CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 41568/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/05/2021 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 maggio 2021 il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così riformando l'ordinanza con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva in data 27 aprile 2020 sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico aggravata dal metodo mafioso, detenzione a fine di spaccio, detenzione e porto di armi, furto in abitazione e riciclaggio (capi 1,13,33,236,237,239). 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore. Con un unico articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto ripristino della custodia cautelare in carcere per l'omessa considerazione del nuovo elemento rappresentato dalla possibilità di eseguire la misura domiciliare in luogo ben distante dalla città di Vieste. Secondo il ricorrente, il G.i.p. avrebbe al contrario dato adeguata motivazione delle ragioni della disposta sostituzione, in forza di tale elemento di novità rispetto alle precedenti istanze che non avevano trovato accoglimento, in più aggiungendo la considerazione che in tale condizione il Coda non avrebbe potuto continuare a gestire il sodalizio, peraltro, da ritenersi scardinato dalla misura cautelare e per le lotte intestine al suo interno. Infine, il tempo oramai trascorso in regime di arresti domiciliari dal mese di aprile del 2020 senza segnalazioni di alcuna violazione darebbe la dimostrazione nei fatti dell'adeguatezza di detta misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve, innanzitutto, ricordare che in sede di appello del pubblico ministero, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593). Tale principio affermato nel caso di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di una misura cautelare vale a maggior ragione nel caso in cui non si veda dell'applicazione di una misura cautelare ex novo ma soltanto del ripristino di quella più grave originariamente emessa in prima istanza. Occorre, tuttavia, ribadire che anche in questo caso è richiesto che il tribunale proceda ad una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emmanuello, Rv. 269138). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata nella quale è stato posto in luce che l'indagato è un pericoloso criminale che detiene armi da fuoco in luogo rimasto occulto e nella disponibilità del sodalizio, pronte all'uso per gli scontri con le avverse bande criminali, per conflitti ancora attuali. Per contro, il Tribunale, ha dato prova di essersi confrontato con la motivazione del G.i.p., fornendo la dimostrazione della concretezza del pericolo di reiterazione dei reati non fronteggiabile con misure cautelari diverse da quella della custodia in carcere, neppure con la misura degli arresti domiciliari sebbene applicata in luogo diverso da quello di commissione dei fatti per cui si procede. Il mancato recupero delle armi, la vitalità manifestata anche dopo gli arresti dal gruppo criminale di cui il Coda costituirebbe il braccio armato, insieme alla presunzione legale di inadeguatezza di misure diverse da quella della custodia in carcere per la tipologia dei reati di criminalità organizzata che integrano il titolo della misura cautelare, sono gli elementi che ragionevolmente il Tribunale ha posto a fondamento della rivalutazione critica del quadro cautelare che nell'ordinanza del G.i.p. erano stati, invece, pretermessi attraverso l'accentuata rilevanza data alla circostanza che la misura degli arresti sarebbe stata eseguita a Termoli, e quindi in un luogo distante da quello di commissione dei reati (Vieste). La motivazione dell'ordinanza impugnata con la quale è stata, invece, esclusa la rilevanza di tale circostanza, per la ravvisata radicale inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione dei reati, in ragione dello spessore criminale del ricorrente, delle concrete modalità dei fatti e della tipologia dei reati per cui si procede, non solo non presenta alcuno dei vizi logici denunciati, ma risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano a richiamare le argomentazioni dell'ordinanza del G.i.p., che sono state analiticamente soppesate e superate dalle contrarie vautazioni operate da! Giudice dell'appello cautelare. 2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 30 settembre 2021 Il co aNere estensore