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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29072/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ,C3 [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 30 dicembre 2022, i Carabinieri di Messina, nel corso di servizio di controllo, procedeva ad ispezione di una [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], a seguito della quale venivano rinvenute sulla stessa somme di denaro, che venivano sottoposte a sequestro, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in quanto venivano ravvisati gli indizi del reato di ricettazione; il Tribunale di Messina, con ordinanza del 23 gennaio 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che il Tribunale aveva ritenuto che la condotta contestata all'indagato potesse astrattamente rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 648 cod. pen. sulla base dell'ingente quantità di denaro rinvenuta, la modalità di suddivisione delle banconote, la condizione di impossidenza di [OSCURATO:PERSONA], i suoi precedenti penali, la sua dimestichezza con reati in materia di traffico di stupefacenti e la mancanza di spiegazioni in merito; ciò premesso, il difensore osserva che la totalità delle circostanze indicate, seppure foriere di una possibile provenienza delittuosa delle somme sequestrate, nulla dimostravano, neppure in astratto, circa la esatta natura tipologica del delitto presupposto, visto che si era operato un generico e congetturale riferimento all'attività di narcotraffico oggetto dei precedenti penali del prevenuto, senza specificare a quale delle condotte descritte dall'art. 648 cod. pen. fosse riferibile quella di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, il Tribunale aveva omesso di dare conto delle ragioni per le quali avrebbe dovuto escludersi che il ricorrente avesse concorso nella realizzazione del delitto presupposto. 1.2 Il difensore osserva come neppure potesse dirsi condivisibile la motivazione integrativa del Tribunale in ordine al requisito del periculum in mora, visto che era stata adottata una mera formula di stile relativa ad una astratta "suscettibilità di aggravamento delle conseguenze del reato", valorizzando circostanze del tutto eterogenee ed inconferenti, quali ad esempio il presunto senso di impunità che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe maturato in ragione degli istituti di favore applicati, ed addotó un generico, se non congetturale, rischio di aggravamento delle conseguenze del reato, prospettato in termini meramente eventuali.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, si deve osservare che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).

Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'indagato era stati colto alla guida di un mezzo ove erano occultate mazzette di denaro e che, mentre nessuna giustificazione sul possesso del denaro era stata fornita, diversi elementi portavano a ritenere che la somma fosse provento dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, quali: a) la modalità di suddivisione delle banconote in mazzette avvolte da pellicola trasparente, abitualmente utilizzab per il pagamento di debiti legati alla attività di spaccio; b) la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto con redditi bassissimi; c) i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] in materia di spaccio di sostanza stupefacente Pertanto il Tribunale, che ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il delitto presupposto dovesse essere individuato un quello di cui all'art. 648 cod. pen., ha correttamente applicato il principio secondo il quale "integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza)." (Sez.2, Sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01); tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01).

Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richiesta la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi; va infatti sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. 1.2 Quanto al requisito del periculum in mora, ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato; la motivazione del Tribunale, contenuta nell'ultima pagina della ordinanza impugnata, è conforme al principio sopra indicato, e quindi immune da censure.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ,C3 [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 30 dicembre 2022, i Carabinieri di Messina, nel corso di servizio di controllo, procedeva ad ispezione di una [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], a seguito della quale venivano rinvenute sulla stessa somme di denaro, che venivano sottoposte a sequestro, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in quanto venivano ravvisati gli indizi del reato di ricettazione; il Tribunale di Messina, con ordinanza del 23 gennaio 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che il Tribunale aveva ritenuto che la condotta contestata all'indagato potesse astrattamente rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 648 cod. pen. sulla base dell'ingente quantità di denaro rinvenuta, la modalità di suddivisione delle banconote, la condizione di impossidenza di [OSCURATO:PERSONA], i suoi precedenti penali, la sua dimestichezza con reati in materia di traffico di stupefacenti e la mancanza di spiegazioni in merito; ciò premesso, il difensore osserva che la totalità delle circostanze indicate, seppure foriere di una possibile provenienza delittuosa delle somme sequestrate, nulla dimostravano, neppure in astratto, circa la esatta natura tipologica del delitto presupposto, visto che si era operato un generico e congetturale riferimento all'attività di narcotraffico oggetto dei precedenti penali del prevenuto, senza specificare a quale delle condotte descritte dall'art. 648 cod. pen. fosse riferibile quella di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, il Tribunale aveva omesso di dare conto delle ragioni per le quali avrebbe dovuto escludersi che il ricorrente avesse concorso nella realizzazione del delitto presupposto. 1.2 Il difensore osserva come neppure potesse dirsi condivisibile la motivazione integrativa del Tribunale in ordine al requisito del periculum in mora, visto che era stata adottata una mera formula di stile relativa ad una astratta "suscettibilità di aggravamento delle conseguenze del reato", valorizzando circostanze del tutto eterogenee ed inconferenti, quali ad esempio il presunto senso di impunità che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe maturato in ragione degli istituti di favore applicati, ed addotó un generico, se non congetturale, rischio di aggravamento delle conseguenze del reato, prospettato in termini meramente eventuali.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, si deve osservare che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'indagato era stati colto alla guida di un mezzo ove erano occultate mazzette di denaro e che, mentre nessuna giustificazione sul possesso del denaro era stata fornita, diversi elementi portavano a ritenere che la somma fosse provento dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, quali: a) la modalità di suddivisione delle banconote in mazzette avvolte da pellicola trasparente, abitualmente utilizzab per il pagamento di debiti legati alla attività di spaccio; b) la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto con redditi bassissimi; c) i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] in materia di spaccio di sostanza stupefacente Pertanto il Tribunale, che ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il delitto presupposto dovesse essere individuato un quello di cui all'art. 648 cod. pen., ha correttamente applicato il principio secondo il quale "integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza)." (Sez.2, Sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01); tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01). Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richiesta la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi; va infatti sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. 1.2 Quanto al requisito del periculum in mora, ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato; la motivazione del Tribunale, contenuta nell'ultima pagina della ordinanza impugnata, è conforme al principio sopra indicato, e quindi immune da censure. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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