CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24261/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lentini; nei procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del il tribunale di Siracusa del 25 ottobre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza il suddetto imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., anche con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen. Sarebbe emersa una coltivazione di sostanze stupefacenti penalmente irrilevante, non colta dalla corte di appello, che si sarebbe indirizzata nella sola valorizzazione dell'elemento ponderale, con assenza di indici di inserimento nel mercato illegale, senza altresì tenere conto dei rilievi difensivi e quindi della emergenza di una destinazione di quanto rinvenuto per il solo uso domestico e personale. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine agli artt. 131 bis e 133 cod. pen. Il giudizio per la esclusa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sarebbe avvenuto in violazione del dettato normativo, essendosi omessa ogni considerazione della condotta dell'elemento soggettivo, della personalità del reo e delle sue condizioni economiche e capacità a delinquere. Mancherebbe sul punto in realtà ogni motivazione. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche e alla applicazione di una pena prossima al massimo edittale, senza che sia intervenuta una valutazione di tutte le circostanze oggettive e soggettive. 6. Il primo motivo è inammissibile, atteso che la valorizzazione, al fine di configurare il reato contestato, dell'elevato numero di piante rinvenute presso l'imputato ( ben 50 alte due metri e 10 alte un metro, idonee alla estrazione di un principio stupefacente funzionale alla predisposizione di 765 dosi) appare in linea con l'indirizzo di legittimità, che esclude la rilevanza penale della coltivazione di stupefacenti solo quando essa denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto. (Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 16/04/2020 ) Rv. 278624 - 01) ovvero non configura alcun rilievo di offensività solo in presenza di elementi che siano indìci, in maniera evidente ed ineluttabile, di un numero di piante e di una produzione di stupefacenti scarsa: l'esatto contrario del caso concreto. 7. Quanto al secondo motivo, si osserva che la censura sulle attenuanti generiche non concesse è del tutto generica e quindi inammissibile, atteso che il ricorrente si limita ad asserire la applicabilità delle stesse richiamando indici quali le condizioni di vita familiare e sociale, i motivi a delinquere, il carattere del reo e la necessità di adeguare la pena al caso concreto, lasciandoli inespressi nella loro specificità, nel senso che non ha illustrato le concrete circostanze a supporto di quanto asserito. Sul punto, si rammenta che il requisito della specificità (intrinseca) dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, 2 /(. al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3 - n. 12727 del 21/02/2019 Rv. 275841 - 01; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Rv. 214249). Quanto alla pena applicata, essa rientra al di sotto del medio edittale e i giudici hanno ritenuto la stessa congrua e proporzionata al fatto commesso, in applicazione del noto principio per cui, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle