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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35828/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9144/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D.A.C. – Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Dublino (Irlanda), [OSCURATO:PERSONA] 20 e sede secondaria in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , dai quali è rappresentata e difes a congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale alle liti in data 26 aprile 2022 autenticata dal [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA].G.

N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.243/2022, depositata il 20 gennaio 2022 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; -Rilevato che:

1. In d ata 26 maggio 2017, la società [OSCURATO:PERSONA] d.a.c. (di seguito “[OSCURATO:PERSONA]”), società assicuratrice residente in Irlanda e operante in Italia in regime di stabilimento, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso del credito d’imposta sulle assicurazioni esposto nella denuncia mensile, relativa a l mese di maggio 2013, dalla [OSCURATO:PERSONA], società assicuratrice residente nel [OSCURATO:PERSONA] e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, di cui la ricorrente assumeva avere acquisito la titolarità a seguito della cessione, in suo favore, del ramo di aziendaitaliano con atto per [OSCURATO:PERSONA] dell’11 febbraio 2014.

In data 21 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] del Lazio notificava alla società richiedente il diniego di rimborso, stante lo spirare dei termini previsti dall’art. 30 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216(tre anni dal giorno del pagamento).

2. Proposto dalla società ricorso avverso il diniego dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 2585/31/2019, depositata il 2 1 R.G.

N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2019, lo accoglieva, ritenendo non sussistente la prescrizione del credito al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 243 / 07/ 2022 , pronunciata il 10 gennaio 2022 e depositata in segreteria il 20 gennaio 2022, rigettava l’appello, con condanna del la soccombente al pagamento elle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di ununico motivo.

La società [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso . 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il P.M. ha depositato requisitoria scritta e la controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 ), cod. proc. civ.

Contesta, nello specifico, che il giudice a quo avrebbe erroneamente statuito, in conformità ai giudici di primo grado, il diritto della controricorrente ad ottenere il rimborso del credito d’imposta, sull’assunto che il versamento integrale dell’indebito non potesse farsi risalire al 16 maggio 2013, e che quindi il dies a quodel decorso del termine di prescrizione non potesse identificarsi con tale data.

R.G.

N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A dire dell’Ufficio, in particolare, la C.T.R. avrebbe quindi statuito soltanto con riguardo al versamento di € 84.363,61, effettuato in data 16 maggio 2013 a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2014, e non anche con riferimento all’ulteriore importo di €459.037,30, parte (assieme all’importo di € 84.363,61) del maggior importo di € 543.400,91 complessivamente chiesto a rimborso.

La C.T.R., quindi, secondo l’Ufficio ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, e cioè anche su quella parte di domanda relativa alla pretesa fondatezza dell’eccezione di prescrizione anche in relazione alla restante parte del credito, oltre quella riguardante il versamento effettuato il 16 maggio 2013.

2. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

Il motivo è fondato.

Ed invero, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] d.a.c. ha richiesto il rimborso della complessiva somma di €543.401,91, di cui € 84.363,61 oggetto di versamento in data 16 maggio 2013 a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2014, ed € 459.037,30quale credito risultante da versamenti effettuati nelle annualità precedenti.

Ora, la C.T.P., nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che, ai fini del rimborso, il dies a quodella prescrizione triennale (ex art. 30 l. n. 1216/1961) dovesse farsi decorrere dal 31 maggio 2014, data in cui la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2013, tenuto conto del conguaglio già versato in data 16 maggio 2013, dell’importo di € 84.363,61.

R.G.

N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] punto, l’Agenzia delle Entrate, nel proporre appello avverso tale decisione, aveva eccepito che soltanto con riferimento alla somma di € 84.363,61, oggetto di pagamento (quale acconto per il 2014) in data 16 maggio 2013, potesse configurarsi il mancato decorso del termine prescrizione, mentre questo non avrebbe potuto valere per la residua somma di € 459.037,30, in quanto riguardante periodi d’imposta precedenti.

Su tale specifica questione la C.T.R. ha completamente omesso di pronunciarsi, essendosi limitata ad escludere che il versamento indebito si fosse perfezionato il 16 maggio 2013, data in cui in cui è stato effettuato il pagamento dell’acconto per l’anno 2014 (pari ad € 84.363,61), con ciò confermando la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 31 maggio 2014 (data in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2013), ma senza indicare alcunché circa il dies a quodella prescrizione con riferimento alla residua somma di € 459.037,30, riguardante un credito formatosi nei precedenti periodi d’imposta, sulla base di versamenti effettuati dalla società cedente del ramo d’azienda (e cioè Metl ife [OSCURATO:PERSONA] ) prima della cessione del ramo d’azienda.

3. Consegue pertanto l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

R.G.

N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9144/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D.A.C. – Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Dublino (Irlanda), [OSCURATO:PERSONA] 20 e sede secondaria in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , dai quali è rappresentata e difes a congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale alle liti in data 26 aprile 2022 autenticata dal [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA].G. N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.243/2022, depositata il 20 gennaio 2022 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; -Rilevato che: 1. In d ata 26 maggio 2017, la società [OSCURATO:PERSONA] d.a.c. (di seguito “[OSCURATO:PERSONA]”), società assicuratrice residente in Irlanda e operante in Italia in regime di stabilimento, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso del credito d’imposta sulle assicurazioni esposto nella denuncia mensile, relativa a l mese di maggio 2013, dalla [OSCURATO:PERSONA], società assicuratrice residente nel [OSCURATO:PERSONA] e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, di cui la ricorrente assumeva avere acquisito la titolarità a seguito della cessione, in suo favore, del ramo di aziendaitaliano con atto per [OSCURATO:PERSONA] dell’11 febbraio 2014. In data 21 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] del Lazio notificava alla società richiedente il diniego di rimborso, stante lo spirare dei termini previsti dall’art. 30 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216(tre anni dal giorno del pagamento). 2. Proposto dalla società ricorso avverso il diniego dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 2585/31/2019, depositata il 2 1 R.G. N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2019, lo accoglieva, ritenendo non sussistente la prescrizione del credito al momento della presentazione dell’istanza di rimborso. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 243 / 07/ 2022 , pronunciata il 10 gennaio 2022 e depositata in segreteria il 20 gennaio 2022, rigettava l’appello, con condanna del la soccombente al pagamento elle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di ununico motivo. La società [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso . 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il P.M. ha depositato requisitoria scritta e la controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 ), cod. proc. civ. Contesta, nello specifico, che il giudice a quo avrebbe erroneamente statuito, in conformità ai giudici di primo grado, il diritto della controricorrente ad ottenere il rimborso del credito d’imposta, sull’assunto che il versamento integrale dell’indebito non potesse farsi risalire al 16 maggio 2013, e che quindi il dies a quodel decorso del termine di prescrizione non potesse identificarsi con tale data. R.G. N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A dire dell’Ufficio, in particolare, la C.T.R. avrebbe quindi statuito soltanto con riguardo al versamento di € 84.363,61, effettuato in data 16 maggio 2013 a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2014, e non anche con riferimento all’ulteriore importo di €459.037,30, parte (assieme all’importo di € 84.363,61) del maggior importo di € 543.400,91 complessivamente chiesto a rimborso. La C.T.R., quindi, secondo l’Ufficio ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, e cioè anche su quella parte di domanda relativa alla pretesa fondatezza dell’eccezione di prescrizione anche in relazione alla restante parte del credito, oltre quella riguardante il versamento effettuato il 16 maggio 2013. 2. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue. Il motivo è fondato. Ed invero, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] d.a.c. ha richiesto il rimborso della complessiva somma di €543.401,91, di cui € 84.363,61 oggetto di versamento in data 16 maggio 2013 a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2014, ed € 459.037,30quale credito risultante da versamenti effettuati nelle annualità precedenti. Ora, la C.T.P., nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che, ai fini del rimborso, il dies a quodella prescrizione triennale (ex art. 30 l. n. 1216/1961) dovesse farsi decorrere dal 31 maggio 2014, data in cui la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2013, tenuto conto del conguaglio già versato in data 16 maggio 2013, dell’importo di € 84.363,61. R.G. N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] punto, l’Agenzia delle Entrate, nel proporre appello avverso tale decisione, aveva eccepito che soltanto con riferimento alla somma di € 84.363,61, oggetto di pagamento (quale acconto per il 2014) in data 16 maggio 2013, potesse configurarsi il mancato decorso del termine prescrizione, mentre questo non avrebbe potuto valere per la residua somma di € 459.037,30, in quanto riguardante periodi d’imposta precedenti. Su tale specifica questione la C.T.R. ha completamente omesso di pronunciarsi, essendosi limitata ad escludere che il versamento indebito si fosse perfezionato il 16 maggio 2013, data in cui in cui è stato effettuato il pagamento dell’acconto per l’anno 2014 (pari ad € 84.363,61), con ciò confermando la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 31 maggio 2014 (data in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2013), ma senza indicare alcunché circa il dies a quodella prescrizione con riferimento alla residua somma di € 459.037,30, riguardante un credito formatosi nei precedenti periodi d’imposta, sulla base di versamenti effettuati dalla società cedente del ramo d’azienda (e cioè Metl ife [OSCURATO:PERSONA] ) prima della cessione del ramo d’azienda. 3. Consegue pertanto l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. R.G. N.9144/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in d
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