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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00584/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso4535/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LNEVCN65E23I0563C), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (CE), in persona del Sindaco in carica pro-tempore; -intimato – - avverso la sentenza n. 4436/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria della Campania depositata in data 19/7/2023e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava il sollecito di pagamento n. 1161 del 29/9/2020, avente ad oggetto la somma dovuta per la Tari relativa all’annualità 2015, per il complessivo importo di €. 12.717,00.

Deduceva il difetto di notificazione degli atti presupposti richiamati dallo stesso sollecito di pagamento, la carenza di motivazione e la mancanza di sottoscrizione dell’atto impugnato.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta rigettava il ricorso, rilevando, sotto il profilo della motivazione, che l’atto recava l’esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dell’imposizione tributaria, così da porre il contribuente nelle condizioni di conoscerne appieno le ragioni e che il sollecito di pagamento era privo degli ulteriori vizi prospettati.

Precisava che il ricorrente non aveva neppure dedotto di non essere proprietario di immobili ubicati nel territorio comunale né di avere una pluralità di sedi, cosicché nessuna incertezza sul punto poteva ingenerare la mancata trascrizione dei dati catastali nel provvedimento impugnato.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame, sostanzialmente ribadendo la motivazione posta a fondamento della pronunzia di primo grado.

Affermava che il sollecito di pagamento era adeguatamente motivato e che “l’unico fondamento a supporto dello stesso va rinvenuto nella denuncia originaria presentata dal contribuente negli anni precedenti”.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/2000, in relazione all’articolo 360, I comma, n. 3, cod. proc. civ. e sotto due distinti profili di censura.

Assume, per un verso, che gli atti presupposti – individuati negli avvisi di pagamento della TARI - dovevano essere notificati e richiama la giurisprudenza della Corte in tema di sequenza procedimentale e di conseguente nullità dell’atto notificato in ragione dell’omessa notifica dell’atto presupposto.

Conclude, pertanto, nel senso che era necessario per l’Ente dare la prova della notificazione dell’atto presupposto.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del fatto che il sollecito di pagamento, che richiamava gli avvisi di pagamento presupposti, difettava di motivazione perché gli avvisi non erano stati notificati né erano stati allegati al medesimo sollecito.

2. La censura è destituita di fondamento. 2.1.In termini generali, quanto alla motivazione dell’atto impositivo, si è affermato che, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (cfr., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073); e che, per converso, il rinvio per relationem ad altro atto dell’amministrazione non impone la comunicazione al contribuente di detto atto oggetto di richiamo qualora i suoi elementi essenziali siano stati riprodotti nell’atto connotato dal detto rinvio e oggetto di contestazione giudiziale (v., ex plurimis , Cass., 26 giugno 2020, n. 12803; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 5 aprile 2017, n. 8770; Cass., 23 dicembre 2015, n. 25946).

2.2. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha affermato: Pur trattandosi di un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione è bene precisare che, molti Comuni, e tra questi anche il comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada, considerata l'oggettiva difficoltà per il contribuente di autodeterminare l'importo del versamento dovuto, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuitagli dalla legge, hanno stabilito di applicare la Tari con la formula della liquidazione d'ufficio.

Il contribuente è cioè tenuto a pagare solo una volta che ha ricevuto l'avviso di pagamento inviato dall'ente.

In questo caso, laddove l'avviso di pagamento sia inviato con modalità che non assicurano la conferma dell'avvenuta ricezione da parte del contribuente, il mancato pagamento entro la scadenza stabilita dal Comune non può essere sanzionato.

In siffatta ipotesi infatti, di norma i regolamenti comunali prevedono il successivo invio di un sollecito di pagamento, questa volta con modalità che consentano di avere certezza del recapito, con il quale viene altresì fissato formalmente un termine per l'adempimento.

Qualora lo stesso perduri, l'ente provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (comma 792 legge 160/2019), con contestuale irrogazione della sanzione per omesso versamento (articolo 17 Dlgs 472/1997), determinata sulla scorta dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Il sollecito di pagamento impugnato, così come rimarcato dalla stessa CTP di Caserta, risulta debitamente motivato e, l'unico fondamento a supporto dello stesso va rinvenuto nella denuncia originaria presentata dal contribuente negli anni precedenti. . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha quindi ritenuto, con affermazione non censurata sul punto specifico, che l’atto di sollecito fungesse da atto di mera liquidazione-riscossione e non di accertamento- imposizione, fondato sulla dichiarazione originaria del contribuente, in mancanza di contestazioni o rettifiche da parte del Comune, oltre che sugli avvisi di pagamento.

Inoltre, le tariffe applicate erano pubbliche, come da deliberazione comunale indicata nell’atto di sollecito di pagamento della tassa.

In assenza di contestazioni su quanto dichiarato dal contribuente, non era peraltro necessario un previo avviso di accertamento, in conformità alla previsione dell’art. 72, II comma, D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, ed ai principi più volte affermati da questa Corte (Cass. n. 9655 del 10/4/2024).

2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato, quanto al contenuto motivazionale dell’atto, che lo stesso fosse debitamente motivato – come riconosciuto dal giudice di primo grado - e che la giustificazione a relativo supporto fosse da rinvenire nella denuncia originaria presentata dal contribuente nel corso degli anni precedenti.

L’accertamento appare corretto, avendo il giudice dell’appello ritenuto il sollecito di pagamento quale atto di riscossione fondato sulla denunzia originaria presentata negli anni precedenti, oltre che sulle tariffe della deliberazione comunale, considerando quindi che il contribuente si trovasse nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.

2.4. Il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nulla per le spese, essendo il Comune rimasto intimato.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso4535/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LNEVCN65E23I0563C), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (CE), in persona del Sindaco in carica pro-tempore; -intimato – - avverso la sentenza n. 4436/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria della Campania depositata in data 19/7/2023e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava il sollecito di pagamento n. 1161 del 29/9/2020, avente ad oggetto la somma dovuta per la Tari relativa all’annualità 2015, per il complessivo importo di €. 12.717,00. Deduceva il difetto di notificazione degli atti presupposti richiamati dallo stesso sollecito di pagamento, la carenza di motivazione e la mancanza di sottoscrizione dell’atto impugnato. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta rigettava il ricorso, rilevando, sotto il profilo della motivazione, che l’atto recava l’esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dell’imposizione tributaria, così da porre il contribuente nelle condizioni di conoscerne appieno le ragioni e che il sollecito di pagamento era privo degli ulteriori vizi prospettati. Precisava che il ricorrente non aveva neppure dedotto di non essere proprietario di immobili ubicati nel territorio comunale né di avere una pluralità di sedi, cosicché nessuna incertezza sul punto poteva ingenerare la mancata trascrizione dei dati catastali nel provvedimento impugnato. 3. Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame, sostanzialmente ribadendo la motivazione posta a fondamento della pronunzia di primo grado. Affermava che il sollecito di pagamento era adeguatamente motivato e che “l’unico fondamento a supporto dello stesso va rinvenuto nella denuncia originaria presentata dal contribuente negli anni precedenti”. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. 5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/2000, in relazione all’articolo 360, I comma, n. 3, cod. proc. civ. e sotto due distinti profili di censura. Assume, per un verso, che gli atti presupposti – individuati negli avvisi di pagamento della TARI - dovevano essere notificati e richiama la giurisprudenza della Corte in tema di sequenza procedimentale e di conseguente nullità dell’atto notificato in ragione dell’omessa notifica dell’atto presupposto. Conclude, pertanto, nel senso che era necessario per l’Ente dare la prova della notificazione dell’atto presupposto. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del fatto che il sollecito di pagamento, che richiamava gli avvisi di pagamento presupposti, difettava di motivazione perché gli avvisi non erano stati notificati né erano stati allegati al medesimo sollecito. 2. La censura è destituita di fondamento. 2.1.In termini generali, quanto alla motivazione dell’atto impositivo, si è affermato che, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (cfr., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073); e che, per converso, il rinvio per relationem ad altro atto dell’amministrazione non impone la comunicazione al contribuente di detto atto oggetto di richiamo qualora i suoi elementi essenziali siano stati riprodotti nell’atto connotato dal detto rinvio e oggetto di contestazione giudiziale (v., ex plurimis , Cass., 26 giugno 2020, n. 12803; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 5 aprile 2017, n. 8770; Cass., 23 dicembre 2015, n. 25946). 2.2. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha affermato: Pur trattandosi di un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione è bene precisare che, molti Comuni, e tra questi anche il comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada, considerata l'oggettiva difficoltà per il contribuente di autodeterminare l'importo del versamento dovuto, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuitagli dalla legge, hanno stabilito di applicare la Tari con la formula della liquidazione d'ufficio. Il contribuente è cioè tenuto a pagare solo una volta che ha ricevuto l'avviso di pagamento inviato dall'ente. In questo caso, laddove l'avviso di pagamento sia inviato con modalità che non assicurano la conferma dell'avvenuta ricezione da parte del contribuente, il mancato pagamento entro la scadenza stabilita dal Comune non può essere sanzionato. In siffatta ipotesi infatti, di norma i regolamenti comunali prevedono il successivo invio di un sollecito di pagamento, questa volta con modalità che consentano di avere certezza del recapito, con il quale viene altresì fissato formalmente un termine per l'adempimento. Qualora lo stesso perduri, l'ente provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (comma 792 legge 160/2019), con contestuale irrogazione della sanzione per omesso versamento (articolo 17 Dlgs 472/1997), determinata sulla scorta dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997. Il sollecito di pagamento impugnato, così come rimarcato dalla stessa CTP di Caserta, risulta debitamente motivato e, l'unico fondamento a supporto dello stesso va rinvenuto nella denuncia originaria presentata dal contribuente negli anni precedenti. . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha quindi ritenuto, con affermazione non censurata sul punto specifico, che l’atto di sollecito fungesse da atto di mera liquidazione-riscossione e non di accertamento- imposizione, fondato sulla dichiarazione originaria del contribuente, in mancanza di contestazioni o rettifiche da parte del Comune, oltre che sugli avvisi di pagamento. Inoltre, le tariffe applicate erano pubbliche, come da deliberazione comunale indicata nell’atto di sollecito di pagamento della tassa. In assenza di contestazioni su quanto dichiarato dal contribuente, non era peraltro necessario un previo avviso di accertamento, in conformità alla previsione dell’art. 72, II comma, D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, ed ai principi più volte affermati da questa Corte (Cass. n. 9655 del 10/4/2024). 2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato, quanto al contenuto motivazionale dell’atto, che lo stesso fosse debitamente motivato – come riconosciuto dal giudice di primo grado - e che la giustificazione a relativo supporto fosse da rinvenire nella denuncia originaria presentata dal contribuente nel corso degli anni precedenti. L’accertamento appare corretto, avendo il giudice dell’appello ritenuto il sollecito di pagamento quale atto di riscossione fondato sulla denunzia originaria presentata negli anni precedenti, oltre che sulle tariffe della deliberazione comunale, considerando quindi che il contribuente si trovasse nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale. 2.4. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Nulla per le spese, essendo il Comune rimasto intimato. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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