CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssari giusta procura speciale in atti-ricorrenti-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica-intimato-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Lecce n. 443/2017 depositata il08/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/20261.– Antonia d'Amico e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con tre motiviper la cassazione dell’ordinanza in epigrafe indicata con cui, la Corted’appello di Lecce, investita del giudizio dal Tribunale di Brindisi in quantofunzionalmente competente, ne aveva rigettato la domanda di condannadel Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 576.780,05,detratta quella di euro 105.000,00, già percepita dai primi a titolo dirisarcimento danni da occupazione usurpativa, per la realizzazione di unedificio scolastico, del terreno in loro proprietà, sito nel territoriodell’indicato comune, alla contrada [OSCURATO:PERSONA], fg. 10, p.lla 141 di 1052mq, all’esito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi econfermato con sentenza di rigetto dell’opposizione introdotta dall’enteterritoriale.La Corte territoriale, nel ricostruire le fasi precedenti del giudizio,esponeva che in un precedente procedimento definito con sentenza dirigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Brindisi avevadichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai ricorrenti,ivi opposti, al fine di ottenere dall’Amministrazione il pagamento di importiulteriori, a quelli loro riconosciuti nella precedente fase, per l’occupazioneacquisitiva e temporanea del terreno.Per il tribunale si sarebbe trattato di una mutatio libelli non consentitanel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto al diverso importo,pari ad euro 105 mila, reclamato ed ottenuto dai privati in fase monitoria,in ragione di transazione stipulata con l’Amministrazione comunale, per poiaffermare, in dispositivo, che la somma di euro 105.000,00, per cui erastato emesso decreto ingiuntivo, confermato, doveva intendersi qualeacconto sulle “eventuali” maggiori somme dovute per lo stesso titolo.La Corte di appello, nel giudicare sulle maggiori somme reclamate,esponeva ancora di aver disposto consulenza tecnica di ufficio perdeterminare la somma dovuta per il pregiudizio subito dai richiedenti almomento della irreversibile trasformazione del terreno di loro proprietà, suNumero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026cui era stata edificata una scuola, e quindi una sua integrazione, al fine dideterminare il valore venale del bene alla data della domanda, ovvero al 3febbraio 2010, in cui si era realizzata la cessazione della permanenzadell’illecito, in quanto implicita rinuncia del diritto di proprietà.Il terreno in base al P.R.G. del Comune, approvato con delibera di giuntadella Regione Puglia n. 1071 del 16 luglio 2002, a tutto il febbraio 2010 eradestinato urbanisticamente alla realizzazione di un edificio scolastico (zonaSU (scuola media) sulla base della variante al P.d.F., approvata con deliberaG.R. n. 6865 del 12 novembre 1979.Dopo aver dato atto, all’esito della disposta c.t.u., della naturaconformativa del vincolo, i giudici di merito hanno quindi escluso l’efficaciadell’accertamento contenuto nella sentenza n. 1787 del 2015, passata ingiudicato, emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,rimarcando che la domanda riconvenzionale risarcitoria per danni “ulteriori”ivi proposta, era stata definita con dichiarazione di inammissibilità.La statuizione su una questione di rito avrebbe dato luogo pertanto adun giudicato formale, non preclusivo della riproposizione della domanda inaltro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti sostanziali delgiudicato.Considerati quindi gli esiti della disposta c.t.u., la Corte di merito avevadeterminato il valore venale del bene, su cui commisurare i richiesti danni,in euro 64.952,79, importo inferiore alla somma già percepita a titolomonitorio, pari ad euro 105.000,00, ragione per la quale rigettava ladomanda di condanna dell’Amministrazione ad ulteriori e maggiori sommedovute a titolo di danni da occupazione.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsaapplicazione degli artt. 9 e 55 e delle altre norme del d.P.R. n. 327 del 2001regolatrici della fattispecie nonché contrasto con l’interpretazione delleNumero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026stesse fornite dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, in riferimentoall’art. 360 n. 3), 4) e 5) c.p.c. e vizio di motivazione su un punto decisivodella controversia ex art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., nella noncondivisibilità delle conclusioni espresse nel supplemento peritale in ordinealla quantificazione del danno e, segnatamente, in ordine all’effettivapotenzialità di utilizzo del suolo e al corrispondente suo reale valore dimercato da determinarsi alla data della intervenuta rinuncia del diritto diproprietà (è citata Cass. SSUU n. 735 del 2015). L’immobile era statooccupato, e di fatto espropriato già nel 1979, per la costruzione di unascuola, vincolo che (con approvazione di prg nel 2002 e tipizzazione dellaproprietà come zona SU per la realizzazione di un edificio scolastico) avevadeterminato il valore dell’immobile, così ritenuto non edificabile.Si sarebbe trattato di una occupazione illecita ex art. 55 d.P.R. n. 327del 2001 liquidabile in base al valore venale del bene. La consulenza diparte, come contestato alla Corte di appello in corso di giudizio, avevastimato il valore di mercato del bene in euro/mq 75, superiore alla stimainvece ritenuta dalla corte di merito e pari ad euro/mq 38.Il vincolo era stato posto nel 2002 quando invece la scuola era statarealizzata già nel lontano 1979 e pur avendo la disposta c.t.u. concluso nelsenso che l’appetibilità del terreno era stata estremamente ridotta a tutto il2010, non avendo il PRG previsto alcuno standard urbanistico per il bene inquestione, la corte di merito avrebbe concluso, in modo assolutamentecontraddittorio, affermando la natura conformativa del vincolo.Non si sarebbe trattato di un vincolo preordinato all’esproprio, ma diuna tipizzazione a tempo indeterminato suscettibile di utilizzazioni pertipologie di intervento consentite che, in difetto di espressa riserva allamano pubblica, avrebbero potuto essere attuate anche ad iniziativa privatao promiscua.Con tali affermazioni, la Corte di appello di Lecce si sarebbe posta incontrasto con la giurisprudenza pacifica (sono citate numerose sentenzeNumero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026della giurisprudenza amministrativa dei TAR e del Consiglio di Stato) cheritiene la natura sostanzialmente espropriativa di previsioni urbanisticheche, pur non incidendo sui singoli beni, combinano limitazioni sostanzialialla facoltà edificatoria con restrizioni di carattere strumentale oprocedimentale.Viene citata dai ricorrenti la sentenza n. 6 del 1966 della Cortecostituzionale che avrebbe affermato il carattere espropriativo dell’atto cheimponga limitazioni tali da svuotare il contenuto del diritto di proprietà.2.– Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art.55 d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.2.1.– L’ordinanza aveva valutato l’immobile disponendo c.t.u.nonostante le prove esibite dalle parti. La Corte di appello di Lecce avevacosì recepito la stima del c.t.u. con lo stabilire il valore di mercato del suolocome se fosse gravato da vincolo conformativo ancora in essere nel 2010laddove si trattava di vincolo espropriativo decaduto nel 2007 per decorsodei cinque anni dall’approvazione del PRG di previsione (anno 2002).2.2.– In violazione dell’art. 115 cod. proc civ. il giudice di merito nonaveva in tal modo posto a fondamento della sua decisione le prove propostedalle parti (comprensive del dedotto valore stabilito in una diversa sentenzadella Corte di appello di Lecce, la n. 315 del 7 maggio 2008, che avevafissato il valore di mercato in euro75/mq, con riferimento al 1984 per terrenilimitrofi a quelli di giudizio), ma aveva giudicato sugli esiti di una c.t.u. chenon costituisce prova e che era stata disposta al di fuori delle ipotesi in cuiè riconosciuto al giudice un siffatto potere ufficioso. Non era condivisibilel’affermazione secondo la quale la sentenza n. 1787 del 2015, passata ingiudicato inter partes, non avrebbe avuto alcuna efficacia vincolante ingiudizio laddove, invece, il Tribunale di Brindisi, proprio con accertamentopassato in cosa giudicato, aveva determinato il valore del bene nel rapportoeuro/mq.38.Numero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/20263.– Con ulteriore motivo i ricorrenti denunciano che l’impugnatasentenza avrebbe omesso di stabilire il valore del diritto di proprietà«illecitamente ablato dal Comune e non confondibile con le indennità dioccupazione».Viene dedotta la violazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 327 del 2001, inriferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., nella partein cui l’ordinanza impugnata, dopo aver ricordato che il provvedimento diprimo grado ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’indennizzo nonpatrimoniale, all’indennità di occupazione legittima e illegittima, ha poi«omesso completamente di stabilire qual è il valore del diritto di proprietàdei ricorrenti, illecitamente ablato dal Comune e non confondibile con leindennità di occupazione» con conseguente mancanza della stima delpregiudizio patrimoniale per la perdita del bene.L’ordinanza impugnata dopo avere affermato che il valore venale delbene era stato individuato dal c.t.u. nominato in euro 39.976,00 (euro38/mq 1.052) aveva liquidato su detto importo l’indennizzo nonpatrimoniale (pari al 10% dell’intero valore di mercato), l’indennità dioccupazione legittima e quella di occupazione illegittima obliterando ildanno da occupazione usurpativa (l’apprensione del bene da parte della p.A.senza titolo).4.– Il primo motivo è inammissibile perché non capace di confrontarsicon le rationes dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui i giudici dellaCorte d’appello hanno ritenuto:a) che in caso di occupazione usurpativa o acquisitiva si realizza unillecito a carattere permanente che cessa al momento della proposizionedella domanda con cui il privato abdica alla sua proprietà, individuandoanche il momento in cui va stimato il valore di mercato del bene.Si è così fatta corretta applicazione del principio, in modo costanteaffermato da questa Corte, per il quale, in tema di espropriazione perpubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, cheNumero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decretodi esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cuiinvece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casiun illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizioneautoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia incaso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta dirisarcimento dei danni per equivalente.Tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene almomento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – ela somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta arivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità diriconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gliinteressi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamentecommisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati conriferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente albene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici divalutazione, ovvero in base ad un indice medio (Cass., Sez. I, 24 maggio2018, n. 12961).b) La natura conformativa del vincolo scolastico e quindi, almenoin gran parte, la conseguente non edificabilità del terreno in questione.Anche in tale caso, solido è l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità nel senso che ai fini della determinazione dell'indennità diesproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), ladestinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devonoricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione diintegrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanisticacomunale, ne determina il carattere non edificabile.Esso ha l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, comedestinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritteed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nelNumero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; né puòesserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di unarealizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un serviziostrettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio edistituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurataall'insegnamento privato (Cass., Sez. I, 22 novembre 2023 n. 32422).,Rispetto a siffatte rationes gli argomenti sviluppati dai ricorrenti circa losvuotamento delle loro facoltà dominicali all’esito dell’occupazione ecostruzione dell’edificio scolastico, sono inconducenti e incapaci difronteggiare delle prime gli esiti.La motivazione resa, per gli indicati passaggi, dà conto, infatti, dellafinalità pubblica della realizzazione edilizia al cui interno rimangonocontenute, e limitate, le facoltà dominicali del privato.I ricorrenti, ancora in modo non concludente, argomentano sull’epocain cui è intervenuta la privazione del possesso senza considerare il binomio,da cui muove la Corte territoriale, tra occupazione e rinuncia del diritto diproprietà che si realizza in caso di occupazione usurpativa, in una situazionein cui il privato, attraverso la richiesta risarcitoria per equivalente, rinunciaal bene o al risarcimento in forma specifica.La deduzione in ricorso circa la scadenza del vincolo espropriativoquinquennale, perfino nuova, descrive un’altra fattispecie, diversa da quellain esame i cui i termini di contestazione sono, invece, quelli della solaquantificazione del risarcimento.E il motivo, nel richiamare gli artt. 9 e 55 d.P.R. n. 327 del 2001 afondamento di una pretesa, diversa e maggiore, quantificazione del dannoe voci accessorie, non aggiunge alcunché rispetto alla descritta fattispecieabdicativa e resta certamente generico dove deduce l’esistenza di «altrenorme del dpr 327/2001 regolatrici della fattispecie» che è, quella, di unamaggiore quantificazione del dovuto per una somma di oltre 570 mila euro.Numero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026Tanto avviene anche laddove il motivo denuncia il contrastodell’interpretazione fatta propria nell’impugnata ordinanza con quella«fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità in riferimento all’art.360 n. 3, 4, 5 cpc», poi individuata dai ricorrenti attraverso la citazione dinumerose pronunce dei giudici amministrativi (f. 9 ordinanza).Il confuso richiamo, pure operato nella rubrica del motivo, a distinti vizi(così per le fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5) sottraeanche autonoma dignità alle censure e tanto, pure, per l’improprio accennoa “fatti decisivi” che, dedotti come ignorati dai giudici di merito, nonvengono neppure definiti nei contenuti della portata critica.5.– Il secondo motivo che deduce violazione dell’art. 55 d.P.R. n.327/2001 e dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., è inammissibile per plurime ragioni.5.1.– I ricorrenti reiterano la deduzione secondo la quale poiché ilvincolo “scolastico” ha natura espropriativa ed è decaduto nel 2007 dopocinque anni dall’approvazione giusta P.R.G. del 2002, il giudizio va rimessoal giudice di merito.Per l’indicato costrutto, non c’è raccordo tra quanto dedotto e le normedi cui si denuncia la violazione e resta ardua l’individuazione del fattodecisivo omesso che è, piuttosto, una errata qualificazione della fattispecieproduttiva di danno.5.2.– Con la denunciata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., iricorrenti contestano ancora che la Corte d’appello abbia posto afondamento della decisione la disposta c.t.u., nel rilievo che tale mezzo noncostituisce prova e che la sua ammissione sarebbe stata disposta diiniziativa del giudice «al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto tale potereofficioso».Resta ferma la non censurabilità in cassazione della denunciata sceltaistruttoria, rientrante nella discrezionalità del giudice e sindacabile solonegli stretti limiti del “fatto omesso” che non legittima il ricorrente aNumero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma che deve consisterenella indicazione dell’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame èstato omesso e il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il“come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processualetra le parti e la loro decisività” (ex multis, Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n.7472).Ciò posto, una piena lettura del motivo denuncia come alla stessa sicorreli il tema della formazione di un “giudicato”, maturato all’esito dellevicende processuali che hanno interessato le parti in un separato giudizioche svoltosi davanti al Tribunale di Brindisi, si vorrebbe violato dalprovvedimento impugnato.La domanda introdotta davanti alla Corte territoriale, deducono iricorrenti, avrebbe avuto un oggetto limitato e ricompreso tra quantoliquidato in forza del decreto ingiuntivo, per la transazione intercorsa traprivati ed ente territoriale, dal Tribunale di Brindisi per euro 105 mila equanto comunque ritenuto dal medesimo tribunale come pari ad oltre 576mila euro nella distinta e successiva fase dell’opposizione per il diverso titolointegrato dalla normativa di settore: così l’art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001dettato sulle occupazioni senza titolo anteriori al 30 settembre 1996, in cuiil risarcimento è fissato nel valore venale del bene.La Corte d’appello nel tentativo di portare ordine, all’affastellarsi diqualificazioni e prospettive ivi contenute, all’interno del giudicato formatosisulla sentenza del Tribunale di Brindisi – che da una parte apre alla c.t.u.nella quantificazione del danno da occupazione usurpativa e dall’altro ritienela non modificabilità del petitum nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo salvo, ancora, a rimettere ad un futuro ed «eventuale» giudiziola liquidabilità di «danni ulteriori» – esclude che la statuizione del primogiudice abbia contenuto “di merito”, valorizzando in tal senso la partedispositiva in cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile lariconvenzionale degli opposti sulla maggiore misura del danno.Numero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nella ritenuta natura formale, o “in rito”, del giudicato, di cui offre nellarelativa interpretazione congrua motivazione, la Corte territoriale disponenuova c.t.u. in quanto non vincolata dal precedente accertamento.Neppure i ricorrenti hanno dedotto, in modo rilevante, circa il diversosignificato del preteso giudicato nel rapporto tra motivazione, chesembrerebbe riconoscere di più, e dispositivo.Per la giurisprudenza di legittimità, la violazione del giudicato doveportata all’esame della Corte di cassazione, in applicazione del principiodell’autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., vadedotta con la specifica indicazione della parte del provvedimentogiurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cuisi denuncia l'errata interpretazione nonché dell'eventuale elementoextratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevanteper l'interpretazione del giudicato (Cass., Sez. I, 21 maggio 2025, n. 13662;in termini, Cass., Sez. U, 21 febbraio 2022, n. 5633).Il motivo è pertanto inammissibile.6.– Il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, per le ragionidi seguito indicate.Nella contestata liquidazione, la Corte territoriale applica, per le vociportate dai ricorrenti, ivi compreso il danno non patrimoniale, l’art. 43-bisd.P.R. n. 327 del 2001, integrativo del procedimento di acquisizione sanantein cui maturano poste creditorie dal privato per la perdita del bene e la suaoccupazione.A p. 6, ultimi due righi, dell’ordinanza, la Corte territoriale afferma chel’importo dovuto è quello «spettante a titolo di risarcimento del danno subitoper effetto della utilizzazione del bene posta in essere dalla PA» precisandoche esso «è dunque pari a euro 64.952,79», e tanto, nella valorizzataevidenza che i ricorrenti rivendicavano il mero risarcimento da occupazioneusurpativa.Numero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026La Corte di merito ha infatti precisato che «nessuna contestazione èinsorta tra le parti sulla esistenza di una fattispecie inquadrabile nell’otticadell’art. 42-bis tue» e quindi «dell’utilizzo […] di un bene immobile per scopidi interesse pubblico, [pure] in assenza di un valido provvedimento diesproprio e senza l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante»(f. 3 ordinanza).I giudici di appello ritengono pertanto che il paradigma normativoapplicabile alla fattispecie scrutinata possa comunque essere quello di cuiall’art. 42-bis cit. e tanto fanno rispetto ad una peculiare e diversa ipotesiin cui, negli effetti, non si realizza un formale passaggio della proprietà delbene in capo alla parte pubblica e le voci di danno, che in conseguenza nederivano, escludono, con la mancata perdita della proprietà per intervenutasua acquisizione all’Amministrazione, il valore di mercato del bene.Il motivo di ricorso, che non si confronta con l’indicato passaggiodell’ordinanza impugnata, è quindi inammissibile.7.– Il ricorso è, nei suoi complessivi contenuti, inammissibile.Nulla sulle spese essendo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 5212/2021Numero sezionale 4415/2025Numero di raccolta generale 8600/2026Data pubblicazione 07/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli