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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 24258/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

03/02/2026 dal Tribunale di Vercelli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’imputato ricorre personalmente (con ricorso sottoscritto con firmaautenticata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza in data03/02/2026 del Tribunale di Vercelli.2.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto propostopersonalmente dall’imputato con riserva dei motivi al difensore.

Va ribaditoche «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'attoimpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizionedel ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" delmandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marrazzo, Rv. 281475 – 01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellacassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/02/2026 dal Tribunale di Vercelli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato ricorre personalmente (con ricorso sottoscritto con firmaautenticata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza in data03/02/2026 del Tribunale di Vercelli.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto propostopersonalmente dall’imputato con riserva dei motivi al difensore. Va ribaditoche «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'attoimpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizionedel ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" delmandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marrazzo, Rv. 281475 – 01).3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellacassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24258/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris