CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 10550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10550/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n sez 3693/2025* * * CC 12/12/2025* * R G N 28865/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 17/07/2025 del * * di L aquilaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso per ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L * harigettato l appello proposto nell interesse di * * avverso l ordinanza del* di sorveglianza di Pescara che all esito del riesame della pericolosità ex art 208cod pen e 679 cod proc pen ha disposto la proroga della misura di sicurezza della libertàvigilata in regime residenziale per la durata di ulteriori quattro mesi2 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * peril tramite del difensore di fiducia avv * * deducendo con un unico motivoai sensi dell art 606 comma 1 lett a ed e cod proc pen l inosservanza o l erroneaapplicazione della legge nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazioneper avere ignorato la valutazione della mancanza di pericolosità del ricorrente con la periziadisposta dal * di sorveglianza di PescaraAd avviso della difesa avendo la perizia stabilito che non sussistono attualmente segnie sintomi clinici tali da far ritenere il ricorrente persona socialmente pericolosa devonoritenersi completamente cessate le esigenze poste a base della misura di sicurezza inessere da diciotto anni sicché il Tribunale illogicamente e contraddittoriamente rispetto alleconclusioni del CTU ha affermato che non fosse cessata la pericolosità sul rilievo che ilricorrente non avrebbe piena consapevolezza della sua patologia la quale è in remissionegrazie alla terapia e non essendovi certezza del proseguimento della stessa qualora uscissedalla struttura residenzialePertanto l affermazione secondo cui sussisterebbe un basso grado di pericolosità e lanecessità di un continuo monitoraggio da parte della struttura residenziale in quanto il peritoha indicato come necessario un ulteriore periodo di affidamento al CSM di competenza perun periodo di due o tre anni costituirebbe indice di travisamento delle conclusioni del peritoche ha invece affermato che il ricorrente non è più pericolosoIn conclusione la difesa rileva che non sussisterebbero ragioni per le quali il ricorrentenon possa affrancarsi dalla misura in atto atteso che diversamente da quanto affermatonell ordinanza impugnata è pienamente consapevole del disvalore delle sue azioni assumela terapia senza guida della struttura ed è consapevole della sua patologia ciò checomunque consentirebbe di ammetterlo quanto meno alla libertà vigilata senza obbligoresidenziale evidenziandosi infine che il ricorrente rimarrebbe volontariamente nellastruttura fino a quando non riesca a trovare altra sistemazione3 Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * ha conclusoper il rigettoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate2 In via preliminare va ricordato che la pericolosità sociale di cui all art 203 cod procpen concerne la condizione della persona che ha commesso un fatto reato o un quasi reatoe si trovi in condizioni per cui è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla leggecome reati tale prognosi non va limitata alla valutazione degli esperti ma devenecessariamente verificare l esistenza delle condizioni che consentono di affermare unpersistente pericolo di commissione in futuro di altri reati esaminando non soltanto lapersonalità e gli effettivi problemi psichiatrici rilevati dai sanitari ma anche il complessivocomportamento del condannato secondo i parametri di cui all art 133 cod penIn questa prospettiva è pertanto necessario richiamare riaffermandolo il principio didiritto secondo cui la valutazione stabilita dall art 203 cod pen costituisce compito esclusivodel giudice il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi pur dovendotener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell imputato ed alle implicazionicomportamentali eventualmente indicate dagli esperti che si siano pronunciati in meritopertanto egli deve ritenere sussistente o persistente la pericolosità sociale ove accertil emersione del pericolo della commissione da parte del reo di nuovi reati medianteautonoma valutazione che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità sugli effettiviproblemi psichiatrici e sulla capacità criminale del soggetto nonché sulla base di ogni altroparametro desumibile dall art 133 cod pen Sez 3 n 6596 del 23/01/2023 M Rv 284142– 01 Sez 1 n 40808 del 14/10/2010 * Rv 248440 Sez 1 n 4094 del07/01/2010 * Rv 2463153 Tanto premesso va rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha adottato ilprovvedimento di conferma della proroga sulla base delle conclusioni del perito il quale purdel ricorrente ha rilevato la necessità dell affidamento obbligatorio presso il CSMevidenziando l incertezza sulla capacità del ricorrente di autodeterminarsi circa l assunzionedella terapiaTali conclusioni del perito sono state valutate congiuntamente all analisi degli esiti dellarelazione del CSM di Teramo da cui è risultata la scarsa consapevolezza del ricorrente circala propria malattia e la medesima conclusione è emersa dalla relazione dell * che haparimenti attestato la scarsa consapevolezza della malattia e la necessità dell assunzionedella terapia sotto controllo infermieristicoIl Tribunale ha poi preso in considerazione la relazione della struttura * *presso la quale il ricorrente è in regime residenziale la quale ha evidenziato come ilricorrente collochi nel passato la sua patologia e che necessita di assumere la terapiafarmacologica sotto controllo sanitarioAlla luce della valutazione complessiva della documentazione univoca nel senso dievidenziare come la pericolosità del ricorrente sia soltanto contenuta dalla terapiasomministrata al ricorrente – valutazione non limitata alle sole conclusioni del perito ilTribunale con motivazione lineare e coerente dà conto delle ragioni della prorogaevidenziando la necessità del mantenimento della misura di sicurezza sussistendo il rischioche il ricorrente possa interrompere l assunzione della terapia rischio altamente probabile inassenza di una totale consapevolezza della patologia prospettando la riemersione dellapericolosità sociale e della conseguente probabilità di commissione di altri reati4 Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato * allapronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10550/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n