CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23756/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale3298 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1606/2022Numero sezionale 3298/2026I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SONCumIeAroL dEi r,a ccolta generale 23756/2026in persona del suo Presidente e legale rappresentante prDoat a pubblicazione 22/07/2026tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 2792/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 240/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Roma harigettato il gravame proposto dalla Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Tribunale diRoma n. 90589/2019, che aveva rigettato il ricorso inopposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria n. 09776201800016871000, nella parte in cui erastato intimato il pagamento di alcuni avvisi di addebito e di unacartella esattoriale, aventi ad oggetto crediti di previdenzaobbligatoria e premi assicurativi.2. La Corte territoriale ha confermato la statuizione di primogrado, rilevando l’infondatezza e l’inammissibilità del gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., articolandosei motivi; hanno resistito I.N.P.S., I.N.A.I.L. ed [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso.4. Nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente hadedotto di avere aderito alla definizione agevolata per tutti ititoli interessati dal giudizio ed ha, quindi, chiesto dichiararsil’estinzione del giudizio per difetto d’interesse.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1606/20225. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato iNl umero sezionale 3298/2026Numero di raccolta generale 23756/2026deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-biDsa,t a pubblicazione 22/07/2026ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre premettere che la comunicazione preventivad’iscrizione ipotecaria, oggetto di giudizio, aveva ad oggetto icrediti di cui ai seguenti atti:1) avviso di addebito n. 397 2015 0003358884 000,asseritamente notificato il 6/8/2015, avente ad oggettocontributi I.N.P.S. da DM 10 degli anni 2014 e 2015 e relativiaccessori;2) avviso di addebito n. 397 2015 0017445152 000,asseritamente notificato il 27/10/2015, avente ad oggettocontributi I.N.P.S. da DM 10 dell’anno 2015 e relativi accessori;3) avviso di addebito n. 397 2015 0021006345 000,asseritamente notificato il 30/12/2015, avente ad oggettocontributi I.N.P.S. della gestione parasubordinati I.N.P.S.dell’anno 2014 e relativi accessori;4) avviso di addebito n. 397 2016 0018005862 000,asseritamente notificato il 8/11/2016, avente ad oggettocontributi I.N.P.S. da DM 10 dell’anno 2016 e relativi accessori;5) avviso di addebito n. 397 2016 0025036763 000,asseritamente notificato il 15/11/2016, avente ad oggettocontributi I.N.P.S. da DM 10 dell’anno 2016 e relativi accessori;6) avviso di addebito n. 397 2016 0032018639 000,asseritamente notificato il 9/1/2017, avente ad oggettocontributi I.N.P.S. da DM 10 dell’anno 2016 e relativi accessori;7) avviso di addebito n. 397 2016 0034187862 000,asseritamente notificato il 23/1/2017, avente ad oggettocontributi I.N.P.S. omessi nella Gestione parasubordinati relativiall’anno 2015, e relativi accessori;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1606/20228) avviso di addebito n. 397 2017 0021104361 000N, umero sezionale 3298/2026Numero di raccolta generale 23756/2026asseritamente notificato il 13/12/2017, avente ad oggettDoat a pubblicazione 22/07/2026contributi I.N.P.S. da DM 10 dell’anno 2017 e relativi accessori;9) avviso di addebito n. 397 2017 0022786651 000 000,asseritamente notificato il 4/1/2018, avente ad oggettocontributi I.N.P.S. omessi nella Gestione parasubordinati relativiall’anno 2016, e relativi accessori;10) avviso di addebito n. 397 2018 0000647576 000 000,asseritamente notificato il 4/1/2018, avente ad oggettocontributi I.N.P.S. da DM 10 dell’anno 2017 e relativi accessori;11) cartella n. 097 2017 0266050606 000, asseritamentenotificata il 25/1/2018, avente ad oggetto premi Inail relativiagli anni 2016 e 2017 e relativi accessori.Con la memoria, la società ha allegato e provato di avere aderitoalla definizione agevolata (rottamazione quater) per la cartelladi pagamento n. 09720170266050606000 e per gli avvisi diaddebito nn. 39720150003358884000,39720150017445152000, 39720160018005862000,39720160025036763000, 39720160032018639000,39720160034187862000, 39720170021104361000,39720170022786651000 e 39720180000647576000 e diessere, allo stato attuale, in regola con i pagamenti di cui alpiano allegato.Risulta, inoltre, che con documento rif. AT-09790202300983107180, la Società ha aderito alla definizioneagevolata per l’avviso di addebito n. 39720150021006345000e, allo stato attuale, è in regola con i pagamenti di cui al pianoallegato.2. Pertanto, allo stato attuale, tutte le poste di naturaprevidenziale e assistenziale, sottese alla comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria n. 0977620180001687N1u0m0er0o r egistro generale 1606/2022Numero sezionale 3298/2026risultano essere oggetto di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 23756/20263. La parte ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio dDait a pubblicazione 22/07/2026cassazione ex art. 391 c.p.c., per sopravvenuta carenza diinteresse.4. Tanto premesso, in via pregiudiziale, come già ritenuto in casisimili (ex multis, Cass. n. 16590/2026) deve dichiararsil’estinzione del giudizio in ragione della applicazione dell’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla leggen. 108/2025.5. L’art.1 comma 236, secondo periodo, della legge n.197/2022prevede che: «L'estinzione del giudizio è subordinataall'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione,nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca lasospensione su istanza di una delle parti».6. A far tempo dal 2/08/2025 è entrato in vigore l’art. 12-bis deld.l. n.84/2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica inmateria di estinzione dei giudizi a seguito di definizioneagevolata») a tenore del quale : « Il secondo periodo del comma236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siinterpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudiziaventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesionealla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimoarticolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza conil versamento della prima o unica rata delle somme dovute eche l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio 12ovvero, inN usmuerao r egistro generale 1606/2022Numero sezionale 3298/2026assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiaNruamzeiroo ndi era ccolta generale 23756/2026prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 19D7at a pubblicazione 22/07/2026del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis,comma 2, lettera c), del citato decreto legge n. 202 del 2024 edella documentazione attestante il versamento della prima ounica rata».7. Nel caso in esame, la parte ricorrente, con la memoria harinunciato al ricorso, ha dichiarato l’adesione alla c.d.rottamazione quater (art. 1 commi 231 e segg. della leggen.197/2022) e ha depositato copia dell’istanza di definizioneagevolata e ricevute relative al pagamento delle rate dovute,nei termini sopra individuati, rispetto alle due procedure attivateed autorizzate dalla Agenzia delle entrate.8. Deve, per l’effetto, ritenersi la sussistenza di tutti ipresupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio exart.12-bis del d.l. n.84/2025 (cfr. Cass.14/09/2025 n.25163).9. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in ipotesidi “rottamazione” dei carichi pendenti”, l’art. 12 bis cit. nonprevede la statuizione sulle spese, trattandosi di un’ipotesi diestinzione prevista dalla legge.In ogni caso, in mancanza di disposizioni speciali, può trovareapplicazione la regola generale stabilita dall’art.310, ultimocomma c.p.c., secondo la quale «Le spese del processo estintostanno a carico delle parti che le hanno anticipate».Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.10. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art.13 comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che conseguealle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero diinammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (CasNsu.m enro. r egistro generale 1606/2022Numero sezionale 3298/202625485 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 23756/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio2026.La Presidente