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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11700/2026

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iliata digitalmente ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMaurizio Ghinelli, domiciliato digitalmente ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2978/2021depositata il 03/12/2021.Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] chiese, con atto di citazione del 30 marzo 2019, ladeclaratoria di inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dirisarcimento dei danni subiti, a titolo contrattuale ed extra contrattuale,nella misura di complessivi euro 1.116.495,09, oltre le spese di ATP e lespese di giudizio.

L’attrice, a sostegno della domanda, affermò di avergestito l’attività alberghiera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con insegna“[OSCURATO:PERSONA]”, in forza di due contratti di affitto di azienda, l’uno dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.11.2014 e l’altro dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.11.2017; che lasocietà convenuta aveva omesso di effettuare interventi di straordinariamanutenzione e che a partire dalla fine del 2014 si erano evidenziatiproblemi di malfunzionamento degli impianti, in particolare di quellotermico e di quello idrico-sanitario; che [OSCURATO:PERSONA] aveva dovutoeffettuare una serie di lavori di straordinaria manutenzione, ma, ciòmalgrado, era stata costretta a chiudere la struttura alberghiera.Premetteva, altresì, parte attrice di avere promosso un giudizio diaccertamento tecnico preventivo finalizzato a cristallizzare leproblematiche emerse, le loro cause ed il costo degli interventi daeseguire e di essersi decisa ad agire a seguito del suo esito.Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale contestò lerisultanze della consulenza tecnica preventiva e rilevò che [OSCURATO:PERSONA] le condizioni in cui si trovava l’immobile, in quanto lo avevagestito per sei mesi in forza del primo contratto di affitto e, ciò malgrado,aveva stipulato il secondo contratto, pur essendo consapevole dellecondizioni della struttura alberghiera.

La società convenuta chiese ilrigetto di tutte le domande formulate dall’attrice.Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il Tribunale di Rimini – rilevato il mancato esperimento del tentativo diconciliazione – onerò le parti allo svolgimento dell’incombente e dispose,quindi, il mutamento del rito, concedendo loro i termini necessari.All’esito del giudizio il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 265/2021depositata il 16 marzo 2021, rigettò tutte le domande di parte attrice sullabase della seguente motivazione: «In primo luogo, tutte le ulteriori(rispetto a quelle formulate nell’originario atto di citazione) domandegiudiziali avanzate da parte attrice nella memoria integrativa ex art. 426c.p.c. in data 31/07/2020 devono essere dichiarate inammissibili in quantodel tutto nuove.Ciò posto, quanto ai pretesi danni subiti dalla parte affittuaria di cui, inquesta sede, si chiede il risarcimento occorre evidenziare, da un lato,quanto alla inagibilità ed inidoneità della sala meeting e della palestra, cheil secondo contratto di affitto inter partes del 13 novembre 2014 -stipulato dalla Mancini dopo aver già gestito l’albergo per ben sei mesi -prevedeva espressamente (all’ art. 14 lett. a) che l’onere dellasistemazione della sala meeting fosse a carico della conduttrice e che,dall’altro lato, la clausola sub b.1 lettera B) di tale secondo contrattoprevede che: “l’affittuaria dichiara di conoscere l’azienda, di ritenerlaadatta al proprio uso e di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui sitrova, ogni eccezione rimossa”, di talché nessuna doglianza può essereavanzata dall’attrice in relazione a problematiche di tali locali che lamedesima doveva necessariamente conoscere e che non le hannocomunque impedito di proseguire nel rapporto, stipulando un nuovocontratto di affitto di azienda.Quanto, poi, alle somme richieste da parte attrice in correlazione almancato utilizzo, per tutto il periodo del rapporto, le camere n. 108, 200,224, 224, 326 e 308 si osserva che tale assunto è risultato, in causa, deltutto indimostrato da parte della conduttrice e, pertanto, anche taledomanda non può essere accolta.Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026Lo stesso dicasi del danno da immagine commerciale asseritamentesubito a seguito di alcune recensioni negative sull'attività stessa, la cuiprova non è stata univocamente fornita in atti (non riferendosi tutte lerecensioni negative esclusivamente allo stato della struttura ma anche aquestioni inerenti alla gestione ed essendo presenti anche recensionipositive).Quanto, infine, al preteso rimborso per spese indicate dall’ATP siosserva che:-A)"€ 2.127,00 totale costi per opere eseguite dall'affittuaria (quesiton. 1 CTU); € 9.572,00 + € 5.043,30 totale costi per opere eseguitedall'affittuaria (quesito n. 2 CTU)": nessun rimborso è dovuto dallaconcedente in quanto, come dichiarato dal CTU, trattasi di spese dimanutenzione ordinaria e, come tali, interamente a carico dell'affittuaria-B)"€ 6.910,00 costo complessivo delle opere di manutenzione perportare l'impianto termico e idraulico nelle condizioni di adeguatamanutenzione (quesito n.3 CTU)": nessun rimborso sarebbe dovuto dallaconcedente in quanto, come dichiarato dal CTU, si tratterebbe di spese dimanutenzione ordinaria e, come tali, interamente a carico dell'affittuaria.-C) “€ 1.500,00, oltre IVA e contributo cassa, costo complessivo delledue pratiche (as built + DIRI): nessun rimborso sarebbe comunquedovuto dalla concedente in quanto non si tratterebbe comunque di speseper manutenzione e, come in ogni caso dichiarato dal CTU "a seguito dellaverifica eseguita si è constatato che l'impianto elettrico funzionacorrettamente" (ved. pag. 21 della relazione).»2.

La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], la quale hacontestato la decisione di primo grado sulla base di sette motivi: la nullitàdella sentenza per assenza di motivazione o motivazione apparente; laerroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenutoinammissibili le domande nuove proposte con la memoria ex art. 426c.p.c.; la omessa pronuncia nel merito sulle domande ritenuteNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026inammissibili in quanto nuove; la erroneità della sentenza nella parte incui aveva escluso il risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzodi alcune camere della struttura alberghiera per mancata prova, da partedell’attrice, di quanto allegato, sebbene [OSCURATO:PERSONA] avesse articolatosul punto specifica prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale conordinanza del 27.11.2020; la erroneità della sentenza nella parte in cuiaveva escluso il risarcimento del danno all’immagine commerciale permancata prova di quanto lamentato alla luce di recensioni negativeriguardanti non solo la struttura alberghiera ma anche la gestione dellastessa; la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso laripetibilità delle spese indicate dalla CTU svolta nel procedimento di ATP;la erroneità della sentenza nella parte in cui era stata rigettata ladomanda di risarcimento del danno derivante dalla inagibilità e dallainidoneità della sala meeting e della palestra.Con sentenza n. 2978/2021, depositata il 3 dicembre 2021, nellaresistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d'appello di Bologna harigettato i motivi di impugnazione, condannando l’appellante alle spese dilite.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione fondato su sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito notificando e depositandocontroricorso.Ministero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovvero falsaapplicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. in combinatodisposto con l’art. 118 disp. att. c.p.c.».Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026Secondo la ricorrente, la sentenza di primo grado aveva omesso dichiarire e di specificare, a sostegno della propria decisione, le ragioni perle quali aveva ritenuto di non svolgere alcun tipo di istruttoria; le ragioniper le quali alcune domande fossero inammissibili, in quanto nuove; leragioni per le quali aveva reputato che non fossero state indicate leistanze istruttorie poste a sostegno della domanda; le ragioni per le qualierano state disattese le risultanze dell’ATP svolto ante causam.A detta della ricorrente anche la Corte d’Appello di Bologna, sul punto,avrebbe commesso il medesimo errore, rigettando il motivo di gravamecon la motivazione del seguente tenore: «seppur sintetica la decisione èsufficientemente motivata e chiaro è il percorso logico-giuridico indicatodal giudice il quale parte dall’analisi delle peculiarità delle fattispecie chevide la Mancini stipulare il secondo contratto di affitto in data 13.11.2014,in assoluta continuità temporale col precedente, nonché delle clausole inesso contenute e poi esamina le singole pretese risarcitorie e ne motivacongruamente l’infondatezza».Il motivo è infondato.L’obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tuttoinidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione.

Sussiste la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., permotivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processodeliberativo, quando la sentenza di appello è motivata "per relationem"alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione dellaricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice,senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Sez.3, Ordinanza n. 7267 del 26/03/2026).Non emerge, nella specie, alcun vizio di violazione di norme di dirittodella decisione, che al contrario non si limita a meri richiami perrelationem, ma conferma le statuizioni impugnate, esprimendo, sia pur inNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026modo sintetico, le ragioni della loro conferma, mediante il rilievodell’esame da parte del giudice di primo grado dei due contratti stipulati incontinuità da [OSCURATO:PERSONA], delle clausole in essi contenute nonchédelle singole pretese risarcitorie, “motivandone congruamentel’infondatezza”.Si deve, peraltro, aggiungere che, se il motivo si intendesse – comesuggerisce l’illustrazione con la seconda proposizione della pagina 33 delricorso - come volto a censurare la motivazione della sentenza impugnatacon riferimento al suo stesso tenore e non quale motivazione perrelationem rispetto alla motivazione di primo grado, fermo quantoosservato sull’esistenza di una motivazione percepibile come tale, lacensura ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. si dovrebbe dirededotta sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione, quali iltenore dell’appello.

Tanto la renderebbe inidonea a dedurre tale vizio allastregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenzan. 8053 del 7/04/2014, secondo cui «La riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sempliceNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026difetto di "sufficienza" della motivazione» (negli stessi termini SezioniUnite n. 8054 del 7/04/2014; Cass. n. 25216 del 27/11/2014).2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovverofalsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 348 bis c.p.c., nellaparte in cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato – in quantoasseritamente inammissibile – il motivo di appello avente ad oggetto ladeclaratoria di inammissibilità delle domande svolte da parte della signoraMancini in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.».La ricorrente deduce che la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile ilmotivo di appello relativo alla erroneità della declaratoria diinammissibilità delle domande formulate dall’appellante nella memoriaintegrativa ex art. 426 c.p.c..

Tuttavia, nel caso di specie, la censuraproposta (fondata sui seguenti motivi: avere erroneamente ritenuto che laricorrente aveva proposto domande nuove; non avere specificato qualifossero le domande nuove; non avere affrontato il merito delle domandestesse) era fondata e connotata da un concreto fumus di accoglimento.Infatti, il giudice di secondo grado aveva dovuto integrare la motivazionedi primo grado che aveva dichiarato inammissibili “tutte le ulterioridomande […] avanzate […] nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.”,specificando che la domanda nuova era una sola (e non di più) avente adoggetto il risarcimento delle «spese e competenze relative alprocedimento monitorio Tribunale di Rimini n. 3773/2019 R.G. di cui aldecreto ingiuntivo n. 1748/2019 R.G. e successivo procedimento diopposizione n. 4779/2019 R.G. pendente davanti Codesto Tribunale».Il motivo è manifestamente privo di fondamento.Lo è in primo luogo perché non spiega il come ed il perché sarebbestato violato l’art. 348-bis c.p.c., nella versione applicabile rationetemporis al giudizio di appello, ed in secondo luogo – ove una spiegazione,tramite per vero inammissibile integrazione dell’illustrazione si ravvisassenel senso che la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente quellaNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026norma - perché dovrebbe rilevarsi che essa concerneva il procedimentodecisionale di decisione sull’appello con l’ordinanza di cui al successivo,ora abrogato art. 348-ter c.p.c., nel mentre la Corte felsinea hapronunciato con sentenza.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovvero falsaapplicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 348-bis c.p.c., nella parte incui la Corte d’Appello di Bologna afferma che “il terzo motivo èincomprensibile e dunque inammissibile, censurando l’omesso esame dellafondatezza nel merito delle domande che il giudice ha dichiaratoinammissibili, perché nuove.

Di contro, il giudice ha ritualmente esaminatoe statuito sulle domande ritenute ammissibili”».Nel giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato laviolazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale esaminato edeciso su tutte le questioni devolute alla sua cognizione.

Secondo laricorrente, poiché la Corte ha statuito che “correttamente” il Tribunale nonaveva esaminato le domande nuove, perché inammissibili, sarebbe incorsain una contraddizione logica, in quanto “da un lato afferma che vi era unasola domanda nuova, dall’altro giustifica l’omesso esame di una pluralitàindistinta di domande”.Il motivo è infondato.In via preliminare, quanto alla nuovamente dedotta violazione dell’art.348-bis c.p.c. valgono le ragioni indicate a proposito del motivoprecedente.Quanto alla deduzione, assente nell’intestazione ed avente epifaniasolo nell’illustrazione, di una violazione dell’art. 112 c.p.c., si rileva cherisulta intrinsecamente contradditoria, avendo la Corte affermato che viera solo una domanda nuova e così affermato che non ve ne erano altre.La doglianza risulta peraltro del tutto assertoria.4.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovverofalsa applicazione, ex art. 360 n. 3) c.p.c., dell’art. 1 del contratto diNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026affitto di azienda datato 13.11.2014 stipulato inter partes, nonché dellenorme codicistiche dettate in tema di vizi della res locata, della lorosopravvenienza rispetto alla stipula del contratto e della inefficacia dellarinuncia preventiva a farli valere».Secondo la difesa della ricorrente la motivazione del giudice di secondogrado sarebbe solo apparentemente corretta nella parte in cui ha ritenutoinfondati i motivi di gravame relativi al merito della controversia,valorizzando in via assorbente la presunta conoscenza, in capo allaaffittuaria, dello stato dell’azienda al momento della stipula del contrattodel 13.11.2014, in quanto le problematiche afferenti gli impianti e lafruibilità dell’azienda sarebbero insorte alla fine dell’anno 2014 e, dunque,successivamente alla stipula del contratto del 13.11.2014.

In sostanza laricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia “fatto erroneogoverno” delle regole contrattuali pattuite tra le parti.La Corte d’appello ha così motivato nel merito: «i motivi in esamesono infondati per l’assorbente ragione che l’appellante non censura quellaparte della motivazione – peraltro corretta e condivisibile – ove il giudiceesamina la peculiarità del rapporto fra le parti mettendo in evidenza che ilsecondo contratto di affitto fu stipulato in data 13.11.2014 in assolutacontinuità temporale col precedente e ritiene, in conseguenza, chenessuna delle pretese risarcitorie sia fondata, perché l’affittuarianecessariamente conosceva l’azienda e le problematiche dei locali,problematiche “che non le avevano impedito di proseguire nel rapporto,stipulando un nuovo contratto di affitto”.Dunque, del tutto consapevolmente l’affittuaria, attuale appellante,nella clausola n. 1 dichiarò di “avere preventivamente constatato laconsistenza della predetta azienda alberghiera e di ben conoscerla peraver condotto in affitto l’azienda nella stagione 2014 fino al 15 novembre”e, ancora, “di ritenerla adatta al proprio uso e di accettarla nello stato difatto e di diritto in cui si trova, ogni eccezione rimossa” e nella clausola n.Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/202614 assunse l’onere di eseguire diversi lavori, elencati con le lettere da a)ad h), compresi quelli afferenti la sala meeting, dimostrando di benconoscere lo stato della struttura e degli impianti”.

E’ stato, poi, affermatoche “L’affittuaria, poi, mai ha allegato che malfunzionamenti edeterioramenti di cui è causa fossero sorti dopo la stipula del secondocontratto e, peraltro, tale evenienza deve ritenersi del tutto esclusa” e che“Quanto osservato consente dunque di ritenere accertato che tutti i fattilamentati dall’affittuaria e posti a fondamento delle pretese risarcitoriefossero presenti o, quantomeno, facilmente conoscibili anche all’inizio delprimo rapporto di affitto, e senz’altro conosciuti alla stipula del secondo.I malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento e dell’impiantoidrico accertati dal CTU, infine, sono imputabili all’affittuaria, in quanto dalconsulente attribuiti alla mancata esecuzione di opere di ordinariamanutenzione».Il motivo è inammissibile, in quanto in primo luogo deduce come vizioai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione di un articolodel contratto di affitto di azienda e, dunque, non deduce la violazione ofalsa applicazione di una norma diritto.Inoltre, se si superasse tale rilievo si dovrebbe rilevare che sisarebbero dovute indicare le norme sull’interpretazione del contrattoasseritamente violate o falsamente applicate, nel mentre l’illustrazione ètotalmente deficitaria al riguardo.Si ricorda il consolidato principio di diritto secondo cui«L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione diaccertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine difatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che perviolazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nellaNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra leparti» (Cass. n. 14355 del 14/07/2016).Ed ancora che «L'interpretazione del contratto è riservata al giudice dimerito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiticonsentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specificaindicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento delgiudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in casocontrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nellamera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, cometale inammissibile in sede di legittimità» (Cass. n. 353 del 08/01/2025).La censura formulata dalla ricorrente, in realtà, nella sua illustrazioneinveste questioni fattuali e di merito che sono precluse in questa sede.5.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c., in quanto siail Tribunale di Rimini sia la Corte territoriale avrebbero omesso di istruirela causa sulla base delle istanze istruttorie ritualmente formulate ereiterate dalla ricorrente, così pretermettendo l’analisi delle questioni difatto devolute alla loro cognizione, “tutte puntualmente allegate e sorretteda richieste istruttorie ammissibili e rilevanti”.Il motivo è inammissibile, in quanto non può farsi valere, in presenzadi “doppia conforme”, il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5c.p.c..Nella specie, il Tribunale e la Corte d’appello hanno rigettato ledomande risarcitorie formulate dall’odierna ricorrente ritenendole nondimostrate, in quanto tutte le istanze istruttorie sono state ritenute nonaccoglibili.

Nella motivazione della sentenza di secondo grado si legge, sulpunto: “Dunque, correttamente il Tribunale ha rigettato sia le istanzeistruttorie, in quanto superflue, sia tutte le pretese avanzateNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026dall’affittuaria, essendo le stesse infondate poiché la stessa alla data dellastipula ben conosceva lo stato di locali ed impianti”.D’altro canto, il motivo non denuncia omesso esame di “fatti” (nozionelumeggiata dalle note sentenze delle S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014),bensì di “questioni”, il che lo colloca comunque al di fuori del paradigmadel n. 5 dell’art. 360 c.p.c..L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie.6.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovvero falsaapplicazione, ex art. 360 n. 3) c.p.c., della disciplina codicisticaprocessuale in tema di spese di lite».Il motivo è inammissibile, in quanto è, in realtà, un “non motivo”,giacché postula un effetto, quello della caducazione delle statuizioni sullespese dei gradi di merito che, riguardo a quelle di appello dovrebbeconseguire alla cassazione della sentenza, cosa che invece scaturirebbeNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026dalla mera applicazione del primo comma dell’art. 336 c.p.c. e per quelledi appello all’eventuale riforma e caducazione della sentenza di primogrado da parte del giudice di rinvio dopo la detta cassazione.In pratica si postula un effetto solo come conseguenzadell’accoglimento dei precedenti motivi.7.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese processuali delgiudizio di cassazione seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Mrigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 12.000,00, di cui euro 200,00, per spese, oltre alle spesegenerali ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliata digitalmente ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMaurizio Ghinelli, domiciliato digitalmente ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2978/2021depositata il 03/12/2021.Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] chiese, con atto di citazione del 30 marzo 2019, ladeclaratoria di inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dirisarcimento dei danni subiti, a titolo contrattuale ed extra contrattuale,nella misura di complessivi euro 1.116.495,09, oltre le spese di ATP e lespese di giudizio. L’attrice, a sostegno della domanda, affermò di avergestito l’attività alberghiera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con insegna“[OSCURATO:PERSONA]”, in forza di due contratti di affitto di azienda, l’uno dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.11.2014 e l’altro dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.11.2017; che lasocietà convenuta aveva omesso di effettuare interventi di straordinariamanutenzione e che a partire dalla fine del 2014 si erano evidenziatiproblemi di malfunzionamento degli impianti, in particolare di quellotermico e di quello idrico-sanitario; che [OSCURATO:PERSONA] aveva dovutoeffettuare una serie di lavori di straordinaria manutenzione, ma, ciòmalgrado, era stata costretta a chiudere la struttura alberghiera.Premetteva, altresì, parte attrice di avere promosso un giudizio diaccertamento tecnico preventivo finalizzato a cristallizzare leproblematiche emerse, le loro cause ed il costo degli interventi daeseguire e di essersi decisa ad agire a seguito del suo esito.Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale contestò lerisultanze della consulenza tecnica preventiva e rilevò che [OSCURATO:PERSONA] le condizioni in cui si trovava l’immobile, in quanto lo avevagestito per sei mesi in forza del primo contratto di affitto e, ciò malgrado,aveva stipulato il secondo contratto, pur essendo consapevole dellecondizioni della struttura alberghiera. La società convenuta chiese ilrigetto di tutte le domande formulate dall’attrice.Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il Tribunale di Rimini – rilevato il mancato esperimento del tentativo diconciliazione – onerò le parti allo svolgimento dell’incombente e dispose,quindi, il mutamento del rito, concedendo loro i termini necessari.All’esito del giudizio il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 265/2021depositata il 16 marzo 2021, rigettò tutte le domande di parte attrice sullabase della seguente motivazione: «In primo luogo, tutte le ulteriori(rispetto a quelle formulate nell’originario atto di citazione) domandegiudiziali avanzate da parte attrice nella memoria integrativa ex art. 426c.p.c. in data 31/07/2020 devono essere dichiarate inammissibili in quantodel tutto nuove.Ciò posto, quanto ai pretesi danni subiti dalla parte affittuaria di cui, inquesta sede, si chiede il risarcimento occorre evidenziare, da un lato,quanto alla inagibilità ed inidoneità della sala meeting e della palestra, cheil secondo contratto di affitto inter partes del 13 novembre 2014 -stipulato dalla Mancini dopo aver già gestito l’albergo per ben sei mesi -prevedeva espressamente (all’ art. 14 lett. a) che l’onere dellasistemazione della sala meeting fosse a carico della conduttrice e che,dall’altro lato, la clausola sub b.1 lettera B) di tale secondo contrattoprevede che: “l’affittuaria dichiara di conoscere l’azienda, di ritenerlaadatta al proprio uso e di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui sitrova, ogni eccezione rimossa”, di talché nessuna doglianza può essereavanzata dall’attrice in relazione a problematiche di tali locali che lamedesima doveva necessariamente conoscere e che non le hannocomunque impedito di proseguire nel rapporto, stipulando un nuovocontratto di affitto di azienda.Quanto, poi, alle somme richieste da parte attrice in correlazione almancato utilizzo, per tutto il periodo del rapporto, le camere n. 108, 200,224, 224, 326 e 308 si osserva che tale assunto è risultato, in causa, deltutto indimostrato da parte della conduttrice e, pertanto, anche taledomanda non può essere accolta.Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026Lo stesso dicasi del danno da immagine commerciale asseritamentesubito a seguito di alcune recensioni negative sull'attività stessa, la cuiprova non è stata univocamente fornita in atti (non riferendosi tutte lerecensioni negative esclusivamente allo stato della struttura ma anche aquestioni inerenti alla gestione ed essendo presenti anche recensionipositive).Quanto, infine, al preteso rimborso per spese indicate dall’ATP siosserva che:-A)"€ 2.127,00 totale costi per opere eseguite dall'affittuaria (quesiton. 1 CTU); € 9.572,00 + € 5.043,30 totale costi per opere eseguitedall'affittuaria (quesito n. 2 CTU)": nessun rimborso è dovuto dallaconcedente in quanto, come dichiarato dal CTU, trattasi di spese dimanutenzione ordinaria e, come tali, interamente a carico dell'affittuaria-B)"€ 6.910,00 costo complessivo delle opere di manutenzione perportare l'impianto termico e idraulico nelle condizioni di adeguatamanutenzione (quesito n.3 CTU)": nessun rimborso sarebbe dovuto dallaconcedente in quanto, come dichiarato dal CTU, si tratterebbe di spese dimanutenzione ordinaria e, come tali, interamente a carico dell'affittuaria.-C) “€ 1.500,00, oltre IVA e contributo cassa, costo complessivo delledue pratiche (as built + DIRI): nessun rimborso sarebbe comunquedovuto dalla concedente in quanto non si tratterebbe comunque di speseper manutenzione e, come in ogni caso dichiarato dal CTU "a seguito dellaverifica eseguita si è constatato che l'impianto elettrico funzionacorrettamente" (ved. pag. 21 della relazione).»2. La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], la quale hacontestato la decisione di primo grado sulla base di sette motivi: la nullitàdella sentenza per assenza di motivazione o motivazione apparente; laerroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenutoinammissibili le domande nuove proposte con la memoria ex art. 426c.p.c.; la omessa pronuncia nel merito sulle domande ritenuteNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026inammissibili in quanto nuove; la erroneità della sentenza nella parte incui aveva escluso il risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzodi alcune camere della struttura alberghiera per mancata prova, da partedell’attrice, di quanto allegato, sebbene [OSCURATO:PERSONA] avesse articolatosul punto specifica prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale conordinanza del 27.11.2020; la erroneità della sentenza nella parte in cuiaveva escluso il risarcimento del danno all’immagine commerciale permancata prova di quanto lamentato alla luce di recensioni negativeriguardanti non solo la struttura alberghiera ma anche la gestione dellastessa; la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso laripetibilità delle spese indicate dalla CTU svolta nel procedimento di ATP;la erroneità della sentenza nella parte in cui era stata rigettata ladomanda di risarcimento del danno derivante dalla inagibilità e dallainidoneità della sala meeting e della palestra.Con sentenza n. 2978/2021, depositata il 3 dicembre 2021, nellaresistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d'appello di Bologna harigettato i motivi di impugnazione, condannando l’appellante alle spese dilite.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione fondato su sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito notificando e depositandocontroricorso.Ministero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovvero falsaapplicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. in combinatodisposto con l’art. 118 disp. att. c.p.c.».Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026Secondo la ricorrente, la sentenza di primo grado aveva omesso dichiarire e di specificare, a sostegno della propria decisione, le ragioni perle quali aveva ritenuto di non svolgere alcun tipo di istruttoria; le ragioniper le quali alcune domande fossero inammissibili, in quanto nuove; leragioni per le quali aveva reputato che non fossero state indicate leistanze istruttorie poste a sostegno della domanda; le ragioni per le qualierano state disattese le risultanze dell’ATP svolto ante causam.A detta della ricorrente anche la Corte d’Appello di Bologna, sul punto,avrebbe commesso il medesimo errore, rigettando il motivo di gravamecon la motivazione del seguente tenore: «seppur sintetica la decisione èsufficientemente motivata e chiaro è il percorso logico-giuridico indicatodal giudice il quale parte dall’analisi delle peculiarità delle fattispecie chevide la Mancini stipulare il secondo contratto di affitto in data 13.11.2014,in assoluta continuità temporale col precedente, nonché delle clausole inesso contenute e poi esamina le singole pretese risarcitorie e ne motivacongruamente l’infondatezza».Il motivo è infondato.L’obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tuttoinidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione. Sussiste la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., permotivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processodeliberativo, quando la sentenza di appello è motivata "per relationem"alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione dellaricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice,senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Sez.3, Ordinanza n. 7267 del 26/03/2026).Non emerge, nella specie, alcun vizio di violazione di norme di dirittodella decisione, che al contrario non si limita a meri richiami perrelationem, ma conferma le statuizioni impugnate, esprimendo, sia pur inNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026modo sintetico, le ragioni della loro conferma, mediante il rilievodell’esame da parte del giudice di primo grado dei due contratti stipulati incontinuità da [OSCURATO:PERSONA], delle clausole in essi contenute nonchédelle singole pretese risarcitorie, “motivandone congruamentel’infondatezza”.Si deve, peraltro, aggiungere che, se il motivo si intendesse – comesuggerisce l’illustrazione con la seconda proposizione della pagina 33 delricorso - come volto a censurare la motivazione della sentenza impugnatacon riferimento al suo stesso tenore e non quale motivazione perrelationem rispetto alla motivazione di primo grado, fermo quantoosservato sull’esistenza di una motivazione percepibile come tale, lacensura ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. si dovrebbe dirededotta sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione, quali iltenore dell’appello. Tanto la renderebbe inidonea a dedurre tale vizio allastregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenzan. 