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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 1987

Cassazione n. 09529/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione e colpevolezza dell'agente, alla qualificazione del reato e all'elemento soggettivo dello stesso è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 3, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione e colpevolezza dell'agente, alla qualificazione del reato e all'elemento soggettivo dello stesso è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 3, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente
Sentenza Cassazione n. 09529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris