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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28283/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, lo ha assolto per quello di bancarotta fraudolenta documentale.

Considerato che l'unico articolato motivo di ricorso ripropone doglianze già sottoposte al giudice del merito e ampiamente confutate con motivazione con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato.

Rilevato in particolare, quanto all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita, che la Corte territoriale non ha infatti ancorato la propria decisione esclusivamente alle dichiarazioni delle dipendenti della fallita, ma anche al subentro, avvenuto poco prima della declaratoria di fallimento, nell'attività di ristorazione da parte della Cooperativa FTN, ritenuta formalmente riconducibile anche all'imputato, e più in generale alla funzione transitoria svolta dalla fallita nella vicenda della gestione del ristorante.

Escluso che le considerazioni svolte dai giudici del merito sulla base del compendio probatorio valorizzato possano ritenersi manifestamente illogiche, il ricorso si limita in maniera dunque meramente assertiva a contestarne la tenuta, concentrandosi soprattutto sulla cessione alla suddetta cooperativa di attrezzatture ed arredi della fallita, circostanza che non costituisce il cuore dell'argomentazione della Corte.

In ogni caso quelle opposte dal ricorrente in merito all'attendibilità e valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali evocate dai giudici del merito si rivelano mere censure in fatto, tanto più che egli non considera che si è proceduto con rito abbreviato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, lo ha assolto per quello di bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che l'unico articolato motivo di ricorso ripropone doglianze già sottoposte al giudice del merito e ampiamente confutate con motivazione con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato. Rilevato in particolare, quanto all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita, che la Corte territoriale non ha infatti ancorato la propria decisione esclusivamente alle dichiarazioni delle dipendenti della fallita, ma anche al subentro, avvenuto poco prima della declaratoria di fallimento, nell'attività di ristorazione da parte della Cooperativa FTN, ritenuta formalmente riconducibile anche all'imputato, e più in generale alla funzione transitoria svolta dalla fallita nella vicenda della gestione del ristorante. Escluso che le considerazioni svolte dai giudici del merito sulla base del compendio probatorio valorizzato possano ritenersi manifestamente illogiche, il ricorso si limita in maniera dunque meramente assertiva a contestarne la tenuta, concentrandosi soprattutto sulla cessione alla suddetta cooperativa di attrezzatture ed arredi della fallita, circostanza che non costituisce il cuore dell'argomentazione della Corte. In ogni caso quelle opposte dal ricorrente in merito all'attendibilità e valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali evocate dai giudici del merito si rivelano mere censure in fatto, tanto più che egli non considera che si è proceduto con rito abbreviato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 28283/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris