CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 17801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22654/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] SCARL) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] C RISTOFARO n. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 298/2017,depositata il 13/02/2018 , R.G.N. 263/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 298 del 2017 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale erastata rigettata - perché prescritte le pretese azionate - la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] il quale, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] cessionaria di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. ([OSCURATO:PERSONA]) con mansioni di autista, aveva dedotto di avere svolto la sua attività per corse superiori a 50 Km e di non avere usufruito dei dovuti riposi in base ai turni previsti nei diversi anni. Aveva dedotto inoltre di non aver percepito le differenze retributive per il lavoro notturno e pertanto aveva chiesto il pagamento delle rispettive indennità e del maggior importo dovuto a titolo di TFR maturato in suo favore per effetto della maggiore retribuzione spettante. 2. Il giudice di appello ha confermatola natura retributiva dei crediti azionati - così qualificati dallo stesso lavoratore, il quale non aveva contestato che si trattasse di pretesa connessa al minor riposo concesso invece che di mancato riposo e nulla aveva allegato in termini di danno sofferto per l’usura psico fisica– evidenziando che questi si era doluto solo della qualificazione della pretesa come retribuivainvece che come risarcitoria e che solo in app ello , perciò inammissibilmente, modificando la causa petendi la pretesa era stata qualificatain termini di diritto al risarcimento del danno. 3. Tanto premesso la Corte ha poi ritenuto di non ravvisare “vizi nella sentenza di primo grado laddove il giudice di primo grado motiva in ordine alla tardività o alla inidoneità degli atti riconducibili al ricorrente e in astratto valutabili ai fini dell’interruzione della prescrizione. Né sul punto sono state mosse specifiche censure in appello” 4. Per la cassazione della sentenza ricorre il Sivilla con due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. si è tempestivamente costituita con controricorso insistendo per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimastaintimata . La [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’ art. 360 primo comman. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di riposi richiamata in primo e secondo grado (L. n. 138/1958; L. n. 303/1975; Reg. CEE 3820 e succ. mod. di cui al Reg. CEE n. 561/06) in combinato con l'art. 36 Cost. e conl’art. 2109 c.c.. 5.1. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la sua domanda fosse stata qualificat a nel ricorso introduttivo come richiesta di pagamento di differenze retributive. Sostiene che l’appello era scaturito proprio dall’equivoco in cui era incorso il giudice di primo grado che aveva accolto la tesi della natura retributiva della pretesa sull’erroneo convincimento che il ricorrente l’avesse fondata sulla previsione dell’art. 14 del c.c.n.l. di settore che disciplina e quantifica il risarcimento dei mancati riposi.Deduce che, anche in relazione all’art. 112 c.p.c.,sia il giudice di primo grado che la Corte di appello avrebbero dovuto interpretare la domanda sulla base delle allegazioni della parte, tenuto conto del petitum e della causa petendi, e della normativa comunitaria richiamata sulla quale si fonda la pretesa ed alla quale si era fatto riferimento sia in primo che in secondo grado nel suddividere orari, turni e calcolo al fine di ottenere il risarcimento dovuto. Ciò sarebbe così vero che la [OSCURATO:PERSONA] si era difesa sul punto prendendo posizione sull’applicabilità della disciplina comunitaria (l’intera vicenda riguarda l’applicazione alla fattispecie del regolamento citato in premessa ) e prima ancora dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c.. All a violazione delle norme invocate conseguirebbe l’obbligo per il datore di lavoro di risarcire il danno. 6. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’ art. 360 primo comma n. 3 c . p . c ., del divieto di nova in appello sancito dall'art. 437 secondo comma c.p.c., per avere erroneamente ritenuto che la qualificazione avvenuta in secondo grado, in ordine alla natura risarcitoria della pretesa azionata, costituisse una domanda nuova per modifica della causa petendi, quando, invece, si trattava di semplice emendatio libelli essendo la vicenda sostanziale uguale o almeno connessa a quella iniziale. 7. Il ricorso non può essere accolto. 7.1. Questa Corte (Cass. n. 17335 del 2021 ) si è già occupata della vicenda oggetto del presente giudizio e, nel risolvere le medesime questioni che qui vengono poste,ha chiarito in primo luogo che “n el giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari a fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano n tipico accertamento di fatto riservato, come tale al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 30684 del 2017).” 7.2. Muovendo da questa condivisibile premessa va rilevato che nella fattispecie oggi sottoposta all’esame del Collegio, così come in quella già esaminata nella sentenza sopra richiamate, “ dalla stessa formulazione del motivo si evince chiaramente che non si tratta di omessa pronuncia, bensì di erronea interpretazione della causa petendi (e del correlato petitum) posta a fondamento della pretesa che la Corte di merito, con motivazione adeguata, logica e rapportata alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto essere di natura retributiva e non risarcitoria, così escludendo anche la invocabilità dell'art. 14 del CCNL 1976 che disciplina la differente ipotesi del mancato godimento nell'anno solare di un numero di riposi inferiori ai 52 previsti e non a quella dedotta del minor riposo settimanale goduto con richiesta di quantificazione delle relative differenze.” 7.3. Da quanto esposto consegue che la sentenza oggi impugnata non è incorsa nel vizio denunciato. 7.4. Venendo quindi all’esame del secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che anche questo debba essere dichiarato inammissibile. Come esattamente chiarito dal giudice di appello, infatti, la modifica della domanda di natura retributiva in una di natura risarcitoria costituisce mutamento della causa petendi (in questo senso oltre alla già citata Cass.n. 17335 del 2021 v. anche Cass. n. 24366 del 2010 en. 15101 del 2012). Ne consegue l’inammissibil ità in appello per il divieto di cui all'art. 437 c.p.c. in quanto si avanza una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale si è svolto il contraddittorio. 8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte costituita che si liquidano in € 3000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un