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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06574/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto ql n. 10709/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Ugo de Carolis 101, per delega separata in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - contro ricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 549/2020 depositato il 15 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 357 del 2018, accogliendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 5 della L. 89/200, condannava il Ministro della giustizia al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma di euro 1.150,00, oltre interessi legali e spese di lite liquidate in euro 210,00 oltre rimborso forfetario 15% ed euro 8,00 riferite al bollo, Iva e CAP come per legge, con distrazione ex art. 3 c.p.c.; - avverso il citato decreto della Corte di appello di Perugia, le medesime ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo di impugnazione.

Con lo stesso denunciavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, c. 2: c.c. e del d.m. n. 55/2014 (deducendo, in particolare, il mancato rispetto dei relativi "minimi" tariffari, nella liquidazione delle spese di lite del grado di merito). - con ordinanza n. 29141/2019 (depositata 1'11 novembre 2019), la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e cassava, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, la decisione impugnata "anche per le spese del giudizio di legittimità"; - le istanti riassumevano quindi la causa ex art. 392 c.p.c. con ricorso (depositato il 4 febbraio 2025) dinanzi la Corte d'appello di Perugia, la quale - nella costituzione del Ministero della giustizia - con il decreto in questa sede impugnato (n. 549/2020) rideterminava le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. e poste a carico della medesima Amministrazione soccombente in euro 8,00 per spese, euro 915,05 per competenze professionali, oltre al 15% spese generali, CA e Iva se dovute, per il grado originario di merito (conclusosi appunto col decreto n. 357/2018); in euro 27,00 per spese e in euro 900,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario, Iva e CA, per il giudizio innanzi alla Suprema Corte (conclusosi con l'ordinanza di rinvio n. 29141/2019); infine, in euro 27,00 per spese e in euro 915,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario, Iva e CA, per il giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conclusosi col decreto ivi impugnato (n. 549/2020). , - avverso il predetto decreto n. 549/2020 ricorrono Polichetti, Cortopassi e Valentini sulla base di un unico motivo, con il quale denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, c. 2, c.c., e dei dd.mm . 55/2014 e 37/2018, esponendo che la liquidazione delle spese processuali per i due gradi di merito effettuata dalla Corte d'appello di Perugia, pur a fronte di compensi "minimi", in complessivi euro 2.397,00, era illegittima anche per avere operato un'ulteriore riduzione del risultato così ottenuto, pari a circa il 25% in meno rispetto alla somma minima dovuta. - il Ministero della giustizia resiste con controricorso; - in prossimità dell'adunanza camerale le parti ricorrenti hanno anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - l'unico motivo di ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito illustrati.

Va in premessa osservato che il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, che comprende anche la fase istruttoria (Cass. n. 16770 del 2019; Cass. n. 38477 del 2021).

Quest'ultima include, con elencazione non tassativa, le attività indicate dall'art. 4, lettera c), e quindi l'esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell'istruttoria, delle acquisizioni documentali (Cass. n. 38477 del 2021), dei provvedimenti del giudice da cui possa desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (tra i quali, in un giudizio di opposizione a provvedimento monitorio v.

Cass. n. 20993 del 2020).

Ne consegue che nella specie la fase istruttoria non poteva considerarsi "inesistente": lo stesso riconoscimento e la quantificazione dell'indennizzo richiedeva l'esame degli atti del giudizio presupposto in funzione probatoria.Segnatamente, ai sensi della richiamata lettera c), rientrano nella fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.

Senonché sia nell'originario giudizio di merito sia nel giudizio di rinvio vi è stata inevitabilmente la disamina da parte dei ricorrenti quantomeno degli scritti difensivi della controparte e dei provvedimenti giudiziali adottati, benché essi non prefigurassero la necessità di procedere all'istruzione.

Ne consegue che le deduzioni dei ricorrenti colgono nel segno, atteso che il Ministero della giustizia si è costituito nel giudizio di merito e nel giudizio di rinvio e che, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), del d.m. n. 55/2014, nella fase istruttoria rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti (Cass. n. 2308 del 2015).

Con riferimento ai valori espressi nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non è, di converso, predicabile un principio di assoluta inderogabilità dei minimi, da cui il giudice può discostarsi dando conto in motivazione delle ragioni che giustificano un compenso inferiore (Cass. n. 89 del 2021; Cass. n. 2386 del 2017; Cass. n. 29606 del 2017).

L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. n. 19989 del 2021; Cass. n. 89/2021 cit.). •Risulta nella specie assolto l'obbligo di motivazione, avendo la Corte di merito chiarito, con argomentazione esente da vizi, che l'applicazione dei valori minimi si giustificava giacchè si trattava di posizioni del tutto sovrapponibili che non richiedevano alcun impegno defensionale.

In conclusione, è accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

La pronuncia è cassata in relazione alla parte del motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, riconosce per il giudizio di merito un ulteriore compenso per la fase istruttoria che viene liquidato in euro 200,00 in aggiunta a quanto già accordato, sempre con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate fra le parti stante il solo parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento di ' -ui-y.,ulteriore compenso per il giudizio di merito per la fase istruttoria che si3Ouida'In euro , • -!VJ 200,00, in aggiunta a quanto già riconosciuto, sempre con:•diStt05kor* in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto ql n. 10709/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Ugo de Carolis 101, per delega separata in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - contro ricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 549/2020 depositato il 15 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 357 del 2018, accogliendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 5 della L. 89/200, condannava il Ministro della giustizia al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma di euro 1.150,00, oltre interessi legali e spese di lite liquidate in euro 210,00 oltre rimborso forfetario 15% ed euro 8,00 riferite al bollo, Iva e CAP come per legge, con distrazione ex art. 3 c.p.c.; - avverso il citato decreto della Corte di appello di Perugia, le medesime ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo di impugnazione. Con lo stesso denunciavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, c. 2: c.c. e del d.m. n. 55/2014 (deducendo, in particolare, il mancato rispetto dei relativi "minimi" tariffari, nella liquidazione delle spese di lite del grado di merito). - con ordinanza n. 29141/2019 (depositata 1'11 novembre 2019), la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e cassava, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, la decisione impugnata "anche per le spese del giudizio di legittimità"; - le istanti riassumevano quindi la causa ex art. 392 c.p.c. con ricorso (depositato il 4 febbraio 2025) dinanzi la Corte d'appello di Perugia, la quale - nella costituzione del Ministero della giustizia - con il decreto in questa sede impugnato (n. 549/2020) rideterminava le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. e poste a carico della medesima Amministrazione soccombente in euro 8,00 per spese, euro 915,05 per competenze professionali, oltre al 15% spese generali, CA e Iva se dovute, per il grado originario di merito (conclusosi appunto col decreto n. 357/2018); in euro 27,00 per spese e in euro 900,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario, Iva e CA, per il giudizio innanzi alla Suprema Corte (conclusosi con l'ordinanza di rinvio n. 29141/2019); infine, in euro 27,00 per spese e in euro 915,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario, Iva e CA, per il giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conclusosi col decreto ivi impugnato (n. 549/2020). , - avverso il predetto decreto n. 549/2020 ricorrono Polichetti, Cortopassi e Valentini sulla base di un unico motivo, con il quale denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, c. 2, c.c., e dei dd.mm . 55/2014 e 37/2018, esponendo che la liquidazione delle spese processuali per i due gradi di merito effettuata dalla Corte d'appello di Perugia, pur a fronte di compensi "minimi", in complessivi euro 2.397,00, era illegittima anche per avere operato un'ulteriore riduzione del risultato così ottenuto, pari a circa il 25% in meno rispetto alla somma minima dovuta. - il Ministero della giustizia resiste con controricorso; - in prossimità dell'adunanza camerale le parti ricorrenti hanno anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - l'unico motivo di ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito illustrati. Va in premessa osservato che il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, che comprende anche la fase istruttoria (Cass. n. 16770 del 2019; Cass. n. 38477 del 2021). Quest'ultima include, con elencazione non tassativa, le attività indicate dall'art. 4, lettera c), e quindi l'esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell'istruttoria, delle acquisizioni documentali (Cass. n. 38477 del 2021), dei provvedimenti del giudice da cui possa desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (tra i quali, in un giudizio di opposizione a provvedimento monitorio v. Cass. n. 20993 del 2020). Ne consegue che nella specie la fase istruttoria non poteva considerarsi "inesistente": lo stesso riconoscimento e la quantificazione dell'indennizzo richiedeva l'esame degli atti del giudizio presupposto in funzione probatoria.Segnatamente, ai sensi della richiamata lettera c), rientrano nella fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Senonché sia nell'originario giudizio di merito sia nel giudizio di rinvio vi è stata inevitabilmente la disamina da parte dei ricorrenti quantomeno degli scritti difensivi della controparte e dei provvedimenti giudiziali adottati, benché essi non prefigurassero la necessità di procedere all'istruzione. Ne consegue che le deduzioni dei ricorrenti colgono nel segno, atteso che il Ministero della giustizia si è costituito nel giudizio di merito e nel giudizio di rinvio e che, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), del d.m. n. 55/2014, nella fase istruttoria rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti (Cass. n. 2308 del 2015). Con riferimento ai valori espressi nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non è, di converso, predicabile un principio di assoluta inderogabilità dei minimi, da cui il giudice può discostarsi dando conto in motivazione delle ragioni che giustificano un compenso inferiore (Cass. n. 89 del 2021; Cass. n. 2386 del 2017; Cass. n. 29606 del 2017). L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. n. 19989 del 2021; Cass. n. 89/2021 cit.). •Risulta nella specie assolto l'obbligo di motivazione, avendo la Corte di merito chiarito, con argomentazione esente da vizi, che l'applicazione dei valori minimi si giustificava giacchè si trattava di posizioni del tutto sovrapponibili che non richiedevano alcun impegno defensionale. In conclusione, è accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione. La pronuncia è cassata in relazione alla parte del motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, riconosce per il giudizio di merito un ulteriore compenso per la fase istruttoria che viene liquidato in euro 200,00 in aggiunta a quanto già accordato, sempre con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate fra le parti stante il solo parziale accoglimento del ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento di ' -ui-y.,ulteriore compenso per il giudizio di merito per la fase istruttoria che si3Ouida'In euro , • -!VJ 200,00, in aggiunta a quanto già riconosciuto, sempre con:•diStt05kor* in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella
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