CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4755-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4006/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 la Credifarma, dichiarando di agire sia in proprio (quale cessionaria dei relativi crediti), sia quale mandataria di numerosi farmacisti, convenne dinanzi al Tribunale di Viterbo la ASL di quella città, deducendo che l’amministrazione convenuta non aveva rimborsato ai farmacisti gli importi dovuti ai farmacisti cedenti e mandanti per la vendita di prodotti farmaceutici, e chiedendone la condanna al pagamento del capitale (circa 3,3 milioni di euro) e degli interessi di mora. 2. Il Tribunale di Viterbo con sentenza 25.2.2016 n. 260: -) accertò che il capitale era stato pagato nelle more del giudizio; tuttavia condannò ugualmente la ASL al pagamento di 17.226,53 euro “in applicazione del principio di cui all’art. 1194 c.c., considerati gli interessi legali medio tempore maturati dalla costituzione in mora alla data del pagamento”; -) ritenne inapplicabile al caso di specie il saggio speciale di interessi previsto dal d. lgs. 231/02 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; -) condannò la ASL al pagamento degli interessi di mora al saggio legale dalla data di costituzione in mora; -) rigettò la domanda di condanna della ASL al risarcimento del “maggior danno” di cui all’art. 1224, comma 2, c.c., sul presupposto che il tardivo pagamento non dipese da colpa della ASL, ma dal ritardo col quale la Regione le fornì la provvista necessaria ai pagamenti. 3. La sentenza venne appellata dalla Credifarma. In appello la Credifarma censurò: a) il rigetto della domanda di pagamento degli interessi previsti dal d.lgs. 231/02; b) il rigetto della domanda di maggior danno ex articolo 1224, secondo comma, c.c.; tale maggior danno veniva indicato dall’appellante negli oneri sostenuti dai farmacisti creditori per effetto della cessione dei propri crediti verso la ASL alla Credifarma ed alla Ifitalia; c) il rigetto della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici; d) la compensazione parziale delle spese di lite. 4. Con sentenza 25 agosto 2020 n. 4006 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte d’appello rilevò che: -) la Credifarma aveva rinunciato alla domanda di condanna della ASL al pagamento degli interessi di cui al d.lgs. 231/02; -) i motivi di appello con i quali la Credifarma lamentava il mancato riconoscimento del maggior danno ex articolo 1224, comma secondo, c.c. e degli interessi anatocistici ex articolo 1284 c.c., erano inammissibili per estraneità alla ratio decidendisottesa dalla sentenza del Tribunale. Quest’ultimo, infatti, aveva rigettato le domande di interessi anatocistici e di maggior danno ex 1224, comma secondo, c.c., sul presupposto che il ritardo nel pagamento non fosse dovuto a colpa della ASL, e tale ratio decidendinon era stata investita dai motivi di appello. Nulla la Corte d’appello statuì sul motivo di appello concernente la regolazione delle spese di lite di primo grado. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Credifarma con ricorso fondato su sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 342 c.p.c.. Sostiene che la Corte d’appello, falsamente applicando tale norma, avrebbe male interpretato l’atto d’appello, ed erroneamente ritenuto che esso non contenesse i requisiti formali richiesti dal suddetto articolo 342 c.p.c., nella parte in cui lamentava la violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c.. 1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Sebbene la Corte d’appello richiami (non correttamente) l’articolo 342 c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata è chiara nel senso che l’appello venne dichiarato inammissibile non già per mancanza dei requisiti di forma prescritti dall’articolo 342 c.p.c., ma più semplicemente perché non coglieva la ratio decidendisottesa dalla sentenza di primo grado. La Corte d’appello infatti ha così ragionato: a) il Tribunale ha rigettato la domanda di maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., per mancanza di colpa della ASL; b) la Credifarma ha impugnato tale statuizione “senza argomentare alcunché a confutazione” dell’assunto del Tribunale, dilungandosi a sostenere come e perché quel “ maggior danno” ex art. 1224, comma secondo, c.c., dovesse ritenersi sussistente; c) allo stesso modo, il Tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento degli interessi anatocistici per mancanza del requisito della “debenza per almeno sei mesi”, prescritto dall’art. 1284 c.c. (e non 1283 c.c., come , per evidente lapsusu calami, è indicato nella sentenza impugnata); ma la Credifarma, incurante di tale ratio decidendi, aveva impugnato la decisione di primo grado sostenendo che la domanda di pagamento degli interessi anatocistici era stata ritualmente formulata già in primo grado. 