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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04415/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 589-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -resistente - nonché Ric. 2021 n. 00589 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2384/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, [OSCURATO:PERSONA] CATANIAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L’Agente della Riscossione per la Regione Sicilia ricorre avverso la sentenza 2384/13/2020 con cui la CTR per la Sicilia, in conferma della sentenza di primo grado della CTP di Ragusa, ha rigetto l’appello promosso dallo stesso agente della riscossione dopo aver ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento, quale atto prodromico all’intimazione di pagamento impugnata.

In particolare la CTR ha affermato che nel caso in esame, nel quale la cartella di pagamento non era stata consegnata a mani del suo destinatario, avrebbe dovuto essere inviata anche la raccomandata informativa.

Sennonché detta raccomandata era stata sì inviata, ma mediante un servizio postale privato anziché Poste italiane, con conseguente sua nullità.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Rimane intimato il contribuente mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c.

CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e/falsa applicazione e/o falsa interpretazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c. e in relazione alla previsione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per non aver ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale in mancanza della spedizione della raccomandata informativa.

Richiamando la pronuncia n. 2229/2020 la ricorrente sostiene la non necessità dell’invio della raccomandata informativa.

Ric. 2021 n. 00589 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 3 - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in relazione con quanto disposto dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e in relazione alla previsione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per non aver ritenuto valida la notifica della raccomandata informativa eseguita tramite poste private, sulla scorta di alcune pregresse pronunce di questa Corte.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Con la recente sentenza n. 10012/2021, resa a Sezioni Unite, questa Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia di perfezionamento della notifica solo all’esito dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa, ivi stabilendo che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 198 2, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.

CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».

È dunque pacifica la necessità non solo dell’invio ma anche della ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario.

D’altro canto, la notifica a mezzo poste private è nulla (e non inesistente) solo in relazione agli atti processuali (cfr. Cass., S.U., n. 299/2020; VI, n. 1357/2022).

Ne consegue che la contestata nullità non è ravvisabile nel caso di specie, ove si controverte della notifica di un atto amministrativo (tributario) e non processuale.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia, in diversa Ric. 2021 n. 00589 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 4 - composizione, cui demanda altresì la regolazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 589-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -resistente - nonché Ric. 2021 n. 00589 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2384/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, [OSCURATO:PERSONA] CATANIAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’Agente della Riscossione per la Regione Sicilia ricorre avverso la sentenza 2384/13/2020 con cui la CTR per la Sicilia, in conferma della sentenza di primo grado della CTP di Ragusa, ha rigetto l’appello promosso dallo stesso agente della riscossione dopo aver ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento, quale atto prodromico all’intimazione di pagamento impugnata. In particolare la CTR ha affermato che nel caso in esame, nel quale la cartella di pagamento non era stata consegnata a mani del suo destinatario, avrebbe dovuto essere inviata anche la raccomandata informativa. Sennonché detta raccomandata era stata sì inviata, ma mediante un servizio postale privato anziché Poste italiane, con conseguente sua nullità. Il ricorso è affidato a due motivi. Rimane intimato il contribuente mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e/falsa applicazione e/o falsa interpretazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c. e in relazione alla previsione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per non aver ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale in mancanza della spedizione della raccomandata informativa. Richiamando la pronuncia n. 2229/2020 la ricorrente sostiene la non necessità dell’invio della raccomandata informativa. Ric. 2021 n. 00589 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in relazione con quanto disposto dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e in relazione alla previsione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per non aver ritenuto valida la notifica della raccomandata informativa eseguita tramite poste private, sulla scorta di alcune pregresse pronunce di questa Corte. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Con la recente sentenza n. 10012/2021, resa a Sezioni Unite, questa Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia di perfezionamento della notifica solo all’esito dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa, ivi stabilendo che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 198 2, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». È dunque pacifica la necessità non solo dell’invio ma anche della ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario. D’altro canto, la notifica a mezzo poste private è nulla (e non inesistente) solo in relazione agli atti processuali (cfr. Cass., S.U., n. 299/2020; VI, n. 1357/2022). Ne consegue che la contestata nullità non è ravvisabile nel caso di specie, ove si controverte della notifica di un atto amministrativo (tributario) e non processuale. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia, in diversa Ric. 2021 n. 00589 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 4 - composizione, cui demanda altresì la regolazione
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