CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19828/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dal l ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Ce- sare Federici 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Appennini 46, presso lo studio legale associato Leone -controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, èdomiciliata -controricorrente - avverso la sentenza n. 10656 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] - ricevuta dall ’ agente della riscossione una cartella di pagamento relativa a crediti del Comune di Napoli per sanzione amministrativa derivante da una violazione del Codice della Strada - in data 26/11/2014 proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Napoli, sostenendo, tra l’altro, di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento indicato nella cartella; − l ’ opposizione veniva accolta dal giudice di primo grado all ’ esito dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di lettura del dispositivo) e la sentenza veniva depositata il 20/2/2015; − la pronuncia veniva impugnata dall ’ agente de lla riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con atto d’appello notificato il 21/9/2015; si costituivano l’appellata Lancuba e il Comune di Napoli, rimasto contumace in primo grado; − c on la sentenza n. 10656 del 28/11/2019, il Tribunale di Napoli, accogliendo l’appello, riformava la decisione del Giudice di Pace e respingeva il ricorso avverso la cartella di pagamento, avendo le PP.AA. opposte dimostrato –attraverso documentazione prodotta in copia, ma non specificamente disconosciuta – che il verb ale di accertamento era stato notificato alla Lancuba; − a vverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tremotivi; − resistevano con distinti controricorsi il Comune di Napoli e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (suben trata ex lege ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).C [OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello mancato di rilevare la tardività dell’impu- gnazione, che era stata proposta con atto notificato il 21/9/2015 e, dun- que, oltre la scadenza (in data 20/9/2015) del termine semestrale; − col secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità del procedimento d’appello e della sentenza per violazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e in ragione della tardività dell’impugnazione (in base alle circostanze sopra illu- strate); − la denuncia di tardività dell ’ appello è fondata, a nche se per ragioni differenti rispetto a quelle esposte dalla ricorrente;osservandosi, in pro- posito, che l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosser- vanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio ( ex multis , Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022, Rv. 664446-01); − infatti, il termine ultimo per impugnare la sentenza di primo grado era fissato al 20/9/2015 e, poiché si trattava di una domenica, lo stesso si deve considerare prorogato ex legeal successivo lunedì 21/9/2015; − si deve t uttavia rilevare che il primo grado della controversia si era ritualmente svolto secondo il rito del lavoro, come prescritto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011; − conseguentemente, l ’ appello avverso la decisione del Giudice di Pace doveva essere introdotto col medesimo rito e, perciò, mediante deposito del ricorso entro il 21/9/2015, restando irrilevante, ai fini del rispetto del termine ex art. 327 cod. proc. civ., che l ’ atto d ’ impugna- zione fosse stato irritualmente proposto con citazione notificata in quella data (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 25061 del 11/12/2015, Rv. 638032- 01; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021, Rv. 661952- 01);− d all ’ esame del fascicolo di merito (consentito dalla denuncia del vizio ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) risulta che l ’ atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, dopo la scadenza del termine decadenziale per proporre l’impugnazione; − per quanto esposto, va cassata senza rinvio la sentenza d ’ appello qui impugnata;resta così assorbito il terzo motivo di ricorso, col quale si era dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, costituiti dalla mancanza di una rituale notificazione del verbale di accertamento, atto presupposto della cartella; − ai sensi dell ’ art. 385, co mma 2, cod. proc. civ. , si provvede in dispositivo alla liquidazione, in favore della ricorrente, delle spese del secondo grado di giudizio, poste a carico dell’appellante (tardivo) Equi- talia Sud (oggi, Agenzia delle Entrate - Riscossione), mentre si dispone la compensazione dei costi dell’appello tra l’agente della riscossione e l’ente impositore, avendo gli stessi svolto comuni difese; − poiché le ragioni della tardività dell ’ appello indicate nel ricorso erano palesemente infondate e l’inammissibilità dell’impugnazione è stata rilevata ex officio, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; p.q . m . la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna Agenzia delle Entrate -Riscossione a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado d’appello, liquidate in Euro 490,00 per com- pensi, oltre ad accessori di legge; compensa interamente le spese dell’appello tra Agenzia delle En- trate -Riscossione e Comune di Napoli; compensa le spese del giudizio di legittimi