1.2. Giuste o sbagliate che fossero le valutazioni della Corte d’appello appena riassunte, è evidente che esse nulla hanno a che vedere con le ipotesi di cui all’art. 342 c.p.c.. Altro, infatti, è scrivere un atto d’appello oscuro; ben altro è scrivere un atto d’appello che contenga censure chiare, ma non pertinenti rispetto al decisumdella sentenza impugnata. Nel primo caso l’appello è inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c.; nel secondo caso l’appello sarà inammissibile per difetto di interesse ex art.100 c.p.c., a causa della irrilevanza delle censure proposte al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata. Nel caso di specie la Corte d’appello ha adottato una motivazione chiaramente rientrante nella seconda ipotesi, sicché è irrilevante il passaggio (p. 6) ove si fa cenno alla mancanzanell’atto d’appello “dei requisiti formali previsti dall’art. 342 c.p.c.”. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c., per la ragione che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di tale norma, pur formalmente richiamandola. 2. Col secondo motivo (rubricato “violazione dell’articolo 1218 e omesso esame d’un fatto”) la ricorrente espone tesi alquanto confuse, che secondo l’unica interpretazione ritenuta plausibile dal Collegio possono essere così riassunte: -) il ritardo della Asl nel rimborsare alle farmacie i farmaci somministrati per conto del servizio sanitario nazionale costrinse i farmacisti a sostenere delle spese: vuoi per pagare un legale, vuoi per avere affidato a terzi la riscossione del credito; -) sulla domanda di rifusione di tali spese il giudice di primo grado e quello d’appello avrebbero “omesso di pronunciarsi”; -) il giudice di primo grado, avendo accolto la domanda, avrebbe dovuto porre le spese per intero a carico della Asl, e non già compensarle per metà. 2.1. Tutte e tre le censure sopra riassunte sono manifestamente inammissibili per violazione dell’onere di indicare (ed allegare) in modo chiaro ed esaustivo i documenti e gli atti sui quali il ricorso si fonda. L’illustrazione del motivo, infatti, non indica in modo chiaro in quali termini fu formulata, ed in quale atto, la domanda sulla quale il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi; né in qualitermini fu riproposta in grado di appello. La (altrettanto confusa) questione concernente la regolazione delle spese, a prescindere da qualsiasi giudizio sulla sua perspicuità, resta assorbita dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso, per quanto si dirà. 3. Col terzo motivo la società ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha omesso di provvedere sul motivo d’appello inteso a censurare sia la compensazione parziale delle spese di lite disposta dal Tribunale, sia la quantificazione delle spese stesse. 3.1. Il motivo è manifestamente fondato, dal momento che la Corte d’appello non ha adottato alcuna statuizione sul suddetto motivo di gravame. 4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/14 nella liquidazione delle spese di primo grado, e resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo. 5. Col quinto motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 1224, secondo comma, c.c.. Deduce la ricorrente che: -) gli interessi di mora sono dovuti, ai sensi della norma sopra ricordata, “anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno”; -) in ogni caso le parti attrici avevano documentato di avere sofferto un ‘maggior danno’, rappresentato dalla necessità di fare ricorso al credito per ottenere quella liquidità resa necessaria dalla mora della ASL nel rimborsare il costo dei farmaci; -) la circostanza che il ritardo della ASL fu causato dalla mancanza difondi non era sufficiente ad escludere la colpa dell’amministrazione debitrice, tenuto conto dell’autonomia patrimoniale e contabile della ASL. 5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile nella parte in cui sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 1224 c.c.. La Corte d’appello non ha violato l’articolo 1224 per la semplice ragione che di tale norma non ha fatto applicazione. La Corte d’appello, infatti, per quanto già detto, ha ritenuto che la Credifarma non impugnòil giudizio con cui il Tribunale ritenne non dovuti gli interessi moratori, per mancanza di colpa nella mora dell’amministrazione. Si tratta dunque di una pronuncia fondata su una ragione processuale (formazione del giudicato interno), e non sull’interpretazione dell’articolo 1224 c.c.. E questa affermazione della Corte d’appello (non essere stata impugnata in appello la statuizione sulla mancanza di colpa della ASL) non è stata censurata adeguatamente dalla ricorrente. 6. Col sesto motivo la ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame concernente il pagamento degli interessi anatocistici. Deduce che nel caso di specie gli interessi erano dovuti perché scaduti da almeno sei mesi “come risulta dalle DCR” [non è dato sapere a cosa si riferisca la ricorrente con tale acronimo] allegate alla memoria depositata in primo grado ai sensi dell’art. 183 c.p.c.. 6.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile per le medesime ragioni indicate al § 5.1. che precede. 7.Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio. P.q.m. (-) dichiara inammissibili il primo, il secondo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; (-) accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composiz