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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 3 gennaio 2022

Corte di giustizia UE n. 207/2022

ECLI:EU:T:2022:724
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0701_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 novembre 2022 – Allessa / EUIPO – Dumerth (CASSELLAPARK) (causa T‑701/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo CASSELLAPARK – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Assenza di marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo CASSELLAPARK [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)] (v. punti 61‑64, 79, 83, 89)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi che possono indurre in errore il pubblico – Marchio denominativo CASSELLAPARK [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, g), e 52, § 1, a)] (v. punti 110, 111) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Allessa GmbH è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 2 del 3.1.2022 .

62021TJ0701_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 novembre 2022 – Allessa / EUIPO – Dumerth (CASSELLAPARK) (causa T‑701/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo CASSELLAPARK – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Assenza di marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo CASSELLAPARK [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)] (v. punti 61‑64, 79, 83, 89) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi che possono indurre in errore il pubblico – Marchio denominativo CASSELLAPARK [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, g), e 52, § 1, a)] (v. punti 110, 111) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Allessa GmbH è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 2 del 3.1.2022 .
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