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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 46169/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è inedito, poiché non proposto in appello e, comunque, richiede una valutazione in fatto non ammissibile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il consigliere estetisore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è inedito, poiché non proposto in appello e, comunque, richiede una valutazione in fatto non ammissibile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il consigliere estetisore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46169/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris