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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 19171/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2397/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] P rovinciale di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 515/2020 depositata il 27/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d ’ appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], dirigente della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA], e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda diretta ad accertare il demansionamento asseritamente subito in ragione della privazione e dello svuotamento dellefunzioni assegnate, con conseguente sostanziale inattività cui il dirigente sarebbe stato costretto dal 1° gennaio 2007 sino al 20 giugno 2010.

L’odierno ricorrente aveva chiesto anche la disapplicazione degli atti amministrativi riguardanti l’affidamento di incarichi dirigenziali ad altri funzionari, assumendone l’illegittimità sotto diversi profili, instando altresì per il riconoscimento delle differenze retributive di posizione e di risultato non percepite in riferimento a vari periodi, oltre al risarcimento dei dann i alla professionalità , all ’ immagine e alla salute psicofisicaconseguenti ai comportamenti illeciti dell’amministrazione.

2. La Corte territoriale, nel ripercorrere analiticamente la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice – non contestata dall’appellante – ha esclusola configurabilità del lamentato demansionamento anche in base ad un pregresso giudicato fra le parti.

Quanto, poi, alla pretesa illegittimità degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari ovvero a soggetti terzi, ha confermato la statuizione già resa dal Tribunale (e non adeguatamente contrastata dall’appellante), secondo gli atti di conferimento degli incarichi presupponessero l’accertamento dell’illegittimità di delibere di macro-organizzazione dell’ente, rett e da un potere autorizzativo in capo all’amministrazione, esulantidalla giurisdizione del giudice ordinarioe non impugnate dinanzi al giudice amministrativo.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tre motivi, cui resiste la Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso . 4.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in ordine alla violazione dei limiti oggettivi del giudicato esterno, la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per difetto di logicità della motivazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisiv o oltre che per omessa valutazione di documenti e dichiarazioni testimoniali decisivi per il giudizio, nonché p er travisamento di una prov a , di un att o e di un documento decisiv o , la violazione o falsa applicazione degli art t. 2087 , 2697,1218, 1223 c.c., dell’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001,dell’art. 109 d.lgs. n.267 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in merito al demansionamento da sostanziale inattività lavorativa e alla dequalificazione professionale.

Si assume che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto preclusivo il pregresso giudicato , riferito ad un periodo temporalediverso rispetto a quello oggetto d i causa, così giungendo a ritenere infondata la domanda sulla base di una errata valutazione delle allegazioni e delle risultanze istruttorie (ripercorse nel motivo) oltre che della motivazione addotta in primo grado, incorrendo nelle denunciate violazioni di legge.

2.1. Le doglianze, nei termini formulati, si rivelano inammissibilisotto diversi profili.

Anche a non voler considerare la prospettazione di vizi del tutto eterogenei e l’assenza di specificitàdella deduzione intesa a denuncia re la violazione del giudicato esterno,riveste carattere assorbente il rilievo che il motivo, ancorché considerato nella sua complessità, è sostanzialmente inteso a sollecitare un’inammissibile rivalutazione nel merito della ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’appello, la quale ha operato in virtù di ampia motivazione, priva dei denunciati vizi di illogicità, un compiuto accertamentoin base a quanto già acclarato in primo grado, a partire dal pregresso giudicato inter partes ma senza limitarsi ad esso, esamina ndo analiticamente le allegazionie l’esito istruttorio (deposizioni testimoniali e documenti) per giungere e reputare destituito di fondamento il denunciato demansionamento(fra molte, Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927, secondo cui deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del comple sso istruttorio nel suo insieme).

Va, peraltro, esclusa l’ammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per la configurabilità nella specie dell’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis , che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice, come nel caso in esame (Cass. Sez. 6 - 2 , 09/03/2022, n. 7724).

Infine, la doglianza relativa altravisamento della prova è prospettata al di fuori dei ristretti limiti in cui la stessa è ancora ammissibile, secondo i principi affermati da questa Corte (Cass. Sez.

U., 05/03/2024, n. 5792: il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto vale re ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.).

2. Con il secondo motivo, si prospetta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 29 del CCNL comparto regione enti locali,area dirigenza,1998-2001 del 23 dicembre 1999 , degli art t. 1218 , 1372 , 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti , con riferimento alla formale previa attribuzione di obiettivi, alla conseguente valutazione delle prestazioni dirigenziale per gli anni 2007, 2008 , 2009 , e 2010 , e alla mancata erogazione della retribuzione di risultato.

2.1. La censura, nei termini prospettati, è inammissibile perché non tiene conto della linea decisoria adottata nella sentenza impugnata, nella parte in cui esclude il lamentato demansionamento ed ogni illegittimità nell’agire dell’amministrazione provinciale, anche in ordine all’affidamento di compiti ed obiettivi congrui con la carica dirigenziale, sicché non viene denunciata una specifica critica rapportata al concreto decisum bensì sollecitata una nuova valutazione degli atti di causa,risultando comunque precluso il ricorso al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per quanto osservato in relazione al primo mezzo.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 342, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sull’inammissibilità dei motivi nn. 2 e 3 dell’atto di appello, error in procedendo, nonché la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.,violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per omessa valutazione di documenti decisivi nonché per travisamento di prova documentale, con riferimento alla declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al denunciato illegittimo conferimento degli incarichi dirigenziali.

3.1. Anche la terza censura non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, in quanto la sentenza impugnata ha motiva to espressamente sulle ragioni per cui ha ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado in ordine al difetto di giurisdizione, assumendo che il dedotto illegittimo conferimento d i incarichi dirigenziali presupponeva l’accertamento dell’illegittimità degli atti presupposti di macro - organizzazione, sottratti alla cognizione del giudice ordinarioper non essere stata dedotta la diretta violazione di un diritto soggettivo, bensì di una situazione giuridica suscettibile di assumere consistenza di diritto solo all’esito della rimozione del provvedimento; di conseguenza, la censura si risolve, in sostanza , in una inammissibile diversa lettura delle risultanze istruttorie e degli atti di causa, come già ritenuto in ordine ai precedenti mezzi, ribadendosi anche qui la preclusione per il vizio di omesso esame,ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3 .000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2397/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] P rovinciale di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 515/2020 depositata il 27/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d ’ appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], dirigente della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA], e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda diretta ad accertare il demansionamento asseritamente subito in ragione della privazione e dello svuotamento dellefunzioni assegnate, con conseguente sostanziale inattività cui il dirigente sarebbe stato costretto dal 1° gennaio 2007 sino al 20 giugno 2010. L’odierno ricorrente aveva chiesto anche la disapplicazione degli atti amministrativi riguardanti l’affidamento di incarichi dirigenziali ad altri funzionari, assumendone l’illegittimità sotto diversi profili, instando altresì per il riconoscimento delle differenze retributive di posizione e di risultato non percepite in riferimento a vari periodi, oltre al risarcimento dei dann i alla professionalità , all ’ immagine e alla salute psicofisicaconseguenti ai comportamenti illeciti dell’amministrazione. 2. La Corte territoriale, nel ripercorrere analiticamente la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice – non contestata dall’appellante – ha esclusola configurabilità del lamentato demansionamento anche in base ad un pregresso giudicato fra le parti. Quanto, poi, alla pretesa illegittimità degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari ovvero a soggetti terzi, ha confermato la statuizione già resa dal Tribunale (e non adeguatamente contrastata dall’appellante), secondo gli atti di conferimento degli incarichi presupponessero l’accertamento dell’illegittimità di delibere di macro-organizzazione dell’ente, rett e da un potere autorizzativo in capo all’amministrazione, esulantidalla giurisdizione del giudice ordinarioe non impugnate dinanzi al giudice amministrativo. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tre motivi, cui resiste la Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso . 4.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in ordine alla violazione dei limiti oggettivi del giudicato esterno, la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per difetto di logicità della motivazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisiv o oltre che per omessa valutazione di documenti e dichiarazioni testimoniali decisivi per il giudizio, nonché p er travisamento di una prov a , di un att o e di un documento decisiv o , la violazione o falsa applicazione degli art t. 2087 , 2697,1218, 1223 c.c., dell’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001,dell’art. 109 d.lgs. n.267 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in merito al demansionamento da sostanziale inattività lavorativa e alla dequalificazione professionale. Si assume che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto preclusivo il pregresso giudicato , riferito ad un periodo temporalediverso rispetto a quello oggetto d i causa, così giungendo a ritenere infondata la domanda sulla base di una errata valutazione delle allegazioni e delle risultanze istruttorie (ripercorse nel motivo) oltre che della motivazione addotta in primo grado, incorrendo nelle denunciate violazioni di legge. 2.1. Le doglianze, nei termini formulati, si rivelano inammissibilisotto diversi profili. Anche a non voler considerare la prospettazione di vizi del tutto eterogenei e l’assenza di specificitàdella deduzione intesa a denuncia re la violazione del giudicato esterno,riveste carattere assorbente il rilievo che il motivo, ancorché considerato nella sua complessità, è sostanzialmente inteso a sollecitare un’inammissibile rivalutazione nel merito della ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’appello, la quale ha operato in virtù di ampia motivazione, priva dei denunciati vizi di illogicità, un compiuto accertamentoin base a quanto già acclarato in primo grado, a partire dal pregresso giudicato inter partes ma senza limitarsi ad esso, esamina ndo analiticamente le allegazionie l’esito istruttorio (deposizioni testimoniali e documenti) per giungere e reputare destituito di fondamento il denunciato demansionamento(fra molte, Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927, secondo cui deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del comple sso istruttorio nel suo insieme). Va, peraltro, esclusa l’ammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per la configurabilità nella specie dell’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis , che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice, come nel caso in esame (Cass. Sez. 6 - 2 , 09/03/2022, n. 7724). Infine, la doglianza relativa altravisamento della prova è prospettata al di fuori dei ristretti limiti in cui la stessa è ancora ammissibile, secondo i principi affermati da questa Corte (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792: il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto vale re ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.). 2. Con il secondo motivo, si prospetta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 29 del CCNL comparto regione enti locali,area dirigenza,1998-2001 del 23 dicembre 1999 , degli art t. 1218 , 1372 , 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti , con riferimento alla formale previa attribuzione di obiettivi, alla conseguente valutazione delle prestazioni dirigenziale per gli anni 2007, 2008 , 2009 , e 2010 , e alla mancata erogazione della retribuzione di risultato. 2.1. La censura, nei termini prospettati, è inammissibile perché non tiene conto della linea decisoria adottata nella sentenza impugnata, nella parte in cui esclude il lamentato demansionamento ed ogni illegittimità nell’agire dell’amministrazione provinciale, anche in ordine all’affidamento di compiti ed obiettivi congrui con la carica dirigenziale, sicché non viene denunciata una specifica critica rapportata al concreto decisum bensì sollecitata una nuova valutazione degli atti di causa,risultando comunque precluso il ricorso al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per quanto osservato in relazione al primo mezzo. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 342, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sull’inammissibilità dei motivi nn. 2 e 3 dell’atto di appello, error in procedendo, nonché la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.,violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per omessa valutazione di documenti decisivi nonché per travisamento di prova documentale, con riferimento alla declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al denunciato illegittimo conferimento degli incarichi dirigenziali. 3.1. Anche la terza censura non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, in quanto la sentenza impugnata ha motiva to espressamente sulle ragioni per cui ha ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado in ordine al difetto di giurisdizione, assumendo che il dedotto illegittimo conferimento d i incarichi dirigenziali presupponeva l’accertamento dell’illegittimità degli atti presupposti di macro - organizzazione, sottratti alla cognizione del giudice ordinarioper non essere stata dedotta la diretta violazione di un diritto soggettivo, bensì di una situazione giuridica suscettibile di assumere consistenza di diritto solo all’esito della rimozione del provvedimento; di conseguenza, la censura si risolve, in sostanza , in una inammissibile diversa lettura delle risultanze istruttorie e degli atti di causa, come già ritenuto in ordine ai precedenti mezzi, ribadendosi anche qui la preclusione per il vizio di omesso esame,ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3 .000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del
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