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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06112/2026

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elazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; uditala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso; udito il difensore.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi chiedendone l’accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in concorso con altri, determinando la pena in anni tre,mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 833,33 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma1, disp.att. cod.proc.pen. 2.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità del ricorrente per l’addebito ascrittogli.

Secondo il difensore la sentenza impugnata si è limitata a recepire le valutazioni del primo giudice senza affrontare le doglianze sollevate nell’atto d’appello e senza dar conto degli elementi posti a base del proprio convincimento.

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto automaticamente provata la partecipazione del ricorrente all’azione delittuosa in virtù della presenza dello stesso nel luogo in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] effettuò la richiesta estorsiva nei confronti del Piscopo e del Senese senza accertare il contributo materiale o morale concretamente fornito alla realizzazione del reato.

La mera presenza passiva del [OSCURATO:PERSONA] nella detta circostanza non può essere reputata idonea a integrare il contributo agevolatore dell’altrui condotta richiesto dalla giurisprudenza per configurare il concorso a norma dell’art. 110 cod.pen., prestandosi al più asostanziare una mera connivenza non punibile.

I giudici d’appello non hanno adeguatamente considerato le censure difensive relative all’impossibilità di individuare un qualsivoglia apporto o sostegno prestato dal ricorrente all’azione che abbia incrementato le possibilità di realizzazione del reato. 2.2 La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod.pen.

Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica a sostegno della sussistenza dell’aggravante sotto il profilo del metodo, avendo richiamato le espressioni rivolte al Senese e al Piscopo senza considerare l’assenza di elementiattestanti il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso da parte del ricorrente e senza spiegare da quali elementi ha desunto lavolontà del [OSCURATO:PERSONA] di agevolare l’attività della famiglia dei “Panzaruttari”.

Aggiunge il difensore che i giudici territoriali hanno reso una motivazione del tutto carente con riguardo all’appartenenza dell’imputato al clan che controllava la zona, limitandosi all’apodittica affermazione relativa all’abituale coinvolgimento degli imputati negli affari illeciti di detto gruppo. 2.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo il difensore la sentenza impugnata ha reso una motivazione solo apparente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche limitandosi a richiamare la gravità del fatto senza tener conto della condotta susseguente al reatoe omettendo di esplicitare le ragioni alla base del diniego. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da censureconnotate da diffusa aspecificità, che reiterano rilievi congruamente scrutinati e disattesi dai giudici d’appello sulla scorta di un apparato argomentativo privo di contraddittorietà e frizioni logiche.

2. Quanto alla condotta partecipativa, la sentenza impugnata non si è limitata a condividere lamotivazione rassegnat a dal primo giudice ma ha fornito adeguata risposta a lle doglianze difensive(pag. 5-6) con riguardo all’alternativa versione dei fatti accreditata dall’imputato e all’impossibilità di qualificare il contegno silente del ricorrente alla stregua della mera connivenza non punibile.

Il difensore non ha chiarito quali circostanze o argomenti di decisivo rilievo siano stati pretermessi dalla Corte di merito, idonei per la loro pregnanza confutativa a disarticolare la tenuta della motivazione, per tal via incorrendo in genericità dellacensura.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 – 01; Sez.2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979 – 01 ; nello stesso senso , Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 – 01 ; Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024 . dep. 2025 , Giaquinto, Rv.287403 – 01 ) .

L’apprezzamento in concreto delle circostanze dell’azione nonché dell a specific a caratterizzazionedella condotta del correo silente e la valutazione dell’attitudine delle stesse ad integrare il concorso nell’azione delittuosa si risolve in un giudizio fattuale demandato in via esclusiva al giudice di merito,sindacabile in sede di legittimità solo se trasfuso in una motivazione deficitaria, contraddittoria o manifestamente illogica, condizioni che non ricorrono nel caso a giudizio.

3. Il secondo motivo che censura l’affermata sussistenza dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. è aspecifico e,comunque, manifestamente infondat o .

Premesso che alla stregua della contestazione e delle statuizioni rese in sede di merito l’aggravante risulta addebitatae ritenuta esclusivamente sotto il profilo del metodo, la Corte d’Appello ha disatteso le censure difensive sul punto sulla base di corretti argomenti giuridici, richiamando la specifica evocazione dell’agire dei gruppi camorristici resa palese dal riferimento, all’atto della richiesta di danaro, all’esigenza di far fronte alle necessità dei “carcerati”;la diretta spendita del nome del clan operante nella zona, espressione della “famiglia”Moccia; il coinvolgimento nell’azione delittuosa di soggetti notoriamente contigui a detto gruppo, elementi idonei a dar conto del peso specifico dell’intimidazione rivolta alle vittime.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafiosoin funzione di una più agevole e sicura consumazione del reato ( tra molte, Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01) , dovendo darsi a tal fine sicuro rilievo all’esaltazione dell’efficacia intimidatoria che discende dalla prospettata provenienza della stessa da sodalizi criminosi storicamente operanti sul territorio.Non è fuor di luogo ribadire che, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 –02; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02).

