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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10892/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25631/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 163 presso lo studio degli avv.ti Angelo e [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.ta e difesa come da procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; _res i - .sucur~corrertit avverso la sentenza n. 1665/38/15 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata in data 19/3/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'[OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 1/2/2022; lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], motivate nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1665/38/15, depositata in data 19 marzo 2015, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 29/51/13 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso a seguito del passaggio in giudicato, in data 9- 10-06, della sentenza della CTR n. 98/02/05 con cui era stato rigettato il ricorso proposto dagli eredi avverso un avviso di accertamento relativo alle imposte di successione nell'eredità paterna;

3. la CTR aveva rigettato il ricorso ritenendo sanato ogni vizio di notifica e tempestiva la notifica dell'avviso nei termine di decennale di prescrizione, applicabile in presenza di una sentenza passata in giudicato;

4. la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, rilevando che la notifica doveva ritenersi legittima in quanto avvenuta a mezzo posta ex art. 14 della

I. n. 890 del 1982, corretta l'applicazione del termine di prescrizione decennale, stante la definitività della pretesa a seguito di giudicato, legittima la richiesta nei confronti della ricorrente nella sua qualità di coerede e quindi di obbligata in solido;

5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 19 ottobre 2015, affidato a cinque motivi, e depositava memoria; l'Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente i soli fini della partecipazione all'udienza e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con memoria, regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate, la contribuente ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla

I. n. 225 del 2016, nonché l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a tali fini.

2. In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla

I. n. 225 del 2016), la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; ne consegue che il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22118, n. 23173 e n. 28349 del 2017).

Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato ([OSCURATO:PERSONA]. n. 32125, n. 24083 e n. 8980 del 2018).

3. Nella presente controversia l'istanza presentata dalla contribuente risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta.4.

Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. 4.1 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite che restano a carico della parte che le ha anticipate. 4.2 Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.23175/2015) e lo rende applicabile per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass. n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso, in Roma, in data 1 febbraio 2022.

Il Relatore / D titsS,,,M i I éca_d!-ON no .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25631/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 163 presso lo studio degli avv.ti Angelo e [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.ta e difesa come da procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; _res i - .sucur~corrertit avverso la sentenza n. 1665/38/15 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata in data 19/3/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'[OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 1/2/2022; lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], motivate nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1665/38/15, depositata in data 19 marzo 2015, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 29/51/13 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso a seguito del passaggio in giudicato, in data 9- 10-06, della sentenza della CTR n. 98/02/05 con cui era stato rigettato il ricorso proposto dagli eredi avverso un avviso di accertamento relativo alle imposte di successione nell'eredità paterna; 3. la CTR aveva rigettato il ricorso ritenendo sanato ogni vizio di notifica e tempestiva la notifica dell'avviso nei termine di decennale di prescrizione, applicabile in presenza di una sentenza passata in giudicato; 4. la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, rilevando che la notifica doveva ritenersi legittima in quanto avvenuta a mezzo posta ex art. 14 della I. n. 890 del 1982, corretta l'applicazione del termine di prescrizione decennale, stante la definitività della pretesa a seguito di giudicato, legittima la richiesta nei confronti della ricorrente nella sua qualità di coerede e quindi di obbligata in solido; 5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 19 ottobre 2015, affidato a cinque motivi, e depositava memoria; l'Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente i soli fini della partecipazione all'udienza e depositava memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con memoria, regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate, la contribuente ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla I. n. 225 del 2016, nonché l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a tali fini. 2. In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016), la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; ne consegue che il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22118, n. 23173 e n. 28349 del 2017). Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato ([OSCURATO:PERSONA]. n. 32125, n. 24083 e n. 8980 del 2018). 3. Nella presente controversia l'istanza presentata dalla contribuente risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta.4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. 4.1 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite che restano a carico della parte che le ha anticipate. 4.2 Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.23175/2015) e lo rende applicabile per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass. n. 13636 del 2015). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, in data 1 febbraio 2022. Il Relatore / D titsS,,,M i I éca_d!-ON no .
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