CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02341/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23082-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 97181460581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2021 n. 23082 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 3904/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, haaccolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confr o n ti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da quest’ultimo all’ingiunzione ex art.2 R.D. n.639/1910, notificatagli il 2/10/2012 da [OSCURATO:PERSONA], e dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il diritto alla ripetizione dell’indebito esercitato da questa per la somma di euro 119.432,30= corrispondente, con interessi, all’importo versato nell’anno 2000 allo Squillace, quale richiedente, a titolo di aiuto comunitario alla produzione dell’olio di oliva per le campagne 1998 e 1999, della quale era stata accertata l’indebita percezione con verbale della Guardia di Finanza del 21/11/2004. Segnatamente, la Corte di appello ha escluso che fosse intervenuta la prescrizione del credito ingiunto ed ha riformato integralmente la sentenza di primo grado. Squillace ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2941 n. 8 cod.civ. Ric. 2021 n. 23082 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -3- Il ricorrente deduce che, nel caso in esame, la sospensione del termine di prescrizione non era applicabile, in assenza dei presupposti di cui all’art.2941, n.8, cod.civ. perché non era dato sapere quale fosse stata l’impossibilità di agire da parte di [OSCURATO:PERSONA] per far valere il suo credito, non superabile con l’ordinaria diligenza. Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, che non risulta fondata né sull’applicazione di una causa di sospensione della prescrizione, né sull’applicazione dell’art.2941, n.8, cod.civ., giacché la Corte di appello – dissentendo dal primo giudice - ha osservato che in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo, poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto, richiamando Cass. n. 24653/2016. Ha quindi affermato che «Così pure nel caso di specie ove [OSCURATO:PERSONA] risulta aver indotto l'[OSCURATO:PERSONA] in errore con la presentazione di domande contenenti dichiarazioni false in merito alla produttività dei fondi, cui era conseguita alla stregua del prescritto procedimento amministrativo la corresponsione in suo favore dei contributi alla produzione di olio di oliva, per quanto qui interessa in relazione alle campagne 1998-1999, oggetto di ripetizione dell'indebito come all'ordinanza ingiunzione in data 2.10.2012 Ric. 2021 n. 23082 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -4- ai sensi del R.D. n. 639/1910. Il dolo che qualifica la condotta s'inferisce dalla valorizzazione di tutti gli elementi sintomatici che connotano l'azione fraudolenta, segnatamente le dichiarazioni false poste in essere al fine di conseguire aiuti comunitari non dovuti. Il pagamento che dunque, stante la conformità al procedimento amministrativo non può ritenersi ab initio privo di causa, è divenuto tale solo a seguito dell'accertamento - compiutamente riportato nel verbale di constatazione del 24.11.2004 - delle violazioni operate, rilevanti non solo sotto l'aspetto amministrativo alle cui operazioni ha debitamente partecipato lo stesso Squillace e nel corso del quale era peraltro stata chiesta la sospensione delle erogazioni degli aiuti comunitari.» (fol. 4 della sent. imp.) ed ha escluso che fosse maturata la prescrizione, il cui termine iniziale è stato fatto decorrere dal 24/11/2004. 3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, primo comma, n.4, cod.proc.civ.: error in procedendo - violazione del principio del contraddittorio - violazione del principio di parità delle parti processuali - violazione art. 61 cod.proc.civ. – mancata disposizione di consulenza tecnica. Il ricorrente si duole che non sia stata disposta consulenza tecnica per accertare la produttività delle piante di olivo, la cui richiesta, formulata in primo grado, era stata assorbita dalla declaratoria di prescrizione. Il secondo motivo è inammissibile. Dallo stesso motivo si evince che l’istanza di procedere a CTU, formulata in primo grado dal ricorrente, non venne riproposta in appello per cui la Corte di appello non era tenuta ad esprimere alcuna pronuncia in merito a tale richiesta: non Ric. 2021 n. 23082 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -5- ricorre, quindi, alcuna delle violazioni dedotte, afferenti al diritto di difesa ed al principio del contraddittorio. Quanto all’opportunità di disporre la CTU d’ufficio, su cui il ricorrente si sofferma, va ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario (Cass. n. 326 del 13/01/2020): ne consegue che la circostanza che il giudice di merito non la abbia disposta d’ufficio –e cioè, in assenza di sollecitazione delle parti - è incensurabile in sede di legittimità, attenendo all’esercizio dei poteri istruttori propri della fase di merito. Le deduzioni critiche svolte avverso il verbale della Guardia di Finanza risultano, inoltre, prive della necessaria specificità in ordine alla tempestiva proposizione nella fase di merito ed al loro contenuto, non risultando alcuna trascrizione degli atti pregressi, nonostante si evinca un palese contrasto con quanto accertato dalla Corte di appello in ordine alla partecipazione di Squillace alle operazioni, non censurato pertinentemente mediante l’indicazione di fatti decisivi, tempestivamente dedotti ed oggetto di discussione tra le parti, di cui non si sia tenuto conto. 4.1.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.: violazione e/o falsa applicazione dell’art 2935 cod.civ. in merito al computo del termine di prescrizione –violazione art.2943 co d.civ. in merito alla ricorrenza di atti interruttivi della prescrizione, sempre assumendo che la prescrizione correva dal momento del pagamento. Il terzo motivo è inammissibile. Ric. 2021 n. 23082 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -6- Con riguardo alle ulteriori violazioni di legge allegate, deve ricordarsi che la denuncia del vizio ex art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ. consiste nel dedurre l'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass.n. 24155/2017; Cass. n. 6587/2017) se non, appunto, sotto il profilo motivazionale (Cass. n.22707/2017; Cass. n.195/2016). É questo il caso delle doglianze in disamina, le quali evocano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e si pongono perciò al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, traducendosi di fatto in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa (Cass. n. 6939/2020; Cass.n. 7192/2020; Cass. n. 27072/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.16056/2016). É evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica circa lo svolgimento del procedimento amministrativo di controllo, le comunicazioni e le notifiche con argomenti di fatto di cui non risulta alcuna tempestiva deduzione in fase di merito, sufficientemente specificata in ricorso, significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U. n. 28220/2018). Deve quindi concludersi che il motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, aspira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai Ric. 2021 n. 23082 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -7- giudici di merito ed è in quanto tale inammissibile, poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021; Cass. n. 8758/2017). 5.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,000=, oltre spese prenotate a debito; - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della