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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28416/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo e il -secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 393 cod. peri. è generico, riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica e, in definitiva, versato in fatto; rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce in parte anche violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prospettata riqualificazione del delitto di lesioni personali in rissa, è ancora una volta reiterativo di censure già esaminate compiutamente dalla Corte distrettuale, che ha evidenziato come manchi la prova della reciproca aggressione fisica (v. pag. 11 della sentenza impugnata); rilevato che, con riferimento al terzo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessivo rilievo attribuito alle deposizioni delle parti civili, lo stesso si risolve in una mera diversa prospettazione in fatto, insindacabile in questa sede, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica della sentenza impugnata, che ha proceduto ad un rigoroso vaglio delle predette prove orali, anche riscontrate da prove documentali e testimoniali ulteriori; rilevato che anche l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche, appare generico a fronte di argomentazioni congrue espresse dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata (v. pag. 12); esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono plurime violazioni di leggi e vizio di motivazione, quanto alla sussistenza dei reati, appaiono del tutto generiche, mentre in relazione alla violazione degli artt. 496 e 498 cod. proc. pen., per avere il Giudice di primo grado proceduto ad escutere il teste Ferrusi in violazione del termine a difesa chiesto dal difensore del ricorrente, deve prendersi atto che la violazione del termine a difesa configura nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (v.

Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, Rv. 236643-01), mentre nel caso di specie non è stata eccepita per tutto il giudizio di primo grado;ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M2 7 L G 2026 L'ASSISTENT Dott.ssa I ARIO tia emente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
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