4. Il conclusivo motivo che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito legittimamente valorizzato in senso ostativo la gravità del fatto e delle modalità esecutive a fronte di un gravame che in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] non segnalava alcun elemento meritevole d’apprezzamento al fine dell’invocata mitigazione sanzionatoria.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; uditala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso; udito il difensore. Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi chiedendone l’accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in concorso con altri, determinando la pena in anni tre,mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 833,33 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma1, disp.att. cod.proc.pen. 2.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità del ricorrente per l’addebito ascrittogli. Secondo il difensore la sentenza impugnata si è limitata a recepire le valutazioni del primo giudice senza affrontare le doglianze sollevate nell’atto d’appello e senza dar conto degli elementi posti a base del proprio convincimento. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto automaticamente provata la partecipazione del ricorrente all’azione delittuosa in virtù della presenza dello stesso nel luogo in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] effettuò la richiesta estorsiva nei confronti del Piscopo e del Senese senza accertare il contributo materiale o morale concretamente fornito alla realizzazione del reato. La mera presenza passiva del [OSCURATO:PERSONA] nella detta circostanza non può essere reputata idonea a integrare il contributo agevolatore dell’altrui condotta richiesto dalla giurisprudenza per configurare il concorso a norma dell’art. 110 cod.pen., prestandosi al più asostanziare una mera connivenza non punibile. I giudici d’appello non hanno adeguatamente considerato le censure difensive relative all’impossibilità di individuare un qualsivoglia apporto o sostegno prestato dal ricorrente all’azione che abbia incrementato le possibilità di realizzazione del reato. 2.2 La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica a sostegno della sussistenza dell’aggravante sotto il profilo del metodo, avendo richiamato le espressioni rivolte al Senese e al Piscopo senza considerare l’assenza di elementiattestanti il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso da parte del ricorrente e senza spiegare da quali elementi ha desunto lavolontà del [OSCURATO:PERSONA] di agevolare l’attività della famiglia dei “Panzaruttari”. Aggiunge il difensore che i giudici territoriali hanno reso una motivazione del tutto carente con riguardo all’appartenenza dell’imputato al clan che controllava la zona, limitandosi all’apodittica affermazione relativa all’abituale coinvolgimento degli imputati negli affari illeciti di detto gruppo. 2.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il difensore la sentenza impugnata ha reso una motivazione solo apparente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche limitandosi a richiamare la gravità del fatto senza tener conto della condotta susseguente al reatoe omettendo di esplicitare le ragioni alla base del diniego. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da censureconnotate da diffusa aspecificità, che reiterano rilievi congruamente scrutinati e disattesi dai giudici d’appello sulla scorta di un apparato argomentativo privo di contraddittorietà e frizioni logiche. 2. Quanto alla condotta partecipativa, la sentenza impugnata non si è limitata a condividere lamotivazione rassegnat a dal primo giudice ma ha fornito adeguata risposta a lle doglianze difensive(pag. 5-6) con riguardo all’alternativa versione dei fatti accreditata dall’imputato e all’impossibilità di qualificare il contegno silente del ricorrente alla stregua della mera connivenza non punibile. Il difensore non ha chiarito quali circostanze o argomenti di decisivo rilievo siano stati pretermessi dalla Corte di merito, idonei per la loro pregnanza confutativa a disarticolare la tenuta della motivazione, per tal via incorrendo in genericità dellacensura. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 – 01; Sez.2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979 – 01 ; nello stesso senso , Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 – 01 ; Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024 . dep. 2025 , Giaquinto, Rv.287403 – 01 ) . L’apprezzamento in concreto delle circostanze dell’azione nonché dell a specific a caratterizzazionedella condotta del correo silente e la valutazione dell’attitudine delle stesse ad integrare il concorso nell’azione delittuosa si risolve in un giudizio fattuale demandato in via esclusiva al giudice di merito,sindacabile in sede di legittimità solo se trasfuso in una motivazione deficitaria, contraddittoria o manifestamente illogica, condizioni che non ricorrono nel caso a giudizio. 3. Il secondo motivo che censura l’affermata sussistenza dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. è aspecifico e,comunque, manifestamente infondat o . Premesso che alla stregua della contestazione e delle statuizioni rese in sede di merito l’aggravante risulta addebitatae ritenuta esclusivamente sotto il profilo del metodo, la Corte d’Appello ha disatteso le censure difensive sul punto sulla base di corretti argomenti giuridici, richiamando la specifica evocazione dell’agire dei gruppi camorristici resa palese dal riferimento, all’atto della richiesta di danaro, all’esigenza di far fronte alle necessità dei “carcerati”;la diretta spendita del nome del clan operante nella zona, espressione della “famiglia”Moccia; il coinvolgimento nell’azione delittuosa di soggetti notoriamente contigui a detto gruppo, elementi idonei a dar conto del peso specifico dell’intimidazione rivolta alle vittime. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafiosoin funzione di una più agevole e sicura consumazione del reato ( tra molte, Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01) , dovendo darsi a tal fine sicuro rilievo all’esaltazione dell’efficacia intimidatoria che discende dalla prospettata provenienza della stessa da sodalizi criminosi storicamente operanti sul territorio.Non è fuor di luogo ribadire che, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 –02; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02). 4. Il conclusivo motivo che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito legittimamente valorizzato in senso ostativo la gravità del fatto e delle modalità esecutive a fronte di un gravame che in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] non segnalava alcun elemento meritevole d’apprezzamento al fine dell’invocata mitigazione sanzionatoria. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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