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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22574/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

La difesa sostiene che la Corte territoriale abbia attribuito unico rilievo al dato riguardante il peso lordo della sostanza stupefacente illecitamente detenuta dal ricorrente (pari a grammi 998 di sostanza del tipo eroina).

Attesa la bassissima percentuale di principio attivo, da cui erano ricavabili, secondo l'assunto della Corte di merito, 270 dosi medie singole, il fatto poteva essere sussunto sotto la fattispecie della lieve entità.

Con memoria difensiva, tempestivamente depositata, la difesa ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività, ponendo in evidenza il quantitativo rilevante di sostanza detenuta, sebbene non dotata di elevato grado di purezza, il ragguardevole numero di dosi medie singole da essa ricavabile, le modalità della condotta ed il fatto che il ricorrente fosse gravato da recidiva specifica in materia di stupefacenti.

Pertanto, la Corte di merito, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi, a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01) in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - e che spetta al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

La difesa non si confronta realmente con le molteplici argomentazioni offerte in sentenza, insistendo sull'unico elemento del basso grado di purezza della sostanza e lamentando, erroneamente, che la determinazione del calcolo del numero di dosi ricavabili dalla sostanza non sarebbe stato effettuato correttamente.

Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento di un'ammenda che si stima equo stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La difesa sostiene che la Corte territoriale abbia attribuito unico rilievo al dato riguardante il peso lordo della sostanza stupefacente illecitamente detenuta dal ricorrente (pari a grammi 998 di sostanza del tipo eroina). Attesa la bassissima percentuale di principio attivo, da cui erano ricavabili, secondo l'assunto della Corte di merito, 270 dosi medie singole, il fatto poteva essere sussunto sotto la fattispecie della lieve entità. Con memoria difensiva, tempestivamente depositata, la difesa ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività, ponendo in evidenza il quantitativo rilevante di sostanza detenuta, sebbene non dotata di elevato grado di purezza, il ragguardevole numero di dosi medie singole da essa ricavabile, le modalità della condotta ed il fatto che il ricorrente fosse gravato da recidiva specifica in materia di stupefacenti. Pertanto, la Corte di merito, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi, a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01) in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - e che spetta al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. La difesa non si confronta realmente con le molteplici argomentazioni offerte in sentenza, insistendo sull'unico elemento del basso grado di purezza della sostanza e lamentando, erroneamente, che la determinazione del calcolo del numero di dosi ricavabili dalla sostanza non sarebbe stato effettuato correttamente. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento di un'ammenda che si stima equo stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris