CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 30617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava eseguita la sanzione accessoria dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 7281/98 della Corte di appello di Napoli, definitiva in data 28 maggio 1999. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce travisamento della prova, omissione nella valutazione di prova decisiva, contraddittorietà della motivazione risultante dagli atti del procedimento, lamentando che la Corte di appello aveva erroneamente individuato le opere oggetto dell'ordine di demolizione come struttura adiacente al preesistente fabbricato rurale, travisando gli elementi probatori. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli art. 44 e 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che non rientrassero nell'ordine di demolizione le ulteriori opere abusive realizzate successivamente dal [OSCURATO:PERSONA], in difformità al principio di diritto secondo cui l'ordine giudiziale di demolizione involge qualunque intervento ed elemento additivo successivo all'immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità. La Corte di appello, con apprezzamento di fatto sorretto da congrue e logiche argomentazioni e dunque incensurabile in questa sede, ha specificamente individuato le opere oggetto dell'ordine di demolizione (cfr. pag 3 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla I. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6, n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' vero che costituisce principio consolidato che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restítutio In integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep.09/02/2017, Rv.268831 - 01; Sez.3, n. 21797 del 27/04/2011, Rv.250389 - 01). Nella specie, pero, tale principio non trova applicazione, in quanto la Corte di appello ha rilevato - con apprezzamento di fatto supportato da argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, che le nuove opere realizzate dal ricorrente, scoperte nel 2004, non costituiscono ampliamenti del primo abuso e superfetazioni dello stesso, ma opere distinte dal punto di vista funzionale ed architettonico e, quindi, del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell'ordine di demolizione. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.