applicando il suddetto principio alla fattispecie in esame va osservato che dal testo della sentenza impugnata emergono evidenti ragioni per le quali appare inapplicabile la causa di non punibilità invocata dalla difesa, a causa della gravità della condotta minatoria tenuta dall'attuale ricorrente, caratterizzata dall'uso di un coltello, mostrato a pochi centimetri dal viso della persona offesa, durante una discussione animata e dalla contestuale e reiterata minaccia di morte. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata dalla presenza di precedenti penali e dal ritenuto mancato rilievo delle difficoltà economiche in cui verserebbe l'imputato. Si tratta di giustificazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame la Corte territoriale ha ben motivato valorizzando l'assenza di positivi elementi favorevoli a sostegno della richiesta, a fronte di un comportamento plausibilmente giudicato molto aggressivo nei confronti della persona offesa e della sua famiglia. Anche il mancato beneficio della sospensione condizionale della pena è stato correttamente giustificato ai sensi dell'alt 164 cp in presenza di un plausibile giudizio prognostico che non ha escluso il verificarsi di futuri comportamenti penalmente illeciti, in considerazione della reiterazione delle minacce nei confronti della persona offesa e della sua famiglia. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Quanto alla memoria con la quale la difesa ha chiesto la liquidazione dell'onorario secondo equità per l'opera prestata, essa dovrà essere valutata, ai sensi dell'art 83/2 dpr 115/2002, dal Giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio D Sabeone LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA] DELL'ESTENSORE. Cort