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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 24735/2026

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le, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/19613. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 26 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, inaccoglimento delle proposte di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6maggio 2022, ha rideterminato le pene applicate a [OSCURATO:PERSONA], PasqualeCiocia e [OSCURATO:PERSONA].2.

Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo i motivi di ricorso qui illustrati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:3.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agliartt. 81, 110, 629 cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3), cod.pen. e all’art. 7 legge n. 203 del 1991, nonché agli artt. 132 e 133 cod. pen.Si censura la determinazione della pena, ritenuta illogica e priva diadeguata motivazione, con riferimento sia all’individuazione della pena base siaall’aumento per la continuazione (un anno di reclusione), nonché al diniego dellecontinuazione ex art. 81 cod. pen., ritenuta sproporzionata rispetto ai reatisatellite, anche alla luce della collaborazione processuale intervenuta in appello,rilevante ai fini di una più favorevole valutazione.4.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. peravere la Corte di appello fatto illegittimo ricorso alla motivazione per relationem,senza autonomo esame dei motivi di gravame.Con il secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione per omessaesplicitazione del percorso logico-giuridico e mancato esame delle censuredifensive.Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen. peromessa motivazione sui criteri di dosimetria della pena.5.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agliartt. 81, 110, 629 cod. pen., all’art. 628, terzo comma, cod. pen., all’art. 7 leggen. 203 del 1991 e agli artt. 132 e 133 cod. pen., per erronea applicazione deicriteri di determinazione della pena.Si lamenta la carenza assoluta di motivazione sull’aumento per lacontinuazione (un anno di reclusione), privo di indicazione dei criteri e delle ragionigiustificatrici.

Si deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, inassenza di qualsiasi valutazione, nonostante la presenza di elementi favorevoli.6.

I ricorsi sono inammissibili.Questa Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro unasentenza emessa all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sonoquelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, alcontenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2,n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), per tale dovendosi intendere quella nonconforme al paradigma normativo (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.283818-01; Sez.

U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).Quanto, in particolare, alle doglianze in ordine alla mancata motivazione sullamisura della pena, è stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenutaequa la pena concordata dalle parti, non ha alcuna necessità di motivare tale suoconvincimento, mentre è tenuto a motivare se decide di rigettare la richiesta diapplicazione di una determinata pena.

Sono conseguentemente inammissibili imotivi di ricorso relativi alla motivazione sulla congruità della pena, visto che iricorrenti, nel concordare il trattamento sanzionatorio, hanno rinunciato ai motividi ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorioconcordato dagli stessi.

Va evidenziato, invero, che le pene applicate - anche conriferimento alla individuazione del reato su cui calibrare la pena base e gliincrementi per la continuazione - sono quelle determinate dalle stesse parti e chel'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nelsuccessivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivirinunciati.

Da qui l'inammissibilità dei ricorsi in esame, in quanto sollevanoquestioni sulle quali si è oramai formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del10/09/2025, Bruno, in motivazione).7.

Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., dei proposti ricorsi.Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (CorteCost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, dieuro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/19613. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 26 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, inaccoglimento delle proposte di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6maggio 2022, ha rideterminato le pene applicate a [OSCURATO:PERSONA], PasqualeCiocia e [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo i motivi di ricorso qui illustrati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agliartt. 81, 110, 629 cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3), cod.pen. e all’art. 7 legge n. 203 del 1991, nonché agli artt. 132 e 133 cod. pen.Si censura la determinazione della pena, ritenuta illogica e priva diadeguata motivazione, con riferimento sia all’individuazione della pena base siaall’aumento per la continuazione (un anno di reclusione), nonché al diniego dellecontinuazione ex art. 81 cod. pen., ritenuta sproporzionata rispetto ai reatisatellite, anche alla luce della collaborazione processuale intervenuta in appello,rilevante ai fini di una più favorevole valutazione.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. peravere la Corte di appello fatto illegittimo ricorso alla motivazione per relationem,senza autonomo esame dei motivi di gravame.Con il secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione per omessaesplicitazione del percorso logico-giuridico e mancato esame delle censuredifensive.Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen. peromessa motivazione sui criteri di dosimetria della pena.5. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agliartt. 81, 110, 629 cod. pen., all’art. 628, terzo comma, cod. pen., all’art. 7 leggen. 203 del 1991 e agli artt. 132 e 133 cod. pen., per erronea applicazione deicriteri di determinazione della pena.Si lamenta la carenza assoluta di motivazione sull’aumento per lacontinuazione (un anno di reclusione), privo di indicazione dei criteri e delle ragionigiustificatrici. Si deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, inassenza di qualsiasi valutazione, nonostante la presenza di elementi favorevoli.6. I ricorsi sono inammissibili.Questa Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro unasentenza emessa all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sonoquelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, alcontenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2,n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), per tale dovendosi intendere quella nonconforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.283818-01; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).Quanto, in particolare, alle doglianze in ordine alla mancata motivazione sullamisura della pena, è stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenutaequa la pena concordata dalle parti, non ha alcuna necessità di motivare tale suoconvincimento, mentre è tenuto a motivare se decide di rigettare la richiesta diapplicazione di una determinata pena. Sono conseguentemente inammissibili imotivi di ricorso relativi alla motivazione sulla congruità della pena, visto che iricorrenti, nel concordare il trattamento sanzionatorio, hanno rinunciato ai motividi ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorioconcordato dagli stessi. Va evidenziato, invero, che le pene applicate - anche conriferimento alla individuazione del reato su cui calibrare la pena base e gliincrementi per la continuazione - sono quelle determinate dalle stesse parti e chel'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nelsuccessivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivirinunciati. Da qui l'inammissibilità dei ricorsi in esame, in quanto sollevanoquestioni sulle quali si è oramai formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del10/09/2025, Bruno, in motivazione).7. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., dei proposti ricorsi.Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (CorteCost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, dieuro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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