sez 3693/2025* * * CC 12/12/2025* * R G N 28865/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 17/07/2025 del * * di L aquilaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso per ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L * harigettato l appello proposto nell interesse di * * avverso l ordinanza del* di sorveglianza di Pescara che all esito del riesame della pericolosità ex art 208cod pen e 679 cod proc pen ha disposto la proroga della misura di sicurezza della libertàvigilata in regime residenziale per la durata di ulteriori quattro mesi2 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * peril tramite del difensore di fiducia avv * * deducendo con un unico motivoai sensi dell art 606 comma 1 lett a ed e cod proc pen l inosservanza o l erroneaapplicazione della legge nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazioneper avere ignorato la valutazione della mancanza di pericolosità del ricorrente con la periziadisposta dal * di sorveglianza di PescaraAd avviso della difesa avendo la perizia stabilito che non sussistono attualmente segnie sintomi clinici tali da far ritenere il ricorrente persona socialmente pericolosa devonoritenersi completamente cessate le esigenze poste a base della misura di sicurezza inessere da diciotto anni sicché il Tribunale illogicamente e contraddittoriamente rispetto alleconclusioni del CTU ha affermato che non fosse cessata la pericolosità sul rilievo che ilricorrente non avrebbe piena consapevolezza della sua patologia la quale è in remissionegrazie alla terapia e non essendovi certezza del proseguimento della stessa qualora uscissedalla struttura residenzialePertanto l affermazione secondo cui sussisterebbe un basso grado di pericolosità e lanecessità di un continuo monitoraggio da parte della struttura residenziale in quanto il peritoha indicato come necessario un ulteriore periodo di affidamento al CSM di competenza perun periodo di due o tre anni costituirebbe indice di travisamento delle conclusioni del peritoche ha invece affermato che il ricorrente non è più pericolosoIn conclusione la difesa rileva che non sussisterebbero ragioni per le quali il ricorrentenon possa affrancarsi dalla misura in atto atteso che diversamente da quanto affermatonell ordinanza impugnata è pienamente consapevole del disvalore delle sue azioni assumela terapia senza guida della struttura ed è consapevole della sua patologia ciò checomunque consentirebbe di ammetterlo quanto meno alla libertà vigilata senza obbligoresidenziale evidenziandosi infine che il ricorrente rimarrebbe volontariamente nellastruttura fino a quando non riesca a trovare altra sistemazione3 Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * ha conclusoper il rigettoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate2 In via preliminare va ricordato che la pericolosità sociale di cui all art 203 cod procpen concerne la condizione della persona che ha commesso un fatto reato o un quasi reatoe si trovi in condizioni per cui è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla leggecome reati tale prognosi non va limitata alla valutazione degli esperti ma devenecessariamente verificare l esistenza delle condizioni che consentono di affermare unpersistente pericolo di commissione in futuro di altri reati esaminando non soltanto lapersonalità e gli effettivi problemi psichiatrici rilevati dai sanitari ma anche il complessivocomportamento del condannato secondo i parametri di cui all art 133 cod penIn questa prospettiva è pertanto necessario richiamare riaffermandolo il principio didiritto secondo cui la valutazione stabilita dall art 203 cod pen costituisce compito esclusivodel giudice il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi pur dovendotener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell imputato ed alle implicazionicomportamentali eventualmente indicate dagli esperti che si siano pronunciati in meritopertanto egli deve ritenere sussistente o persistente la pericolosità sociale ove accertil emersione del pericolo della commissione da parte del reo di nuovi reati medianteautonoma valutazione che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità sugli effettiviproblemi psichiatrici e sulla capacità criminale del soggetto nonché sulla base di ogni altroparametro desumibile dall art 133 cod pen Sez 3 n 6596 del 23/01/2023 M Rv 284142– 01 Sez 1 n 40808 del 14/10/2010 * Rv 248440 Sez 1 n 4094 del07/01/2010 * Rv 2463153 Tanto premesso va rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha adottato ilprovvedimento di conferma della proroga sulla base delle conclusioni del perito il quale purdel ricorrente ha rilevato la necessità dell affidamento obbligatorio presso il CSMevidenziando l incertezza sulla capacità del ricorrente di autodeterminarsi circa l assunzionedella terapiaTali conclusioni del perito sono state valutate congiuntamente all analisi degli esiti dellarelazione del CSM di Teramo da cui è risultata la scarsa consapevolezza del ricorrente circala propria malattia e la medesima conclusione è emersa dalla relazione dell * che haparimenti attestato la scarsa consapevolezza della malattia e la necessità dell assunzionedella terapia sotto controllo infermieristicoIl Tribunale ha poi preso in considerazione la relazione della struttura * *presso la quale il ricorrente è in regime residenziale la quale ha evidenziato come ilricorrente collochi nel passato la sua patologia e che necessita di assumere la terapiafarmacologica sotto controllo sanitarioAlla luce della valutazione complessiva della documentazione univoca nel senso dievidenziare come la pericolosità del ricorrente sia soltanto contenuta dalla terapiasomministrata al ricorrente – valutazione non limitata alle sole conclusioni del perito ilTribunale con motivazione lineare e coerente dà conto delle ragioni della prorogaevidenziando la necessità del mantenimento della misura di sicurezza sussistendo il rischioche il ricorrente possa interrompere l assunzione della terapia rischio altamente probabile inassenza di una totale consapevolezza della patologia prospettando la riemersione dellapericolosità sociale e della conseguente probabilità di commissione di altri reati4 Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato * allapronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 12/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 12/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *