CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337 e 582, 585 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che il ricorso si rivela, tuttavia, tardivo, in quanto proposto in data 10 ottobre 2022 e quindi oltre il termine utile per l'impugnazione scadente il giorno 7 ottobre 2012 (art. 591, lett. c, cod. proc. pen.). Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.) con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febtraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] uolo 1, ••