CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06213/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO E [OSCURATO:PERSONA] 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., e il difetto della motivazione, anche per apparenza, in relazione alla causa di non punibilità. 3. Il ricorso è infondato. 31. Il Tribunale ha fatto riferimento all’occasionalità della condotta, desunta dall’assenza di precedenti penali, e alla contenuta gravità della medesima, giacché eseguita con modalità “piuttosto grossolane”, in ragione della circostanza che l'imputato è stato colto al valico di frontiera mentre si trovava regolarmente a bordo del treno partito dalla Francia. 3.2. Ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., certamente rileva quale elemento suscettibile di positiva valutazione l’occasionalità della condotta, giacché persino il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, il cd. "tempo silente", può assumere rilevanza, sotto il citato profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397). 3.3. Il Tribunale non ha omesso di considerare l’entità del fatto alla luce delle concrete circostanze. In tale contesto, la formula utilizzata per desumere l’esistenza delle caratteristiche di tenuità della condotta è comunque tale da consentire di ricostruire l’iter logico seguito, posto che il riferimento alle “modalità piuttosto grossolane” è chiaramente riferibile al fatto che l’imputato non ha usato particolari stratagemmi o “accortezze”, indicative di una personalità non rassicurante sotto il profilo della pericolosità sociale, per fare reingresso nel territorio nazionale. 3.4. Ne deriva che la soluzione prescelta non è sindacabile in questa sede: la decisione non è affetta da vizi di inosservanza della legge penale o motivazionali rilevabili in sede di legittimità. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così è de