CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: . ,A ou,„ fk eFAELL 11- FEDERICO RAFFAELhAatova ROSSANO il 25/06/1975 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ai, g.e-- (L(2,41C QLe21~. . LA.Q-244,n%G•tt.2.1 ,(2 40 il difensore 4-tee (.„H,en (12-u.,/ • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari che non aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, richiesta in relazione all'imputazione provvisoria elevata anche nei confronti della predetta, assistente della [OSCURATO:PERSONA] del comune di Corigliano - Rossano, quale esecutrice materiale delle false attestazioni inerenti alla presenza in ufficio di [OSCURATO:PERSONA], funzionario della [OSCURATO:PERSONA], del comune di Corigliano - Rossano (capi 7 e 8, reati di cui agli artt. 640 cod. pen. e 55 quinquies del D.L.vo 165/2001). 2. Avverso l'ordinanza suindicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, denunciando l'inosservanza degli artt. 479 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione. Il Tribunale rende una motivazione apparente circa l'insussistenza di esigenze cautelari, laddove nella richiesta cautelare e poi nell'atto di appello si erano chiaramente evidenziati gli elementi indicativi delle pregnanti esigenze cautelari, quali il danno patrimoniale e all'immagine arrecato all'Ente di appartenenza chiamato a retribuire una frazione della prestazione giornaliera non effettuata, il d'anno patrimoniale e all'immagine conseguenti alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo rimasto così sguarnito della corrispondente unità di lavoro, il carattere ripetuto del raggiro, il numero di ore lavorative, il pericolo di inefficienza a cui l'indagato aveva esposto l'ufficio e l'alterazione della preordinata dislocazione delle risorse umane; ma l'ordinanza impugnata non si pronuncia su tali elementi. Illogica è l'affermazione secondo cui la vicenda è circoscritta a quattro singoli episodi specifici e risale a oltre un anno fa, laddove la fattispecie criminosa di falso non richiede affatto un numero minimo di condotte per il suo perfezionamento. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, i contenuti di critica ai giudizi espressi dal tribunale risultano prevalentemente assertivi o generici, laddove il provvedimento impugnato aveva posto in luce soprattutto il deficit di elementi concreti idonei a supportare il giudizio di pericolosità e della sua attualità. Il tribunale del riesame, dato atto della valutazione dell'ordinanza genetica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di imputazione provvisoria e della esclusione da parte del Giudice delle indagini preliminari della sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva, nel condividere tale giudizio, rileva che si tratta di condotta di falsa attestazione della presenza in ufficio di [OSCURATO:PERSONA], istruttore della [OSCURATO:PERSONA], relative a un'unica giornata, del luglio del 2020, rispetto alla quale la Federico timbrava il badge di Aurelio, che si allontanava anticipatamente dal posto di lavoro, procurando un ingiusto profitto e conseguente danno alla P.A. pari ad euro 23,37, e conclude, congruamente, che pertanto la vicenda è da ritenere circoscritta e risalente a oltre un anno prima rispetto alla valutazione cautelare, laddove l'appello non prospettava alcun elemento concreto idoneo a far ritenere ipotizzabile una prosecuzione delle condotte illecite. Le censure del ricorrente, qui riproposte, risultano a loro volta manifestamente inidonee a inficiare la motivazione dell'ordinanzaimpugnata, che, lungi dal risultare apparente, dà sufficientemente conto della carenza di elementi alla stregua dei quali operare, nei termini invocati dal ricorrente, la prognosi circa il periculum libertatis, rimarcando la limitata consistenza numerica della falsa attestazione e la stessa esiguità del danno che, di là degli ulteriori risvolti per l'organizzazione della P.A., si assesta su importo comunque non elevato, oltre che l'epoca dei fatti, risalente a oltre un anno. Il ricorso valorizza nuovamente il ruolo pubblico ricoperto dall'indagata e la entità del danno e delle sue ripercussioni, mettendo tra l'altro in discussione il dato, oggettivo, della risalenza nel tempo della condotta criminosa, ma tali aspetti sono stati già correttamente ritenuti insufficienti nell'ordinanza impugnata laddove ha messo in luce l'insussistenza di elementi afferenti a episodi o a comportamenti in grado di conferire concretezza all'ipotizzata reiterazione del reato. P.Q.M. Dichiara