8053 del 7/04/2014, secondo cui «La riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sempliceNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026difetto di "sufficienza" della motivazione» (negli stessi termini SezioniUnite n. 8054 del 7/04/2014; Cass. n. 25216 del 27/11/2014).2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovverofalsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 348 bis c.p.c., nellaparte in cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato – in quantoasseritamente inammissibile – il motivo di appello avente ad oggetto ladeclaratoria di inammissibilità delle domande svolte da parte della signoraMancini in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.».La ricorrente deduce che la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile ilmotivo di appello relativo alla erroneità della declaratoria diinammissibilità delle domande formulate dall’appellante nella memoriaintegrativa ex art. 426 c.p.c.. Tuttavia, nel caso di specie, la censuraproposta (fondata sui seguenti motivi: avere erroneamente ritenuto che laricorrente aveva proposto domande nuove; non avere specificato qualifossero le domande nuove; non avere affrontato il merito delle domandestesse) era fondata e connotata da un concreto fumus di accoglimento.Infatti, il giudice di secondo grado aveva dovuto integrare la motivazionedi primo grado che aveva dichiarato inammissibili “tutte le ulterioridomande […] avanzate […] nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.”,specificando che la domanda nuova era una sola (e non di più) avente adoggetto il risarcimento delle «spese e competenze relative alprocedimento monitorio Tribunale di Rimini n. 3773/2019 R.G. di cui aldecreto ingiuntivo n. 1748/2019 R.G. e successivo procedimento diopposizione n. 4779/2019 R.G. pendente davanti Codesto Tribunale».Il motivo è manifestamente privo di fondamento.Lo è in primo luogo perché non spiega il come ed il perché sarebbestato violato l’art. 348-bis c.p.c., nella versione applicabile rationetemporis al giudizio di appello, ed in secondo luogo – ove una spiegazione,tramite per vero inammissibile integrazione dell’illustrazione si ravvisassenel senso che la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente quellaNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026norma - perché dovrebbe rilevarsi che essa concerneva il procedimentodecisionale di decisione sull’appello con l’ordinanza di cui al successivo,ora abrogato art. 348-ter c.p.c., nel mentre la Corte felsinea hapronunciato con sentenza.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovvero falsaapplicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 348-bis c.p.c., nella parte incui la Corte d’Appello di Bologna afferma che “il terzo motivo èincomprensibile e dunque inammissibile, censurando l’omesso esame dellafondatezza nel merito delle domande che il giudice ha dichiaratoinammissibili, perché nuove. Di contro, il giudice ha ritualmente esaminatoe statuito sulle domande ritenute ammissibili”».Nel giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato laviolazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale esaminato edeciso su tutte le questioni devolute alla sua cognizione. Secondo laricorrente, poiché la Corte ha statuito che “correttamente” il Tribunale nonaveva esaminato le domande nuove, perché inammissibili, sarebbe incorsain una contraddizione logica, in quanto “da un lato afferma che vi era unasola domanda nuova, dall’altro giustifica l’omesso esame di una pluralitàindistinta di domande”.Il motivo è infondato.In via preliminare, quanto alla nuovamente dedotta violazione dell’art.348-bis c.p.c. valgono le ragioni indicate a proposito del motivoprecedente.Quanto alla deduzione, assente nell’intestazione ed avente epifaniasolo nell’illustrazione, di una violazione dell’art. 112 c.p.c., si rileva cherisulta intrinsecamente contradditoria, avendo la Corte affermato che viera solo una domanda nuova e così affermato che non ve ne erano altre.La doglianza risulta peraltro del tutto assertoria.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovverofalsa applicazione, ex art. 360 n. 3) c.p.c., dell’art. 1 del contratto diNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026affitto di azienda datato 13.11.2014 stipulato inter partes, nonché dellenorme codicistiche dettate in tema di vizi della res locata, della lorosopravvenienza rispetto alla stipula del contratto e della inefficacia dellarinuncia preventiva a farli valere».Secondo la difesa della ricorrente la motivazione del giudice di secondogrado sarebbe solo apparentemente corretta nella parte in cui ha ritenutoinfondati i motivi di gravame relativi al merito della controversia,valorizzando in via assorbente la presunta conoscenza, in capo allaaffittuaria, dello stato dell’azienda al momento della stipula del contrattodel 13.11.2014, in quanto le problematiche afferenti gli impianti e lafruibilità dell’azienda sarebbero insorte alla fine dell’anno 2014 e, dunque,successivamente alla stipula del contratto del 13.11.2014. In sostanza laricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia “fatto erroneogoverno” delle regole contrattuali pattuite tra le parti.La Corte d’appello ha così motivato nel merito: «i motivi in esamesono infondati per l’assorbente ragione che l’appellante non censura quellaparte della motivazione – peraltro corretta e condivisibile – ove il giudiceesamina la peculiarità del rapporto fra le parti mettendo in evidenza che ilsecondo contratto di affitto fu stipulato in data 13.11.2014 in assolutacontinuità temporale col precedente e ritiene, in conseguenza, chenessuna delle pretese risarcitorie sia fondata, perché l’affittuarianecessariamente conosceva l’azienda e le problematiche dei locali,problematiche “che non le avevano impedito di proseguire nel rapporto,stipulando un nuovo contratto di