CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 30653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Bolzano ha applicato la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod proc pen in relazione a fattispecie di rapina, lesioni, resistenza pubblico ufficiale e furto per come rispettivamente contestati. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, HEDL Vittorio, FERRARI Dilan, MAGRINI Fabio. 3. I ricorsi con cui si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della clausola di esclusione della punibilità (Ricorsi MAGRINI e FERRARI) sono inammissibili in quanto fondati su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.. 4. Il ricorso con cui si contesta l'applicazione di una pena accessoria non concordata (ricorso HELD) è parimenti in difetto di legittimazione e interesse. 4.1. L'entità della pena accessoria irrogata non esorbita dai limiti legali e quindi non sussistono nemmeno i presupposti per riconoscere legittimazione ed interesse a ricorrere per cassazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28581 del 24/05/2019 - Rv. 275791 - 01). 4.2. Per altro verso, deve ribadirsi che l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici costituisce statuizione sottratta all'accordo delle parti (Sez. 6, Sentenza n. 29898 del 10/01/2019 Rv. 276228 - 01) che, nel caso di specie, risulta pienamente legittima alla luce del fatto che la pena base risultava essere pari ad anni sei di reclusione e la pena finale risultava pari ad anni quattro e mesi tre di reclusione; entità, questa, ampiamente rientrante nei termini previsti dall'articolo 29 codice penale. 5. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere este