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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 38557/2021

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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31373-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1423/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67, co. 2, 1.fall. del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarando inefficaci i pagamenti effettuati alla ricorrente dalla società in bonis per complessivi Euro 72.765,00;

1.1. la curatela del fallimento ha resistito con controricorso;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

2. con istanza in data 11/06/2021 le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio per formalizzare l'accordo tra le stesse già raggiunto, in attesa della necessaria autorizzazione del tribunale fallimentare;

2.1. la richiesta, che non appare né pretestuosa né dilatoria, può trovare accoglimento nell'interesse comune delle parti.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7/06/2021 Il ,P esidente / t [OSCURATO:PERSONA] 002I, - 6 DI C 2021 Ric. 2019 n.31373 sez.

M1 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31373-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1423/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67, co. 2, 1.fall. del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarando inefficaci i pagamenti effettuati alla ricorrente dalla società in bonis per complessivi Euro 72.765,00; 1.1. la curatela del fallimento ha resistito con controricorso; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. con istanza in data 11/06/2021 le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio per formalizzare l'accordo tra le stesse già raggiunto, in attesa della necessaria autorizzazione del tribunale fallimentare; 2.1. la richiesta, che non appare né pretestuosa né dilatoria, può trovare accoglimento nell'interesse comune delle parti. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7/06/2021 Il ,P esidente / t [OSCURATO:PERSONA] 002I, - 6 DI C 2021 Ric. 2019 n.31373 sez. M1 -
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