affitto”.Dunque, del tutto consapevolmente l’affittuaria, attuale appellante,nella clausola n. 1 dichiarò di “avere preventivamente constatato laconsistenza della predetta azienda alberghiera e di ben conoscerla peraver condotto in affitto l’azienda nella stagione 2014 fino al 15 novembre”e, ancora, “di ritenerla adatta al proprio uso e di accettarla nello stato difatto e di diritto in cui si trova, ogni eccezione rimossa” e nella clausola n.Numero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/202614 assunse l’onere di eseguire diversi lavori, elencati con le lettere da a)ad h), compresi quelli afferenti la sala meeting, dimostrando di benconoscere lo stato della struttura e degli impianti”. E’ stato, poi, affermatoche “L’affittuaria, poi, mai ha allegato che malfunzionamenti edeterioramenti di cui è causa fossero sorti dopo la stipula del secondocontratto e, peraltro, tale evenienza deve ritenersi del tutto esclusa” e che“Quanto osservato consente dunque di ritenere accertato che tutti i fattilamentati dall’affittuaria e posti a fondamento delle pretese risarcitoriefossero presenti o, quantomeno, facilmente conoscibili anche all’inizio delprimo rapporto di affitto, e senz’altro conosciuti alla stipula del secondo.I malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento e dell’impiantoidrico accertati dal CTU, infine, sono imputabili all’affittuaria, in quanto dalconsulente attribuiti alla mancata esecuzione di opere di ordinariamanutenzione».Il motivo è inammissibile, in quanto in primo luogo deduce come vizioai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione di un articolodel contratto di affitto di azienda e, dunque, non deduce la violazione ofalsa applicazione di una norma diritto.Inoltre, se si superasse tale rilievo si dovrebbe rilevare che sisarebbero dovute indicare le norme sull’interpretazione del contrattoasseritamente violate o falsamente applicate, nel mentre l’illustrazione ètotalmente deficitaria al riguardo.Si ricorda il consolidato principio di diritto secondo cui«L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione diaccertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine difatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che perviolazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nellaNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra leparti» (Cass. n. 14355 del 14/07/2016).Ed ancora che «L'interpretazione del contratto è riservata al giudice dimerito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiticonsentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specificaindicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento delgiudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in casocontrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nellamera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, cometale inammissibile in sede di legittimità» (Cass. n. 353 del 08/01/2025).La censura formulata dalla ricorrente, in realtà, nella sua illustrazioneinveste questioni fattuali e di merito che sono precluse in questa sede.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c., in quanto siail Tribunale di Rimini sia la Corte territoriale avrebbero omesso di istruirela causa sulla base delle istanze istruttorie ritualmente formulate ereiterate dalla ricorrente, così pretermettendo l’analisi delle questioni difatto devolute alla loro cognizione, “tutte puntualmente allegate e sorretteda richieste istruttorie ammissibili e rilevanti”.Il motivo è inammissibile, in quanto non può farsi valere, in presenzadi “doppia conforme”, il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5c.p.c..Nella specie, il Tribunale e la Corte d’appello hanno rigettato ledomande risarcitorie formulate dall’odierna ricorrente ritenendole nondimostrate, in quanto tutte le istanze istruttorie sono state ritenute nonaccoglibili. Nella motivazione della sentenza di secondo grado si legge, sulpunto: “Dunque, correttamente il Tribunale ha rigettato sia le istanzeistruttorie, in quanto superflue, sia tutte le pretese avanzateNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026dall’affittuaria, essendo le stesse infondate poiché la stessa alla data dellastipula ben conosceva lo stato di locali ed impianti”.D’altro canto, il motivo non denuncia omesso esame di “fatti” (nozionelumeggiata dalle note sentenze delle S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014),bensì di “questioni”, il che lo colloca comunque al di fuori del paradigmadel n. 5 dell’art. 360 c.p.c..L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la «violazione ovvero falsaapplicazione, ex art. 360 n. 3) c.p.c., della disciplina codicisticaprocessuale in tema di spese di lite».Il motivo è inammissibile, in quanto è, in realtà, un “non motivo”,giacché postula un effetto, quello della caducazione delle statuizioni sullespese dei gradi di merito che, riguardo a quelle di appello dovrebbeconseguire alla cassazione della sentenza, cosa che invece scaturirebbeNumero registro generale 4507/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 11700/2026Data pubblicazione 29/04/2026dalla mera applicazione del primo comma dell’art. 336 c.p.c. e per quelledi appello all’eventuale riforma e caducazione della sentenza di primogrado da parte del giudice di rinvio dopo la detta cassazione.In pratica si postula un effetto solo come conseguenzadell’accoglimento dei precedenti motivi.7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese processuali delgiudizio di cassazione seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mrigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 12.000,00, di cui euro 200,00, per spese, oltre alle spesegenerali ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11700/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris