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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 41469/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26910-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] del l'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], . [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1314/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/05/2015 R.G.N. 1832/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 26910/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n.1314 del 2015, la Corte d'appello di Wari ha rigettato il gravame e dichiarato improcedibile il ricorso, proposto dall'attuale ricorrente, volto ad ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli, per gli anni 2007 e 2008, con accredito della relativa contribuzione;

2. a fondamento del decisum, la Corte ha ritenuto decaduta l'attuale ricorrente dall'azione avverso il provvedimento definitivo diniego in materia di collocamento agricolo;

3. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; [OSCURATO:PERSONA]

4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata, il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate è stato notificato dall'Inps in data 19 gennaio 2010 e il ricorso giudiziario è stato depositato in data 2 marzo 2012;

5. con il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7, conv. con modif. nella L. n. 83/1970, e di altro complesso normativo introdotto con decretazione d'urgenza, n.98 del 2001, si assume la tempestività del ricorso depositato il 2 marzo 2012, riferito a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2001, essendosi esaurita la fase amministrativa nel periodo di non vigenza dell'art. 22 legge n. 83 del 1970;

6. il ricorso è da accogliere;

7. la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti; da ultimo Cass. n. 23615 del 2021) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia;

8. va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla

1. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla

1. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

9. la norma sulla decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011;

10. la Corte di merito ha errato nel ritenere intempestiva l'azione introdotta con ricorso giudiziario in riferimento a provvedimento amministrativo comunicato in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. L. n. 98/2011 (in riferimento a provvedimento amministrativo del pari comunicato in epoca antecedente) e, dunque, nel periodo di inoperatività della norma sulla decadenza, in applicazione dell'art. 252, comma 1°, disp.att. del codice civile, (sull'applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.proc.civ. v.

Cass. n. 16661 del 2018);

11. la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché proceda all'esame del gravame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 7 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria oggi, 24 D i C. 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SJJ.uf-ii CORTE SUPRE \: (-TASSAZIONE U.R.P.

CENTRALE Cojz, 54r," 4' ca\fx,t Lom utoll,'(\r-Glon,2_9, M, 5 D 7-201 tt aC24,9),1-0/Ta, A.(3/43 i 22_ 0G:Dvervu.. 9s), (Jz-Iti-te?_.-c o f\NL. cyCd_ efnnok0 \illtdel, 11031,.;7-7 Wp. sv027-Delk e...4..

Le. cz CSYYY2t, c)310,111?). f.xo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26910-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] del l'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], . [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1314/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/05/2015 R.G.N. 1832/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 26910/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.1314 del 2015, la Corte d'appello di Wari ha rigettato il gravame e dichiarato improcedibile il ricorso, proposto dall'attuale ricorrente, volto ad ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli, per gli anni 2007 e 2008, con accredito della relativa contribuzione; 2. a fondamento del decisum, la Corte ha ritenuto decaduta l'attuale ricorrente dall'azione avverso il provvedimento definitivo diniego in materia di collocamento agricolo; 3. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; [OSCURATO:PERSONA] 4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata, il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate è stato notificato dall'Inps in data 19 gennaio 2010 e il ricorso giudiziario è stato depositato in data 2 marzo 2012; 5. con il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7, conv. con modif. nella L. n. 83/1970, e di altro complesso normativo introdotto con decretazione d'urgenza, n.98 del 2001, si assume la tempestività del ricorso depositato il 2 marzo 2012, riferito a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2001, essendosi esaurita la fase amministrativa nel periodo di non vigenza dell'art. 22 legge n. 83 del 1970; 6. il ricorso è da accogliere; 7. la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti; da ultimo Cass. n. 23615 del 2021) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia; 8. va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla 1. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla 1. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; 9. la norma sulla decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011; 10. la Corte di merito ha errato nel ritenere intempestiva l'azione introdotta con ricorso giudiziario in riferimento a provvedimento amministrativo comunicato in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. L. n. 98/2011 (in riferimento a provvedimento amministrativo del pari comunicato in epoca antecedente) e, dunque, nel periodo di inoperatività della norma sulla decadenza, in applicazione dell'art. 252, comma 1°, disp.att. del codice civile, (sull'applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.proc.civ. v. Cass. n. 16661 del 2018); 11. la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché proceda all'esame del gravame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 7 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria oggi, 24 D i C. 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SJJ.uf-ii CORTE SUPRE \: (-TASSAZIONE U.R.P. CENTRALE Cojz, 54r," 4' ca\fx,t Lom utoll,'(\r-Glon,2_9, M, 5 D 7-201 tt aC24,9),1-0/Ta, A.(3/43 i 22_ 0G:Dvervu.. 9s), (Jz-Iti-te?_.-c o f\NL. cyCd_ efnnok0 \illtdel, 11031,.;7-7 Wp. sv027-Delk e...4.. Le. cz CSYYY2t, c)310,111?). f.xo
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